Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36439 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 09/02/2024 dal Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo ha confermato l’ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei riguardi di COGNOME NOME, ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Quanto al reato associativo, contestato “dal marzo 2019 al gennaio 2020 e in corso trattandosi di associazione operativa”, COGNOME si sarebbe occupato del trasporto e della distribuzione della sostanza stupefacente di tipo cocaina e del recupero dei proventi illeciti derivanti dalla vendita della sostanza.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiv e alla adeguatezza della misura cautelare disposta.
A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, secondo cui il ricorrente è stato arrestato per reati della stessa specie anche in epoca successiva a quella in cui sarebbero stati commessi i fatti per cui si procede, sostiene l’indagato che i fatti esame – commessi tra marzo 2019 e gennaio 2020 – sarebbero in effetti antecedenti a quelli commessi nel luglio del 2020 e per i quali è stato sottoposto agli arresti domicili il 12.11.2021, ma, si aggiunge, da detta data nessuna altra contestazione sarebbe mai stata mossa, essendo stato il ricorrente raggiunto da altro titolo cautelare il 14.6.202 sempre per reati della stessa indole, in relazione a fatti commessi da gennaio 2018 a giugno 2021.
Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel ritenere COGNOME incapace, se sottoposto agli arresti domiciliari, di rispettare le prescrizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che il requisit dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale; ciò che deve essere apprezzato è la potenzialità criminale dell’indagato, la effettività del pericol concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare ( Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265618; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, COGNOME, Rv. 266988).
Anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione, (Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650-266652), hanno affermato che l’attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all’altro requisito di legge, dato dalla “concretezza”, è desumibile medesimi indici rivelatori di quest’ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato.
In tale contesto si è chiarito che l’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., pone una presunzione solo relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e impone sempre al
giudice un obbligo di motivazione – su impulso di parte o d’ufficio – in ordine a rilevanza del tempo trascorso anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 6, n. n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272153; più in generale, fra le altre, Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270342)
Se è vero cioè che il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione – segnatamente ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità -, può, infatti, rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cu riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 6, n. 2112 de 22/12/2023, COGNOME, R. 285895; Sez. 6, n. 15753 del 28/03/2018, COGNOME, Rv. 272887; Sez. 6, n. 16867, del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272919; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, COGNOME, Rv. 270738), è altrettanto vero che il riferimento al c.d. tempo silente non assume una valenza astratta, ma deve essere posto in connessione con la concreta fattispecie per cui si procede.
La valenza della dimensione temporale non è cioè fissa, omogenea, sempre uguale a sè stessa, ma necessita di essere conformata rispetto al caso concreto, alla “storia” dell’indagato, alla personalità del soggetto nei cui confronti deve essere compiuta la valutazione sull’adeguatezza della misura cautelare in corso e della esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il quantum di “prova” necessario per ritenere superata la presunzione indicata è peraltro direttamente proporzionale al curriculum criminale del soggetto che invoca detto superamento; non è irrilevante che vi sia una nuova manifestazione del medesimo tipo di manifestazione criminale, atteso che ciò dimostra un propensione a delinquere una perdurante componente strutturale di pericolosità, certamente non elisa
3. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
Nel caso di specie, a fronte di un’attività criminale – quella per cui si procede – in si fa riferimento ad una contestazione c.d. aperta in ragione della perdurante operatività dell’associazione, il Tribunale ha evidenziato come il ricorrente: a) nel 2020 e nel 2021 fosse stato arrestato per fatti della stessa specie – commessi, in parte, anche successivamente al gennaio 2020, cioè alla formale data indicata nella imputazione-; b) nel giugno del 2023 sia stato raggiunto da altro titolo custodiale per il reato associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Dunque, non solo non sussistono, al di là dello stato di incensuratezza, elementi che in concreto possano indurre a ritenere superata la presunzione di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., quanto, piuttosto, vi sono plurimi segnal
rivelatori del persistente inserimento dell’indagato nel circuito criminale organizza dedito al traffico di sostanze stupefacenti.
In tale contesto, correttamente il Tribunale, tratteggiata la personalità crimina dell’indagato, ha ritenuto inadeguata la misura meno afflittiva degli arresti domicili rispetto al pericolo di reiterazione di reati.
Nulla di specifico è stato dedotto, non essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione della ordinanza impugnata.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 21 giugno 2024
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