Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22588 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22588 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/05/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 740/2025
NOME Vergine
CC Ð 08/05/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. 5392/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Avellino il 13/03/1074
avverso lÕordinanza del 27/01/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso, udito i difensori gli avv.ti COGNOME che hanno insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
Con lÕimpugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Napoli ha accolto lÕappello cautelare del Pubblico Ministero e per lÕeffetto ha applicato a COGNOME NOME la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare lÕattivitˆ di impresa e del divieto di esercitare gli uffici direttivi delle persone giuridiche per il tempo di un anno, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 640 cod.pen. (capo B) e art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo A), perchŽ, quale legale rappresentante della CAT Servizi alle imprese, rilasciando false attestati finali di messa in trasparenza delle
competenze acquisite dai dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE, che venivano fatti apparire come frequentatori di corsi organizzati per l’ottenimento del contributo previsto dal fondo nuovo e competenze, al fine di consentire alla predetta societˆ l’evasione d’imposta sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva tre fatture, per un importo totale di € 58.273,30, relative a operazioni inesistenti, nello specifico l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione in presenza per i dipendenti della societˆ predetta, in ordine ai quali, il tribunale, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e lÕesigenza cautelare del pericolo di recidiva.
Avverso lÕordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dellÕindagato e ne ha chiesto lÕannullamento deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 309- 310 cod.proc.pen., 125 comma 3 cod.proc.pen., 63 comma 2 cod.proc.pen.
LÕordinanza impugnata avrebbe ritenuto sussistente la gravitˆ indiziaria con motivazione apparente, manifestamente illogica, contraddittoria e in violazione di legge processuale. In primo luogo, avrebbe utilizzato le dichiarazioni del COGNOME rese in sede di acquisizione dei documenti, in violazione dellÕart. 63 comma 2 cod.proc.pen., norma avente portata generala applicabile anche in fase cautelare.
Il tribunale avrebbe poi travisato la prova e segnatamente le dichiarazioni del COGNOME che aveva dichiarato di non conoscere il COGNOME e reso una motivazione illogica lˆ dove avrebbe ritenuto dimostrata la natura fittizia delle prestazioni indicate nella causale delle fatture, e ci˜ in quanto, per contratto, la CAT era solamente tenuta alla certificazione dello svolgimento del corso e non era il soggetto che avrebbe dovuto svolgere i corsi di formazione dei dipendenti della societˆ RAGIONE_SOCIALE. La societˆ RAGIONE_SOCIALE sottoscriveva con la CAT RAGIONE_SOCIALE apposito contratto di prestazione di servizi nell’ambito del progetto a tenore del quale la CAT si era obbligata alla fornitura in favore della committenza del materiale didattico e del rilascio delle attestazioni finali e solo qualora si fosse reso necessario, ma ci˜ non era avvenuto, e previa determinazione dei compensi, anche l’individuazione del personale docente. Quale corrispettivo per la prestazione di tali servizi le parti concordavano espressamente l’importo di € 47.765,00 quale anticipazione pari al 15% dell’acconto del contributo erogato dal FNC al committente. Dunque, l’attribuzione a CAT del solo ruolo di certificatore e non anche di formatore era perfettamente in linea con le indicazioni contrattuali, mentre alla societˆ medesima non competeva lo svolgimento di attivitˆ formativa. In conclusione, la CAT aveva svolto attivitˆ di mera certificazione dei percorsi formativi svolti da RAGIONE_SOCIALE e
di forniture di materiale didattico. In tale contesto i giudici avrebbero reso una motivazione contraddittoria rispetto agli atti di indagini essendosi focalizzati sulla mera causale delle fatture, senza analizzare la documentazione acquisita dagli operanti di PG, comprovante il fatto che la formazione non era stata demandata alla CAT e che questa societˆ era del tutto estranea alla preparazione dei cosiddetti corsi fantasma.
– Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 lett. c) cod.proc.pen. e alla sussistenza del pericolo concreto e attuale di recidiva. La motivazione sarebbe illogicamente fondata in ragione della reiterazione delle condotte nell’ambito dei due procedimenti afferenti all’Alto Calore, del ruolo ricoperto dal COGNOME nella societˆ Grande spa e l’aver ricoperto altre cariche sociali, Sarebbe, dunque, fondata non tanto sulla concretezza del pericolo di recidiva, ma in ragione del rischio astratto di reiterazione desunto dalla circostanza che il COGNOME ha ricoperto e ricopre altre cariche sociali in seno ad altre societˆ. Infine, non avrebbe valutato, da cui il vizio di omessa motivazione, la distanza temporale dai fatti cos’ obliterando la valutazione dell’attualitˆ delle esigenze che deve concorrere con la concretezza delle stesse.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo di confronto specifico con le ragioni della decisione.
A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censure concernenti al profilo della gravitˆ indiziaria rispetto all’incolpazione provvisoria che non si confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dallÕordinanza impugnata in punto sussistenza della gravitˆ indiziaria e che in parte si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravitˆ indiziaria, omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Ci˜ premesso, il ricorso che per un verso denuncia la motivazione apparente, illogica e contraddittoria e il travisamento probatorio, e dallÕaltro invoca una diversa lettura del compendio probatorio, assumendo lÕinconsistenza dellÕassunto accusatorio perchŽ alla societˆ CAT, emittente le fatture oggetto di incolpazione provvisoria di cui al capo C), non competeva lo svolgimento dei corsi di formazione dei dipendenti della RAGIONE_SOCIALE, da cui lÕinsussistenza del reato fiscale e della truffa tentata, non si confronta con la decisione impugnata che ha ritenuto la gravitˆ indiziaria dei reati
di emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata truffa, con motivazione connotata da evidente logicitˆ e fondata sulle oggettive emergenze investigative.
Va dapprima disattesa, in quanto infondata, la censura di violazione di legge di cui allÕart. 63 comma 2 cod.proc.pen. La censura è, in primo luogo generica, non allegando il ricorrente se al momento dellÕacquisizione documentale nei confronti del COGNOME erano giˆ emersi indizi di reato nei suoi confronti.
In ogni caso, va rilevato che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purchŽ emerga con chiarezza che l’indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione, che il ricorrente, comunque, non allega (Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, Rv. 275752 Ð 01; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 Rv. 280242 Ð 01; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, Rv. 279125 Ð 01).
Infine, mette conto rilevare, il Collegio, che la difesa deduce lÕinutilizzabilitˆ delle dichiarazioni rese dal COGNOME secondo cui la CAT si era limitata a rilasciare gli attestati, dopo aver esaminato la documentazione fornita dalla Alto Calore, non essendosi occupata della tenuta dei corsi, che delineano proprio la tesi difensiva propugnata dal medesimo. Si deduce lÕinutilizzabilitˆ delle dichiarazioni del COGNOME che fondano la tesi difensiva.
Quanto alla gravitˆ indiziaria, non contesta il ricorrente di avere emesso le fatture di cui si controverte, nŽ le causali delle stesse come risultanti dal documento fiscale, contesta, invece, la diversa qualificazione del rapporto sottostante (contratto che prevedeva la mera attivitˆ di attestazione oppure lo svolgimento del corso di formazione che, altro dato assolutamente pacifico, non erano stati espletati).
Il Tribunale del riesame, sulla scorta del compendio probatorio e segnatamente sulla scorta delle indagini della Guardia di Finanza di Avellino, ha ritenuto dimostrato che la societˆ RAGIONE_SOCIALE aveva ha avuto accesso ai contributi previsti dal fondo pubblico, cofinanziato dal fondo sociale europea, nell’ambito di iniziative finalizzate al contrasto degli effetti economici della pandemia, che non aveva svolto, tuttavia, i corsi di formazione finanziati dal suddetto fondo, ed aveva ottenuto il contributo per lo svolgimento di tre corsi di formazione che avrebbero dovuto essere svolti in presenza e avrebbero dovuto essere organizzati ed erogati, in forza di contratto sottoscritto dalla societˆ CAT di cui il ricorrente, era legale rappresentante societˆ, societˆ che aveva rilasciato gli attestati di fine partecipazione per corsi in realtˆ mai effettuati, avendo i dipendenti della societˆ, che figuravano come partecipanti,
negato di avervi mai preso parte. Da tali elementi in punto di fatto ha ritenuto la gravitˆ indiziaria per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, fatture indicate nel capo di incolpazione, emesse dalla CAT servizi in favore dell’Alto Calore, tre fatture che venivano regolarmente registrate utilizzate a fini iva dalla societˆ Alto Calore. A sostegno della gravitˆ indiziaria, militava, secondo il Tribunale, la causale delle stesse in quanto il documento fiscale riportava espresso riferimento alla messa a disposizione del materiale didattico, del personale docente e del rilascio delle attestazioni finali.
A fronte di tale logica motivazione che, come tale appare incensurabile in questa sede, la tesi difensiva è intrinsecamente illogica e manifestamente infondata. Assume il difensore che la CAT non fosse tenuta alla effettuazione dei corsi di formazione, essendo tenuta solo alla certificazione di questi. Non contesta il ricorrente lÕoggetto della fattura, la prestazione ivi indicata, come risultante dal documento stesso, nŽ deduce la sua falsitˆ quanto allÕindicato oggetto, ma sostiene di avere svolto la prestazione pattuita in sede contrattuale, prestazione diversa da quella indicata nelle fatture la cui falsitˆ resta in sostanza non contestata.
Ci˜ che rileva, ai fini della sussistenza dellÕelemento oggettivo del reato, è lÕindicazione contenuta nel documento fattura dellÕoggetto della prestazione che giustifica lÕemissione del documento fiscale, se lÕoggetto della prestazione indicato in fattura non corrisponde alla realtˆ economica o se la prestazione indicata è inesistente si configura il reato di emissione di una fattura sotto il profilo dellÕinesistenza oggettivo della prestazione ivi indicata. Non è tema rilevante che il soggetto emittente non avesse assunto contrattualmente lo svolgimento dei corsi di formazione in favore di RAGIONE_SOCIALE, ci˜ che rileva è la verifica se quanto indicato nella causale della fattura, rispecchi la realtˆ dellÕoperazione commerciale rappresentata nel documento. Ora la divergenza tra lÕoggetto della prestazione indicato nella fattura e la realtˆ economica è desunta dal testimoniale circa il mancato espletamento dei corsi che viene documentato nella fattura che, tra lÕaltro indica quale attivitˆ svolta lÕattestazione di corsi mai espletati, e che costituisce lÕartificio per il conseguimento di parte del finanziamento.
Con lÕart. 8 il legislatore ha inteso colpire ogni tipo di divergenza tra la realtˆ commerciale e l’espressione documentale di essa e, dunque la divergenza tra la realtˆ commerciale, come sostiene il ricorrente (certificazione dei corsi) e quella documentale, rilevando non soltanto la mancanza assoluta dell’operazione fatturata, secondo quanto risulta dall’inciso “in tutto o in parte inesistenti”, ma anche la divergenza qualitativa e quantitativa.
é fondato il secondo motivo di ricorso.
LÕordinanza impugnata ha reso una motivazione non congrua con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di recidiva.
Il Tribunale argomenta la ricorrenza del pericolo di recidiva dagli esiti di altra indagine per fatti analoghi nella quale risulta indagato il ricorrente quale legale rappresentante della societˆ RAGIONE_SOCIALE, soggetto emittente fatture per operazioni inesistenti relative a corsi di formazione, da cui il concreto pericolo di reiterazione dei reati essendo aduso, il ricorrente, a costituire diverse societˆ volte a emettere fatture per operazioni inesistenti che consentivano alla societˆ Alto Calore di ottenere i finanziamenti, ma la stesa ordinanza mette in rilievo, da cui una intrinseca illogicitˆ, come nellÕaltro procedimento sia giˆ stato escluso il pericolo di recidiva. La motivazione dellÕordinanza impugnata risulta poi carente in relazione allÕattualitˆ del pericolo.
Va osservato che all’indomani della modifica legislativa operata dalla legge n. 47 del 2015, che, con riguardo all’art. 274 cod.proc.pen., ha introdotto accanto alla concretezza anche il requisito dell’attualitˆ del pericolo di recidiva, la giurisprudenza di legittimitˆ ha chiarito che tale requisito richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta di reato realizzata, della sua gravitˆ, posta in relazione al tempo da essa trascorso ed “attualizzata” nella prognosi di reiterazione criminosa, con lÕulteriore precisazione che, in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualitˆ del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, nŽ richiede la sussistenza di unÕoccasione prossima di commettere il reato, ma indica, invece, la continuitˆ del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialitˆ criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettivitˆ del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767 Ð 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 Ð 01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282769 Ð 01). Tale indagine va compiuta con una valutazione prognostica sulla possibilitˆ di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalitˆ realizzative della condotta, della personalitˆ del soggetto e del contesto socioambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891 Ð 01).
Superato lÕisolato indirizzo interpretativo secondo cui lÕindagine sullÕattualitˆ
del pericolo di recidiva (non venendo qui in discussione la sua concretezza) non richiede lÕindagine sulla sussistenza delle condizioni necessarie affinchè si presenti lÕoccasione di commettere lÕillecito (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688 Ð 01), la successiva giurisprudenza ha accolto una interpretazione del requisito dellÕattualitˆ del pericolo che richiede una valutazione prognostica sulla possibilitˆ di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalitˆ realizzative della condotta, della personalitˆ del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altres’ contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 Ð 01).
LÕordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame. Nel resto il ricorso va rigettato.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Rigetta il ricorso nel resto.
Cos’ è deciso, 08/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME