Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23442 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23442 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nata a Brescia il 26/06/1964
avverso l’ordinanza del 18/03/2025 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al Tribunale di Brescia ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., dell’ordinanza impugnata ovvero in subordine senza rinvio, con conseguente liberazione dell’indagata;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la dichiarazione di cessazione della misura in atto.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brescia, in funzione di Tribunale del riesame e quale giudice del rinvio , ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Brescia in data 5 agosto 2024, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di concorso in corruzione provvisoriamente ascrittole al capo 16.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta l’insufficienza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, non essendosi asseritamente colmate le lacune argomentative evidenziate nella sentenza di annullamento per quel che attiene alle esigenze cautelari.
In particolare:
-sarebbe stato capovolto l’originario richiamo a una condanna non definitiva (adesso stigmatizzato per il diverso motivo della commissione del fatto durante la pendenza del processo);
non si sarebbe tenuto conto della distanza temporale delle condotte delittuose (riferibili agli anni 20062008) e dell’intervenuta assoluzione, per insussistenza del fatto, del concorrente nel medesimo reato, NOME COGNOME (restando, comunque, ambigu o, il contributo offerto alle attività di quest’ultimo da parte della ricorrente);
sarebbe stata incongruamente interpretata la telefonata (in sé priva di passaggi rilevanti contra ream ) con l’imprenditore calabrese NOME COGNOME considerato contiguo ad ambienti criminali nonostante la sua incensuratezza;
-non sarebbe stata valutata l’imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, del tutto analoga a quella posta a fondamento della misura cautelare, a dimostrazione del fatto che la cospicua attività investigativa non aveva fatto emergere ulteriori elementi di interesse.
3 . Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Sesta Sezione penale di questa Corte, con la sentenza n. 8634 del 23 gennaio 2025, ha, in primo luogo, rigettato le doglianze in tema di gravità indiziaria, ritenendo gli esiti dell’attività captativa idonei a dimostrare l’intesa tra la ricorrente e Monteleone, al fine di assicurare il collegamento tra COGNOME e l’assistente di Polizia penitenziaria COGNOME (destinatario di somme di denaro , quale
corrispettivo dell’introduzione in carcere di telefoni e altri materiali non consentiti e, comunque, del garantire i contatti dei detenuti con l’esterno).
È stata, poi, affermata l’insufficiente esplicazione della concretezza e dell’attualità del pericolo di reiterazione, essendo stata valorizzata una condanna non definitiva, per fatti risalenti nel tempo, senza dare adeguatamente conto dell’intervenuta assoluzione di Monteleone per il reato di cui all’art. 512 -bis cod. pen. Si è affermato in particolare che il «riferimento alla proclività di COGNOME ad assecondare i disegni criminali di Monteleone, senza soffermarsi puntualmente sul passato criminale di quest’ultimo e sull’effettivo contributo della ricorrente» non era idoneo, di per sé a giustificare il vincolo cautelare, nonché, la stessa scelta della misura.
Il perimetro cognitivo rimesso al giudice di merito dalla sentenza di annullamento aveva, dunque, per oggetto, nei termini sopra accennati, soltanto i pericula libertatis .
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando solo al primo il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cfr., Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629-02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345-01; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 26486101). Il giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., è, dunque, chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge e consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345-01).
Entro questo perimetro valutativo, il rinnovato apparato argomentativo non risulta soddisfare l’obbligo motivazionale imposto dalla sentenza di annullamento in tema di attualità e concretezza del ravvisato pericolo di recidiva.
4.1. In particolare, il requisito dell ‘ attualità del pericolo previsto dall ‘ art. 274, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen. (che pure non deve essere concettualmente confuso con l ‘ attualità e la concretezza delle condotte criminose -cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01) non è equiparabile all ‘ imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e, secondo parte della giurisprudenza di legittimità, richiede da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un ‘ analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità
realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, pur non essendo necessaria la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 28289101; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991-01).
Altro orientamento postula, invece, che, tra i presupposti per l ‘ applicazione di misure cautelari personali, a seguito della novellazione ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, debba annoverarsi anche l’ attualità, intesa nel senso che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l ‘ imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l ‘ occasione, ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un ‘ occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr., Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286182-01; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, COGNOME Rv. 273674-01).
4.2. L’ordinanza impugnata prende, innanzitutto, in considerazione il passato criminale di NOME COGNOME, ex marito della ricorrente, e i suoi riflessi sull’attualità, ricordando la complessa pianificazione in carcere con i co -detenuti NOME COGNOME ed NOME COGNOME, diretta a recuperare considerevoli somme di denaro conservate in Svizzera e a reinvestirle mediante società all’estero riferibili al suddetto COGNOME. Le difficoltà operative derivanti dallo stato di carcerazione erano state agevolmente superate grazie alla disponibilità di NOME COGNOME messosi a disposizione in ordine a una indeterminata serie di atti contrari ai doveri di ufficio, dietro puntuale remunerazione in denaro (a cui provvedevano, tra l’altro, NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Tale contesto, in cui la ricorrente occupava un ruolo del tutto marginale, non apporta elementi di rilievo in ordine al rischio attuale di commissione da parte sua di delitti della stessa specie.
4.3. Inoltre, quanto alla valutazione della precedente condanna di Pelucchi, il Tribunale chiarisce che, seppure Monteleone fosse stato assolto dall’imputazione ex art. 512bis cod. pen. (affatto diversa da quella ex artt. 110 e 321 cod. pen. che qui occupa, peraltro), tale statuizione andava inquadrata nella complessiva vicenda processuale, che aveva visto il medesimo imputato concordare in appello la pena complessiva di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, per un delitto associativo e numerosi reati fine in materia tributaria, con parallela rinuncia del Pubblico Ministero ai motivi di appello relativi alla suddetta pronuncia parzialmente liberatoria. In quello stesso procedimento (non ancora definito con sentenza irrevocabile), COGNOME è stata condannata a cinque anni di reclusione, oltre la multa, per il delitto di riciclaggio (così riqualificata l’originaria contestazione di trasferimento fraudolento).
Il Tribunale ha precisato che l’efficacia dimostrativa, per quanto qui rileva, della suddetta pronuncia, emergerebbe dalla sintomaticità temporale delle condotte ipotizzate nel presente incidente cautelare, commesse durante il dibattimento del distinto processo, così da lasciar fondatamente desumere l’assenza di remore e la spregiudicatezza rispetto ai richiami delle autorità.
Tale conclusione risulta non solo non rispettosa del principio di non colpevolezza, ma anche intrinsecamente congetturale (e, comunque, non confortata da conferenti massime di esperienza, anche in considerazione del lasso di tempo globalmente considerato), per quel che attiene alla persistenza, sino ad epoca recente, di atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e di collegamenti con l ‘ ambiente in cui il fatto illecito contestato era maturato.
4.4 . L’unico elemento, non considerato in precedenza, riferibile a circostanze recenti (fine agosto 2024), è costituito da alcune conversazioni intercettate, nell’ambito dell e quali l’odierna ricorrente avrebbe continuato a fungere da tramite tra Monteleone (detenuto anche in quel periodo) e NOME COGNOME un imprenditore calabrese, allo stato gravato da precedenti di polizia, al fine di concordare affari verosimilmente illeciti e, in ogni caso, tali da non poter essere liberamente trattati durante una conversazione telefonica.
Questo passaggio argomentativo sconta plurime fallacie logiche, laddove, in primo luogo, colora in termini oltremodo negativi la figura dell’interlocutore telefonico, valorizzando genericamente semplici segnalazioni a suo carico (peraltro per reati, in astratto e in assenza di ulteriori specificazioni, di non particolare allarme, quali la truffa e l’appropriazione indebita) e un’attività professionale nel settore edile, tramite più imprese societarie, alcune delle quali ancora attive ed altre cessate o in l iquidazione. D’altronde, gli stessi brani estrapolati e riportati nel corpo dell’ordinanza non consentono di ravvisare compiutamente transazioni delinquenziali, evidenziando, al più, un vago riserbo ad affrontare questioni commerciali direttamente per telefono e non di persona.
4.5. Ferma restando la maturazione del giudicato cautelare in punto di gravità indiziaria, da queste labili emergenze investigative non può desumersi non solo la sussistenza di ‘ un ‘ occasione prossima per compiere ulteriori delitti ‘, ma neppure una concreta possibilità di nuove condotte delittuose di qualche specificità.
Anche il nuovo percorso giustificativo in tema di prognosi infausta di recidivanza non supera dunque le preesistenti fratture logiche, risultando inadeguato a superare le insufficienze motivazionali già stigmatizzate dalla precedente sentenza di legittimità.
L ‘ ordinanza, in conclusione, deve essere annullata, con conseguente cessazione di ogni vincolo cautelare in relazione al delitto di lesioni per cui si
procede nei confronti di NOME COGNOME di cui deve essere ordinata l ‘ immediata rimessione in libertà, salva la ricorrenza di diverso titolo detentivo.
Non v’è luogo a disporre rinvio, dal momento che, all’esito della nuova integrale rilettura degli atti da parte del giudice di merito, a parere del Collegio risulta di fatto interamente esaurita la provvista indiziaria contra ream , senza che residui alcun margine concreto per ulteriori apprezzamenti, in senso sfavorevole alla ricorrente, del compendio investigativo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Dichiara la cessazione della misura cautelare e d ispone l’immediata liberazione di COGNOME NOME se non detenuta per altro titolo o causa.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi de ll’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 5 giugno 2025.