Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11614 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11614 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/11/2023 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza, emessa in data 2 novembre 2023, del Tribunale del riesame di Catania con la quale era stata respinta l’istanza di riesame avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia En carcere in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la cessione continuata di sostanza stupefacente tipo cocaina, fatti commessi dal 19 maggio al 29 novembre 2021, in relazione al quale ha confermato la gravità indiziaria e l’esigenza cautelare, di cui all’art. 274 cod.proc.pen., del pericolo di recidiva.
Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il difensore deduce quattro motivi di ricorso.
Violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione apparente in punto attualità del pericolo di recidiva nel reato, tenuto conto che l’esecuzione della misura cautelare era avvenuta oltre due anni dai fatti sull’indimostrato presupposto della prosecuzione dell’attività illecita svolta trasferendo sull’imputato l’onere di contraria dimostrazione.
Violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) codiiproc.pen. in relazione all’obbligo di motivazione previsto dall’art. 292 comma 2, lett. c) cod.proc.pen. e vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla valutazione del tempo trascorso dalla commissione del fatto e l’applicazione della misura cautelare, ai fini della sussistenza dell’attualità del pericolo di recidiva, in assenza di una occasione prossima della commissione degli stessi reati.
Violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) codnproc.pen. in relazione all’obbligo di motivazione previsto dall’art. 292 comma 2, lett. c) cod.proc.pen. e vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all’inidoneità degli arre domiciliari, anche con dispositivo di controllo elettronico, tenuto conto che i fatti reato risalgono al 2021.
Violazione dell’art. 309 comma 6 cod.proc.pen. stante l’assenza di partecipazione all’udienza camerale del ricorrente, nonostante la richiesta di partecipazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato.
I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Va osservato che all’indomani della modifica legislativa operata dalla legge n. 47 del 2015, che, con riguardo all’art. 274 cod.proc.pen., ha introdotto accanto alla concretezza anche il requisito dell’attualità del pericolo di recidiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale requisito richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta di reato realizzata, della sua gravità, posta in relazione al tempo da essa trascorso ed “attualizzata” nella prognosi di reiterazione criminosa, con l’ulteriore precisazione che, in tema di presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato
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va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, né richiede la sussistenza di un’occasione prossima di commettere il reato, ma indica, invece, la continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767 – 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 – 01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282769 – 01). Tale indagine va compiuta con una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga cento RAGIONE_SOCIALE modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891 — 01).
Superato l’isolato indirizzo interpretativo secondo cui l’indagine sull’attualità del pericolo di recidiva (non venendo qui in discussione la sua concretezza) non richiede l’indagine sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni necessarie affinchè si presenti l’occasione di commettere l’illecito (Sez. 3, n. :37087 del 19/05/2015, COGNOME, Rv. 264688 – 01), la successiva giurisprudenza ha accolto una interpretazione del requisito dell’attualità del pericolo che richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispec concreta, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE modalità realizzative della condotl:a, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 – 01).
6. A tali principi si è attenuto il Tribunale cautelare che, con motivazione oltremodo adeguata ed ispirata alle oggettive risultanze di fatto, ha ritenuto la sussistenza di entrambi i requisiti di concretezza e attualità del pericolo di recidiva Il concreto pericolo di recidiva, nella dimensione valutativa come sopra indicata, è stato argomentato sulla scorta RAGIONE_SOCIALE modalità del fatto, ben delineato a pag. 4-5, e l’attualità è stata strettamente collegata alle modalità dell’illecito i:Sez. 3, n. 5121 04/12/2013, Rv. 258832 – 01).
In particolare, dalle modalità della condotta illecita, secondo quanto descritto a pag. 4 (attività di spaccio svolta nel quartiere catanese San Giovanni Galermo,
organizzata in più turni nel corso dei quali ciascun pusher operava con condotte seriali e collaudate che consentivano, anche tramite apposite vedel:te, di scongiurare l’intervento RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine) in uno con le centinaia di cessioni video riprese ha tratto la sussistenza di collegamenti del ricorrente con ambienti criminali dediti al narcotraffico e in uno con l’assenza di svolgimento di attività lavorativa ha ritenuto sussistente il concreto e attuale pericolo di recidiva (cfr. pag. 5).
Quanto al profilo dell’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con le forme di controllo tramite braccialetto elettronico, la motivazione è oltremodo adeguata avendo il tribunale espresso un giudizio di inaffidabilità al rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni connesse con la misura tenuto conto RAGIONE_SOCIALE modalità e circostanza del fatto e tenuto conto che l’attività illecita ben può essere svolta anche nel domicilio, situazione che a fortiori rende del tutto inadeguata la richiesta forma di controllo, considerato che in tema di misure cautelari personali, è legittima l’esclusione degli arresti domiciliari quando sia possibile pronostic:are, all’esito di un valutazione globale sia degli elementi inerenti la gravità e le circostanze del fatto sia della personalità del prevenuto, che il sottoposto si sottrarrà all’osservanza RAGIONE_SOCIALE prescrizioni attraverso il mancato assolvimento degli obblighi connessi all’esecuzione della misura domestica (Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013, Alija, Rv. 258832 – 01; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277762 – 01). Consegue la manifesta infondatezza del terzo motivo.
Infine, non risulta in atti pervenuta alcuna richiesta da parte del ricorrente di partecipare all’udienza davanti al Tribunale del riesame, cosicchè risulta manifestamente infondato anche l’ultimo motivo di ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 28/02/2024