Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33714 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33714 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palermo rigettava l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 31 marzo 2025 che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (concorso nel trasporto e nella detenzione di 115 chili di hashish).
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Secondo la imputazione cautelare, il COGNOME il 27 marzo 2025 aveva trasportato, occultato su un autocarro del quale era alla guida, il suddetto carico di stupefacente.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e 59, secondo comma cod. pen.
Il Tribunale ha basato illogicamente la gravità indiziaria a carico del ricorrente su dei dati neutri: la presenza di vetture che avevano la stessa destinazione e percorrevano lo stesso itinerario.
Difettava in ogni caso la prova della necessaria effettiva conoscenza da parte del ricorrente del contenuto di quanto trasportato (che era ben celato in involucri), rilevante ai fini della contestata aggravante.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha basato il pericolo di recidiva soltanto sui gravi indizi di colpevolezza per i fatti contestati, senza motivare sulla attualità e sulla concretezza di tale pericolo.
Sul punto la motivazione è apparente e/o contraddittoria: il COGNOME è incensurato ed era privo di patente (a conferma di una condotta non organizzata ma estemporanea); nulla è stato argomentato dal Tribunale sulla attualità del pericolo di recidiva.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in ogni sua articolazione.
Il primo motivo si astrae dalla motivazione della ordinanza impugnata, che ha dato atto che il ricorrente in sede di interrogatorio ha ammesso i fatti, dichiarando che lo stupefacente era di sua esclusiva proprietà.
Pertanto, in ordine alla gravità indiziaria e all’entità dello stupefacente sequestrato, le censure sono all’evidenza fuori fuoco e generiche.
Parimenti aspecifiche sono le critiche in ordine alle esigenze cautelari.
Il Tribunale ha tratto dalle concrete circostanze del fatto gli indici sintomatici del pericolo di recidiva: deponevano in tal senso sia il trasporto di una così importante quantità di stupefacente siale dettagliate modalità di organizzazione della trasferta congiuntamente con gli altri complici (significativa la scelta di porre proprio il ricorrente, incensurato, alla guida del mezzo di trasporto).
Il Tribunale ha desunto da tali dati in modo non illogico la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva specifica: il ricorrente presentava invero una personalità particolarmente spregiudicata ed era da ritenersi inserito in un contesto criminale dedito in maniera professionale al narcotraffico, così da rendere prevedibile che i fatti contestati, di recentissima datazione, non fossero episodici ed occasionali.
Tali elementi giustificavano adeguatamente anche il ricorso alla misura carceraria, non risultando idonea a fronteggiare il rischio di reiterazione del reato la misura domiciliare anche assistita dal presidio elettronico.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/07/2025.