Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18998 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18998 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 22/11/1958
avverso l’ordinanza del 22/10/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARI, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 22 ottobre 2024 il Tribunale di Cagliari, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, giudicando sull’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dall’imputata NOMECOGNOME in riforma dell’ordinanza emessa il 23 settembre 2024 dal Tribunale di Cagliari con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata alla COGNOME in relazione ai reati di associazione per delinquere e riciclaggio, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con l’ausilio di mezzi elettronici di controllo, misura d eseguirsi presso una individuata abitazione sita nel Comune di Melito di Napoli.
Avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione COGNOME per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo deduceva violazione ed erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 cod. proc. pen., nonché mancanza e illogicità della motivazione.
Premesso che il ricorso concerneva esclusivamente il tema relativo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, e in particolare del pericolo di recidiva, assumeva la difesa che il provvedimento impugnato non aveva dato conto in maniera adeguata delle ragioni per le quali non era stata accolta la richiesta di revoca della misura cautelare ovvero quella della sua sostituzione con la misura degli arresti domiciliari da eseguirsi in Germania, e in particolare non aveva dato risposta alle specifiche doglianze sollevate con l’appello cautelare, concernenti il profilo della insussistenza del pericolo di recidiva, doglianze con le quali era stato evidenziato che le attività dell’associazione a delinquere oggetto di contestazione erano cessate nel novembre 2018, considerato che non poteva essere ritenuta un’attività del sodalizio criminoso il pagamento delle rate di un finanziamento a suo tempo richiesto dall’imputata, trattandosi all’evidenza di incombente finalizzato esclusivamente ad evitare il recupero forzoso del credito da parte della società finanziaria erogatrice del finanziamento.
Evidenziava che il giudice della cautela, al fine di ritenere sussistente l’indicata esigenza cautelare, aveva considerato una serie di elementi, costituiti dalla inesistenza di problemi di giurisdizione, dalla accertata provenienza illecita delle somme nella disponibilità di COGNOME NOME, soggetto ritenuto al vertice dell’associazione e fornitore della provvista finanziaria utilizzata per l’attuazione del programma criminoso, dalle modalità di acquisto di nuove autovetture di lusso, costituenti uno dei mezzi attraverso i quali venivano poste in essere le operazioni di riciclaggio, dal coinvolgimento dell’imputata e del di lei marito COGNOME COGNOME in tutte le operazioni di riciclaggio internazionale, dal numero e dalla durata nel tempo delle operazioni di acquisto di autovetture nel mercato tedesco, seguite dal successivo fittizio noleggio delle stesse in favore del COGNOME e infine dall’elevato numero delle operazioni di riciclaggio.
Assumeva che il Tribunale di Cagliari, con tale motivazione, si era riportato nella sostanza a quella resa dal Giudice per le indagini preliminari, senza
tuttavia confrontarsi con i motivi dell’appello cautelare, rendendo in tal modo una motivazione a tratti mancante e a tratti manifestamente illogica.
Dalla pagina 15 alla pagina 39 del ricorso la difesa dava conto dei detti motivi di appello, che trascriveva per ampi stralci, evidenziando, in particolare, che in relazione agli stessi fatti il Tribunale di Napoli aveva ritenuto l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e per l’effetto delle esigenze cautelari, in relazione al reato associativo e con riferimento alla posizione di COGNOME Pasquale, del tutto assimilabile a quella della COGNOME, circostanza che non era stata considerata nel provvedimento impugnato.
2.2. Con il secondo motivo deduceva mancanza di motivazione nonché violazione ed erronea applicazione degli artt. 24, comma 1, e 284 cod. proc. pen., in relazione alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio e all’art. 4, lett. c), del d. Igs. n. 36/2016, evidenziando che con l’appello cautelare era stata avanzata la richiesta subordinata di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, misura da eseguirsi nella residenza dell’imputata sita in Germania (Erfstadt, Bahnofstrasse 5), e osservando che al riguardo il Tribunale, incorrendo anche sotto tale profilo nel vizio di omessa motivazione, non aveva neppure affrontato la questione relativa alla possibilità di eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia, questione che, peraltro, la difesa evidenziava essere assai controversa e discussa, anche nella giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato e pertanto deve essere rigettato.
La difesa contesta la sussistenza del pericolo di reiterazione, allegando il difetto di motivazione in ordine alla rilevanza delle decisioni di altro tribunale quello di Napoli – che aveva ritenuto inesistente il quadro indiziario in relazione alla posizione di COGNOME NOME, del tutto assimilabile a quella della COGNOME, per reati consumati “dopo” quelli per i quali si procede.
La censura non può essere accolta, tenuto conto che la motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare risulta persuasiva e scevra di vizi logico-giuridici.
Il Collegio rileva che la decisione relativa ad altro procedimento che, come quello di Napoli, è stato aperto in relazione a condotte criminose – in ipotesi consumate successivamente a quello per cui si procede, non può influire sulle
decisioni relative al pericolo cautelare correlato all’emersione di gravi ed univoci indizi relativi alla partecipazione di NOME all’associazione funzionale al riciclaggio internazionale del provento del narcotraffico gestito da COGNOME NOME.
La motivazione dell’ordinanza impugnata evidenzia l’esistenza di un grave pericolo cautelare rilevando che gli elementi di prova raccolti nel presente procedimento indicavano che NOME avesse offerto la sua disponibilità e la sua fattiva collaborazione ad una associazione per il riciclaggio di notevolissimi proventi dell’attività di narcotraffico, esercitato attraverso u collaudato sistema di acquisto di veicoli di lusso nel mercato tedesco, che poi venivano reimmessi nel mercato con contratti di vendita e di noleggio che producevano profitti aggiuntivi.
Il tribunale, con motivazione che non si presta a censure, rilevava che la complessità e la gravità dei reati contestati e la dedizione all’attività d riciclaggio, proseguita anche dopo l’incarcerazione di NOME COGNOME, confermavano l’attualità e concretezza del pericolo e la necessità di un perdurante controllo cautelare.
Si tratta di una motivazione che viene contestata dalla ricorrente in modo generico, dato che non sono stati allegati i documenti – asseritamente decisivi dei quali si lamenta l’omessa valutazione; il percorso argomentativo tracciato dal tribunale si presenta, dunque, contrariamente a quanto dedotto, idoneo a sostenere la sussistenza del concreto pericolo rilevato, emergente – si ripete dalla estrema gravità dei fatti in contestazione e dalla persistente, e decisiva, partecipazione della ricorrente alla gestione del complesso sistema di riciclaggio oggetto di indagine, sistema alimentato da attività criminali svolte da NOME COGNOME che si erano protratte quantomeno “fino al 2023” attraverso l’utilizzo del conto corrente della ditta “RAGIONE_SOCIALE” a disposizione dell’associazione, come indicato nel capo a) di imputazione.
Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto gli arresti domiciliari nel Comune di Melito di Napoli sono stati concessi in seguito all’espressa richiesta della ricorrente che, dopo l’iniziale valutazione di inadeguatezza del primo domicilio proposto, in Germania, aveva segnalato la possibilità di applicare gli arresti presso l’abitazione di COGNOME NOME, sita nel Comune di Melito di Napoli, INDIRIZZO con implicita rinuncia alla richiesta
di applicazione degli arresti in Germania. La doglianza difensiva, quindi, è anche sostanzialmente priva di interesse.
3. Al rigetto del ricorso proposto nell’interesse di NOME consegue, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la sua condanna al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/02/2025