Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33509 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33509 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Venezia il 19/12/1987
avverso l’ordinanza emessa il 12/03/2025 dal Tribunale di Venezia;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Venezia ha confermato l’ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di NOME NOMECOGNOME ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando un unico motivo di ricorso con cui deduce vizio di motivazione e travisamento del fatto (così il ricorso) quanto al ritenuto pericolo di recidiva, fatto derivare dalla detenzione di quantitat consistenti di sostanza stupefacente “pesante” di diversa tipologia (1,6 kg di eroina e g. 641 di cocaina).
Si evidenza come l’indagato sia stato in realtà tratto in arresto per la detenzione di 1,6 kg. di hashish – non di eroina- e di 641 g. di cocaina.
Un travisamento decisivo in ordine alla scelta della misura cautelare idonea da disporre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
È senz’altro vero che alle pag. 2 – 3 della ordinanza impugnata, il Tribunale ha fatto erroneamente riferimento all’eroina e non all’hashish, ma ciò, diversamente dagli assunti difensivi, non inficia affatto il senso e la portata della valutazione compiuta dal stesso Tribunale, che ha correttamente evidenziato come le quantità di sostanza e le modalità dell’arresto denotino il carattere non occasionale della condotta e l’esistenza di collegamenti strutturati tra il ricorrente e contesti del traffico di sostanze stupefac e, in particolare, l’esistenza di rapporti fiduciari con fornitori di elevato spes criminale.
Al di là dell’errore materiale di cui si è detto, nulla di specifico è stato dedotto.
3. La Corte di cassazione COGNOME ha in molteplici occasioni chiarito che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale; ciò che deve essere apprezzato è la potenzialità criminale dell’indagato, la effettività del pericolo concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare ( Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265618; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Fotí, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, COGNOME, Rv. 266988).
Anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione in una pronuncia di recente emessa (Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, COGNOME, Rv. P_IVA), hanno affermato che l’attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all’altro requisito di legge, dato dalla “concretezza”, è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest’ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorr al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa de ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.