Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2466 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2466 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 23/03/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore dell’indagato, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo ha sostanzialmente confermato l’ordinanza con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NOME ritenuto gravemente indiziato dei reati di corruzione propria, corruzione per l’eserciz della funzione e di una serie di reati connessi di falso ideologico in atti pubblico accesso abusivo all’interno di un sistema informatico.
NOME, nella qualità di pubblico ufficiale in servizio presso l’ufficio motorizzazione civile di Palermo, in concorso con altri, avrebbe ricevuto, o comunque
accettato, la promessa di somme di denaro per asservire la propria funzione e per compiere atti contrari ai doveri di ufficio relativi alla immatricolazione dei veicoli classificazione delle categorie dei veicoli, alla emissione delle carte di circolazione, nazionalizzazione dei veicoli.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce la nullità della ordinanza impugnata per avere il Tribunale omesso ogni controllo sulla ordinanza genetica che, a sua volta, aveva recepito senza autonoma valutazione la richiesta del Pubblico Ministero.
Si aggiunge che il Tribunale non avrebbe potuto omettere il proprio controllo in ragione della asserita mancanza di contestazione della difesa.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria.
Si rivisita il contenuto di alcune conversazioni, che sarebbero state valutate in modo non corretto dal Tribunale, e si evidenzia che si tratterebbe di conversazioni intercors anche tra altri soggetti (conversazione tra NOME NOME NOME NOME) da cui non emergerebbe con certezza che il ricorrente, in un dato momento, sarebbe subentrato nell’accordo corruttivo precedente e che abbia dato corso al patto.
Né vi sarebbero conversazioni comprovanti la ricezione del denaro da parte del ricorrente.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari e, in particolare, al pericolo di recidiva, che, si assume / non sarebbe né attuale, né concreto, tenuto conto, da una parte, che i fatti sarebbero risalenti al periodo tra dicembre 2020 e aprile 2021 e, dall’altra, dell’interven sospensione dell’indagato dal servizio.
Il tema attiene anche alla adeguatezza della misura che avrebbe potuto essere soddisfatta con una misura interdittiva, tenuto conto anche dello stato di incensuratezza del ricorrente.
3.Sono state depositate note di udienza con cui si sono stati ripresi gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono inammissibili i primi due motivi di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente.
Il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutívo, pertanto il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all’imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati o confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell’ordinanza cautelare; qualora l’impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste comunque un obbligo motivazionale, seppur attenuato (Sez. 6, n. 18853 del 15/3/2018, Puro, Rv. 273384; vedi Sez. 6, n. 56968 del 11/9/2017, Ghezzo, Rv. 272202; Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015, dep. 2016, Lonnonaco, Rv. 266003; Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, dep. 2013, Straccia, Rv. 254416).
Secondo NOME impostazione, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, il Tribunale detriesame può cioè anche limitarsi a richiamare l’ordinanza applicativa della misura ribadendone l’adeguatezza motivazionale, in ragione proprio dell’attenuazione del suo obbligo argomentativo rispetto a punti non oggetto di specifica eccezione.
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Nel caso di specie il Tribunale, dopo aver dato atto della insussistenza di contestazioni in ordine al quadro indiziario (cfr., richiesta e verbale dell’udienza riesame), ha correttamente fatto riferimento al titolo genetico e a(/L risultanz investigative indicate alle pagg. 302-332 della ordinanza applicativa della misura cautelare.
Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a considerazio obiettivamente generiche sul contenuto di alcune conversazioni / senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impositivo della misura, richiamato dal Tribunale.
È invece fondato il terzo motivo di ricorso, relativo al pericolo di recidiva e a adeguatezza della misura.
4.1. La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che il requisit dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale; ciò che deve essere apprezzatc è cioè la potenzialità criminale dell’indagato e la effettività del pericol concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare ( Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265618; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, COGNOME, Rv. 266988).
Anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione in una pronuncia (Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650-266652), hanno affermato che l’attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reat (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all’altro requisito di legge, dato dalla “concretezza”, desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest’ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato.
In particolare, il requisito dell’attualità del pericolo di recidiva non è equipar all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma richiede, invece, d parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga con delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del NOME socio-ambienNOME; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 13/03/2019) Rv. 277242; in senso conforme: Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020 Rv. 279122; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280566).
4.2. Il Tribunale lsul punto lha valorizzato la molteplicità dei rapporti corruttivi, e quindi la non occasionalità dei fatti, e il contenuto, obiettivamente rilevante, di conversazione intercettata tra COGNOME NOME NOME NOME NOMENOME NOME NOME NOME si è ritenuta, da una parte, non decisiva l’intervenuta sospensione dal servizio, attesa l temporaneità del provvedimento – peraltro disposto solo dopo l’emissione del titolo cautelare per cui si procede-, e, dall’altra, non adeguata ogni misura meno afflittiva ragione della necessità di impedire che l’indagato, sfruttando le proprie relazioni, possa reiterare le condotte criminose.
Si tratta di una motivazione viziata, non essendo stato adeguatamente spiegato perché nella specie non potrebbe essere adottata una misura interdittiva o comunque meno afflittiva di quella in corso, tenuto conto della sospensione dal servizio dell’intervenuto esercizio dell’azione penale; né il Tribunale ha chiarito quali sarebber le relazioni – diverse rispetto a quelle avute con i soggetti coinvolti nella medesi vicenda giudiziaria e che pure sono stati attinti da un titolo cautelare- che il ricorr avrebbe mantenuto e che renderebbero concreto ed attuale il pericolo di recidiva, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione dei fatti per cui si procede
Ne consegue che l’ordinanza deve essere annullata sul punto; il Tribunale, applicando i principi indicati, valuterà se permangono esigenze cautelari e, soprattutto, se le stess possano essere neutralizzate con una misura meno afflittiva.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.