Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20786 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20786 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PUTIGNANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette conclusioni del PG, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta l’ulteriore memoria depositata dal difensore del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza emessa il 18/09/2023 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato in ordine al reato previsto dall’art.74, commi 1-4 e 80, comma 1, lett.a) e comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, contestato al capo 1) dell’imputazione provvisoria, nonché a quello previsto dall’art.73, comma 1, dello stesso d.P.R., contestato ai capi 83) e 100).
Il Tribunale ha previamente esposto che l’ordinanza applicativa era stata emessa nell’ambito di un’indagine (a propria volta derivante dalla riunione di più procedimenti) relativa a una ramificata e numerosa associazione dedita al narcotraffico operante nell’area del sud est barese, fondata essenzialmente su intercettazioni telefoniche e ambientali e su conseguenti attività di riscontro, nonché sulle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori d giustizia.
In tale ambito, ha esposto che l’odierno ricorrente era stato individuato come soggetto che si era posto a disposizione del sodalizio per l’attività di spaccio, venendo rifornito regolarmente di cocaina e che – ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza – era stata applicata nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, ritenuto proporzionata e adeguata al caso di specie.
Il Tribunale ha esposto che l’istanza di riesame era stata fondata sul solo profilo attinente alle esigenze cautelari e, sotto tale aspetto, ha ritenu sussistente quella prevista dall’art.274, lett.c), cod.proc.pen.; richiamando principi in tema di presunzione di sussistenza delle esigenze medesime, ha ritenuto che le circostanze del caso concreto deponessero comunque, in positivo, per un giudizio di pericolosità dell’indagato, atteso che le condotte ascritte dovevano considerarsi non estemporanee e isolate in quanto inserite in un ramificato contesto organizzativo che aveva effettuato attività di spaccio sino al 2023; quanto alla pericolosità soggettiva dell’indagato ha sottolineato come emergesse che lo stesso era stato costantemente alla ricerca di forniture di sostanza stupefacente, accumulando ingenti debiti nei confronti dei propri cedenti e svolgendo una continua attività di spaccio; ha ritenuto che tali circostanze deponessero per un giudizio di concretezza e attualità del pericolo di recidiva e fossero tali da escludere l’adeguatezza d qualsiasi misura più gradata.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Ha dedotto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli elementi addotti dalla difesa nel corso del procedimento di riesame, avendo l’indagato dimostrato di essere già stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 15/10/2021 al 19/04/2022 per i medesimi fatti oggi contestati, rispettando le relative prescrizioni e dimostrando di avere reciso ogni contatti con i coindagati; ha dedotto che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le condizioni socioambientali dell’indagato, non valutando idoneamente lo svolgimento costante di attività lavorativa e che pure non avrebbe considerato il fattore rappresentato dal tempo trascorso dalle condotte, in quanto quelle ascrivibili al COGNOME si sarebbero fermate nell’ottobre del 2020.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente ha fatto pervenire successiva memoria scritta nella quale ha insistito, anche in replica alle conclusioni del Procuratore generale, per l’accoglimento dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In punto di esigenze cautelari – unico profilo devoluto in considerazione del tenore dell’originaria istanza di riesame – va ricordato che, in riferimento alla fattispecie associativa contestata all’indagato, applica la c.d. doppia presunzione dettata dall’art.275, comma 3, cod.proc.pen., il quale prevede che – quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati elencati nell’art.51, comma 3-bis, cod.proc.pen. (tra cui rientra quello contestato nella presente sede) – «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»; disposizione riguardo al quale il giudice procedente ha ritenuto, con valutazione confermata in sede di riesame, che – ferma restando la sussistenza di elementi idonei a dimostrare la concretezza e l’attualità del
pericolo di recidiva – le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la gradata misura degli arresti domiciliari.
Ciò posto, la motivazione del Tribunale distrettuale in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata appare immune dalla prospettata censura di illogicità.
Difatti, il Collegio – premettendo il riferimento alla disposizione contenuta nell’art.275, comma 3, cod.proc.pen. – ha adeguatamente dato atto degli elementi positivi, idonei comunque a far ritenere sussistente una situazione di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, conseguente alla reiterazione delle condotte ascritte e alla contiguità dell’indagato con gli ambienti locali dediti al narcotraffico.
D’altra parte, in punto di valutazione del fattore temporale specificamente richiamato in sede di motivo di ricorso – il Collegio ha fatto coerente applicazione dei principi giurisprudenziali in base ai quali se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo (attesa la valenza neutra del relativo fattore) i caratteri di attualità e concretezz del pericolo di reiterazione (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, COGNOME, Rv. 282004; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766, tra le altre).
In ogni caso, il Collegio ha comunque dato atto della non valutabilità in senso favorevole all’indagato del fattore temporale medesimo, attesa la stretta contiguità del ricorrente rispetto a un’associazione della quale è stata dimostrata l’operatività sino all’anno 2023; risultando altresì del tutt neutro l’elemento prospettato dalla difesa e riguardante il periodo di arresti domiciliari applicati al COGNOME dall’ottobre del 2020 sino all’aprile del 2021.
Deve quindi ritenersi che il Tribunale abbia, in coerenza con i richiamati principi, adeguatamente motivato in ordine alla non proporzionalità e adeguatezza di misure più gradate rispetto a quella applicata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Consigliere estensore
La Presidente
Così deciso il 16 maggio 2024