Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25555 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25555 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il 25/03/1983 avverso l’ordinanza del 28/01/2025 del TRIB. RIESAME DI CATANZARO
Udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME pervenute in data 5 giugno 2025, nell’interesse del ricorrente che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 28 gennaio 2025 depositata in data 10 marzo 2025 il Tribunale di Catanzaro, sezione del Riesame, su ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadino emessa in data 20 dicembre 2024 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia cautelare per due episodi di furto in concorso, un episodio di furto tentato e di violazione dell’art.74 l.159/11.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia articolando i motivi di seguito enunciati.
2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari in punto di pericolo di recidiva specifica.
La ordinanza impugnata nel valorizzare, quanto al pericolo di reiterazione di reato, le modalità della condotta e i precedenti penali non si è confrontata con il requisito della concretezza e attualità del pericolo medesimo da intendersi quale certezza o alta probabilità che al l’imputato si presenterà una effettiva occasione di compiere altri delitti.
2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari in punto di pericolo di inquinamento probatorio.
Appare illogica la motivazione laddove ravvisa pericolo di inquinamento probatorio in quanto l’indagato potrebbe indurre le vittime a ritrattare la querela, dovendosi dunque ritenere siffatto pericolo per ogni reato procedibile a querela. A ciò si aggiunga l’esistenza di prove diverse dalla prova dichiarativa.
2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla adeguatezza della misura applicata.
L’ordinanza non si confronta con la possibile applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con presidio elettronico; le contestazioni cautelari hanno riguardo, inoltre, a fatti verificatisi in Comune diverso da quello di residenza dell’indagato ,
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
1.Il primo motivo è manifestamente infondato.
L’ordinanza impugnata con motivazione immune da vizi (p.3) ha analizzato le modalità concrete della condotta, la personalità del soggetto e il contesto socio ambientale in cui sono maturati i fatti, valorizzando il concorso con altri soggetti, il ridottissimo arco temporale in cui le plurime condotte sono state poste in esse ‘ a riprova di un modus operandi collaudato e di una intensa proclività criminale ‘ .
Ha poi evidenziato i plurimi precedenti penali specifici per delitti contro il patrimonio e la circostanza che i fatti in esame sono stati realizzati quando l’indagato era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
L’ordinanza ha infine motivato adeguatamente circa la sussistenza del pericolo che l’indagato possa replicare le condotte già collaudate, sussistendo evidentemente occasioni concrete per reiterare il crimine, posto che egli ha sottratto, con professionalità e con complici, veicoli lasciati sulla pubblica via.
Dunque, il provvedimento impugnato risulta conforme anche all’indirizzo giurisprudenziale più rigoroso, richiamato nel motivo di ricorso, secondo cui in tema di presupposti per l’applicazione di misure cautelari personali, l’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, sicché non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un’occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (tra le altre, Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep.2024,COGNOME, Rv. 286182; Sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 266958).
2. Manifestamente infondato appare il secondo motivo di ricorso.
La suggestiva argomentazione del ricorrente, secondo la quale seguendo la motivazione del Tribunale il pericolo di inquinamento probatorio ricorrerebbe in ogni reato perseguibile a querela, è superata dal contenuto dell’ordinanza impugnata avuto riguardo a l caso concreto e all’effettivo e attuale pericolo del condizionamento delle persone offese.
L’ordinanza impugnata ha espressamente richiamato (p.4) la reticenza e il timore dimostrato da una delle persone offese in un contesto ambientale che fa ricorso per la restituzione dei beni rubati a lla modalità del cosiddetto ‘cavallo di ritorno’.
3. Infondato risulta il terzo motivo.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’apprezzamento circa l’inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull’esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell’inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell’esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela. (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982).
Ha ulteriormente precisato che in tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronico” non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare,
sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell’indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti, pur se connotati dall’adozione del braccialetto. (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja, Rv. 286343 – 01)
La motivazione dell’ordinanza impugnata è pienamente conforme alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza richiamata: il giudizio secondo cui la misura di massimo rigore è proporzionata alla gravità dei fatti provvisoriamente ascritti e dalla pena irrogabile e risulta l’unica adeguata ad assicurare la salvaguardia delle esigenze cautelari è stato correttamente fondato sulle modalità dei fatti e sulla personalità del soggetto che ha posto in essere delitti non solo in modalità seriale, ma in costanza di sottoposizione alla misura di prevenzione della di sorveglianza speciale.
4.Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma in data 11 giugno 2025