Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25302 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25302 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale della libertà di Napoli, con ordinanza in data 2 febbraio 2024, rigettava l’app proposto da COGNOME NOME avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli che aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in allo stessa applicata, perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di furto ed utilizzo ab di carta bancomat.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 clisp.att. cod.proc.pe – motivazione apparente o manifestamente illogica in ordine alla ritenuta sussistenza dell esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di reiterazione; al proposito si rappresentav avuto riguardo all’entità della pena concordata in appello doveva escludersi qualsiasi pericolo
recidiva, mancavano elementi tali .da denotare una particolare pericolosità desumibili dal fat e dalla personalità dell’imputato avuto anche riguardo al già decorso periodo di sottoposizione misura; la persistenza delle esigenze era stata ritenuta sulla base di una motivazion strereotipata non potendosi fare riferimento ad un generico pericolo di recidiva;
violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio di motivazione quanto all’omes considerazione della misura degli arresti domiciliari dotati di braccialetto elettronico tratt di cautela idonea ad assicurare le esigenze del caso in esame e tale da garantire un adeguato controllo del rispetto degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero deve essere evidenziato come il provvedimento impugnato non è incorso in alcuno dei vizi denunciati avendo sottolineato, alle pagine 3-4 della motivazione, che il peric di recidiva è collegato alla negativa personalità dell’imputato, giudicati per fatti commes tempi recenti e già gravato da precedenti specifici per rapina e porto di armi, mentre, l’asso indispensabilità della misura della custodia carceraria veniva collegata a specifiche circostan di fatto logicamente valutate e cioè a ben due evasioni dal regime degli arresti domiciliari disposti nel corso del presente procedimento. Tali considerazioni appaiono certamente assorbenti anche la richiesta di concessione del regime degli arresti domiciliari con braccialetto elettro posto che la ripetuta violazione della misura della custodia in abitazione ha già dimostra l’assoluta indifferenza dell’imputato a tali regimi di controllo.
Così che l’impugnato provvedimento appare proposto per motivi anche non deducibili posto che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di di ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 – 01; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008 Cc. (dep. 15/12/2008 ) Rv. 241997 – 01).
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, itenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.at cod.proc.pen..