Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36572 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palermo DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 09/02/2024 dal Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo ha confermato l’ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei riguardi di COGNOME NOME, ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30 (capi 1-3).
Quanto al reato associativo, COGNOME, per conto del sodalizio criminale, avrebbe detenuto, trasportato e ceduto sostanza stupefacente in una determinata piazza di spaccio; il reato è contestato “dal marzo 2019 al gennaio 2020 e in corso, trattandosi di associazione operativa” (così l’imputazione).
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria, per la partecipazione del ricorrente al reato associativo.
Sarebbe stata omessa ogni valutazione sulla esistenza di un accordo stabile e duraturo tra i soggetti, non potendo la prova della partecipazione farsi derivare dalla prova dei reati fine e della reiterazione delle condotte; la prova della stabilità del vin associativo non potrebbe farsi derivare né dalla “presunta detenzione” (contestata al capo 3) di 68 dosi di sostanza stupefacente – la cui prova sarebbe stata a sua volta fatta derivare da conversazioni tra soggetti terzi- e neppure dalle risultanze di un diver procedimento penale, avente ad oggetto una diversa ipotesi di reato.
Quanto al capo 3), si fa riferimento alla conversazione del 31.5.2019 delle ore 3,17 tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, di cui si riporta una parte del contenuto; la circostanza che, dopo pochi minuti dalla conversazione in questione, intercorra un’altra conversazione tra l’COGNOME e COGNOME costituirebbe un elemento neutro ai fini del giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo, tenuto conto che COGNOME n avrebbe avuto rapporti con altri compartecipi.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio relativo al pericolo di recidiva, fatto discendere da valutazioni ipotet disancorate da elementi concreti.
Anche l’arresto del giugno del 2023 per la detenzione di 0,3 grammi di sostanza stupefacente non sarebbe decisivo, essendo stata applicata in quella occasione la misura dell’obbligo di dimora.
Le condotte contestate risalirebbero all’ottobre del 2019 e la misura sarebbe stata disposta nel 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.
2.1. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l’ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli ado dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, rv. 234148).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di limit sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ di rivalutazione dell condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.
Il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’alt l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), COGNOME, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, COGNOME ed altro, Rv. 201840). L’erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di c all’art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne’ la ricostruzione di fa l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevan concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).
2.2. Il Tribunale, con una adeguata motivazione, priva di illogicità evidenti, spiegato come l’odierno ricorrente, insieme ad altri, fosse un soggetto coordinato da NOME COGNOME e dedito allo spaccio per conto del gruppo.
Si è fatto riferimento all’episodio del 31 maggio 2019, richiamato anche dal ricorrente, in cui COGNOME, consapevole che, nella zona in cui si stava svolgendo l’attivi di spaccio del sodalizio, fossero in corso controlli di polizia, contattava COGNOME, cioè altro soggetto dedito allo spaccio per conto del gruppo, e riceveva risposta da NOME COGNOME, cioè da una delle persone chiamate a rispondere a titolo di compartecipazione criminosa con il ricorrente del fatto contestato al capo 3); in tale contesto il Tribu ha spiegato come, dopo poco, prendesse parte al dialogo anche COGNOME, che era con COGNOME, il quale, dopo aver informato COGNOME di essersi disfatto dello stupefacente riceveva da questi alcune raccomandazioni al fine di assumere accorgimenti volti a garantire che anche quella sera l’attività di spaccio del gruppo potesse proseguire (“esci disinvolto con NOME.., altrimenti così non lavoriamo tutta la notte”).
Ha chiarito il Tribunale come il dialogo avesse avuto un ulteriore seguito nel corso di quella stessa notte, atteso che COGNOME, avvalendosi di una utenza di COGNOME, informò nuovamente COGNOME di quanto stesse accadendo(hanno bloccato NOME e a mio padre…. Si sono messi a correre con la macchina e hanno bloccato a NOME e NOME, io sono con NOME” ) .
Ha aggiunto il Tribunale, al fine del giudizio di gravità indiziaria per il associativo, che il 5 ottobre 2019, poco prima della perquisizione domiciliare che portò all’arresto di COGNOME e al rinvenimento di cocaina del sodalizio e di strumenti utili confezionamento della sostanza stupefacente. Il ricorrente era stato visto dalle forze dell’ordine entrare nell’abitazione e uscire “con un involucro contenente crack e un involucro contenente cocaina” (così a pag. 6 della ordinanza impugnata).
In tale quadro di riferimento, è stata correttamente attribuita valenza confermativa al fatto – reato sussunto nella imputazione sub 3) – peraltro nemmeno contestato specificamente – verificatosi proprio il 31 maggio 2019, cioè nel corso della serata in c erano in corso i controlli da parte delle forze dell’ordine di cui si è in precedenza det allorchè lo stesso COGNOME, che era con COGNOME, comunicò ad COGNOME di avere la disponibilità di sessantotto dosi, di cui, su indicazione dello stesso COGNOME, provvedevano a disfarsi.
2.3. Rispetto a tale trama motivazionale, non è obiettivamente chiaro perché il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sarebbe viziato.
COGNOME spacciava per il gruppo ed era inserito nel sodalizio, dal quale riceveva, oltre che lo stupefacente, direttive sulle modalità operative ed alle quali forn riscontro.
Il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e si limita ad affermazioni generiche e sostanzialmente volte a rivisitare il signific probatorio e a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatto al fine di eccepire l’assen di prova della partecipazione al reato associativo.
Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso.
3.1. La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che il requisi dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale; ciò che deve essere apprezzata è la potenzialità criminale dell’indagato, la effettività del pericol concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare ( Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv, 265618; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, COGNOME, Rv.
266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Fotí, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, COGNOME, Rv. 266988).
Anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione in una pronuncia di recente emessa (Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, COGNOME, Rv. 266650266652), hanno affermato che l’attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all’altro requisito di legge, dato dalla “concretezza”, è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest’ultima, e cioè dall specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’indagato o imputato.
In tale contesto si è chiarito che l’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., pone una presunzione solo relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e impone sempre al giudice un obbligo di motivazione – su impulso di parte o d’ufficio – in ordine al rilevanza del tempo trascorso anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 6, n. n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busile, Rv. 272153; più in generale, fra le altre, Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342)
Se è vero cioè che il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione – segnatamente ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità -, può rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cu riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 6, n. 2112 de 22/12/2023, COGNOME, R. 285895; Sez. 6, n. 15753 del 28/03/2018, COGNOME, Rv. 272887; Sez. 6, n. 16867, del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272919; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, COGNOME, Rv. 270738), è altrettanto vero che il riferimento al c.d. tempo silente non assume una valenza astratta, ma deve essere posto in connessione con la concreta fattispecie per cui si procede.
La valenza della dimensione temporale non è cioè fissa, omogenea, sempre uguale a sè stessa, ma necessita di essere conformata rispetto al caso concreto, alla “storia” dell’indagato, alla personalità del soggetto nei cui confronti deve essere compiuta la valutazione sull’adeguatezza della misura cautelare in corso e della esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Il quantum di “prova” necessario per ritenere superata la presunzione indicata è peraltro direttamente proporzionale al “curriculum” criminale del soggetto che invoca detto superamento; non è irrilevante che vi sia una nuova manifestazione del medesimo tipo di manifestazione criminale, atteso che ciò dimostra un propensione a delinquere, ossia una perdurante componente strutturale di pericolosità che deve considerarsi non elisa.
3.2. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
Nel caso di specie, a fronte di un’attività criminale – quella per cui si procede – in si fa riferimento ad una contestazione c.d. aperta in ragione della perdurante operatività dell’associazione, il Tribunale ha evidenziato, oltre alla gravità dei fatti, co ricorrente nell’ottobre del 2022 e nel giugno del 2023 sia stato arrestato per reati del stessa specie.
Dunque, non solo non sussistono elementi che in concreto possano indurre a ritenere superata la presunzione di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc pen., ma vi sono plurimi segnali rivelatori del persistente inserimento dell’indagato ne circuito criminale organizzato dedito al traffico di sostanze stupefacenti.
Nulla di specifico è stato dedotto, non essendosi il ricorrente confrontato con l motivazione della ordinanza impugnata.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, essendo stata la misura della custodia in carcere sostituita con quella degli arresti domiciliari prima della odierna decisione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 giugno 2024
onsigliere estensore
Ilb
Il Presidente