Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46355 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46355 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Cosenza il 12/10/1975
avverso l’ordinanza del 04/06/2024 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del
ricorso;
lette le conclusioni presentate dall’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza emessa il 17 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con cui veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME indagato per reato di associazione per delinquere, dedita al narcotraffico ex
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art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990 n.309 sub capo 1), aggravato ex art. 80 cit. d.P.R. n 309 e 416 bis.1 cod. pen., nonché per i reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente ex art. 73,comma 1, cit. d.P.R. n. 309.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME con atto sottoscritto dal difensore, affidato
a due articolati motivi, con cui ha dedotto: -violazione di legge, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 74, 73 e 80 d.P.R. del 09 ottobre 1990 n 309, 416 bis. 1 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà per avere il Tribunale ritenuto fondato il costrutto accusatorio, nonostante il COGNOME non avesse mai fornito un contributo stabile e soprattutto consapevole all’attuazione del programma criminoso. I Giudici di merito avevano inferito la intraneità del COGNOME al sodalizio in contestazione sulla base della sola “vicinanza” a NOME COGNOME svalutando il fatto che il COGNOME fosse all’oscuro dei presunti rapporti di collaborazione tra il COGNOME e NOME COGNOME ( capo dell’omonimo gruppo), non avesse mai avuto contatti con gli altri presunti sodali, non avesse mai conosciuto o avuto contatti telefonici con il predetto COGNOME. ott’A-IA6-<-1-0
Ed ancora, ha evidenziato il difensore come il Tribunale avesse MD2M179 le specifiche doglianze difensive quanto alla sussistenza delle contestate circostanze aggravanti.
-vizicyAlivazione per omissione e per illogicità per avere i Giudici del riesame ritenuto la attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato nonostante il presunto contributo alla vita associativa si fosse arrestato nell'anno 2018 , non si registrassero ulteriori condotte criminose dopo tale periodo e il COGNOME avesse dimostrato di avere rescisso i legami con il crimine dedicandosi a regolare attività lavorativa.
Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo mentre è infondato nel resto.
Il primo motivo di ricorso- con cui la difesa ha censurato il provvedimento gravato sotto il profilo della gravità indizigha ex art. 273 cod. proc. pen. in ordine
alla ritenuta partecipazione di NOME COGNOME al sodalizio criminoso dedito al narcotraffico sub capo 1) – è infondato.
2.1. I Giudici del riesame – dopo essersi soffermati sulla genesi, sulla struttura e sulle modalità operative dell'associazione criminale sub capo 1) e dopo avere evidenziato come essa fosse gestita dal clan "degli italiani" e da quello "degli zingari", a loro volta suddivisi in sotto-gruppi, e strutturalmente collegata alla confederazione 'ndranghetista operante nel territorio cosentino – esaminavano nel dettaglio il ruolo ricoperto dall'attuale ricorrente (cfr pagg. 3 e ss del provvedimento).
2.2. Nello specifico, i Giudici di merito collocavano NOME COGNOME nel gruppo capeggiato da NOME COGNOME dedito prevalentemente allo spaccio sia di droghe pesanti del tipo cocaina che leggere (i.e. hashish e rnarjuana).
Il ricorrente – operando in sinergia con NOME COGNOME, luogotenente del Porcaro – era adibito a diverse mansioni: preparazione, trasporto e custodia dello stupefacente, fornitura ai pusher dell'organizzazione, conteggio e riscossione dei proventi dell'attività di spaccio, vendita al dettaglio.
2.3. La partecipazione all'attività di contabilizzazione e di accertamento dei 1/ GLYPH 1/ crediti da riscuotere dai pusher spesso alla presenza degli stessi ( cfr pag. 7), la acquisizione di notizie riservate come ad esempio quella relativa alla fornitura di un quantitativo ingente di stupefacente, il fatto che il COGNOME informasse il COGNOME delle modalità di organizzazione e gestione dell’attività di spaccio nonchè lo rendesse edotto dei “rapporti di affari” che aveva in corso il Porcaro – per i Giudici di merito – costituivano indicatori fattuali espressivi della consapevolezza in capo al ricorrente di essere inserito in un contesto associativo che superava il rapporto bilaterale con il Greco.
2.4. La motivazione è in parte qua esente da censure, essendo stati congruamente forniti gli indicatori di lettura del modus operandi del ricorrente nel senso di vera e propria messa a disposizione / nonché di consapevole contributo causalmente collegato alla conservazione del sodalizio.
2.5. Né le allegazioni difensive, basate in parte su una lettura frammentaria del quadro indiziario in parte su affermazioni deficitarie di un reale “dialogo” con il decisum del Tribunale, destrutturano il solido apparato argomentativo, tanto più che il controllo in sede di legittimità è limitato alla verifica della congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (così ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460).
E’ inammissibile la ulteriore doglianza relativa alla mancanza di motivazione in ordine alla ricorrenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 416 bís.l. cod. pen. e all’ art. 80 cit. d.P.R. n. 309, dal momento che la sussistenza o meno di dette circostanze non spiega alcuna incidenza sul quadro cautelare: la sanzione prevista per il reato associativo ex art. 74 cit. d.P.R. n. 309 consente ex se ed eo ipso la misura custodiale di massimo rigore; inoltre, il titolo di reato è parimenti assistito dalla doppia presunzione relativa di cui all’art. 275 cod. proc. pen.
Fondate sono, invece, le ragioni di doglianza relative alla attualità e concretezza del pericolo di recidiva.
4.1. Il thema decidendum investe la rilevanza che il fattore tempo può assumere in ordine al requisito dell’attualità del pericolo di recidiva, previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella fase di applicazione della misura cautelare.
Al riguardo è costante l’affermazione secondo cui al giudice della cautela è demandata «una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale». Detta analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr tra le tante, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242), vieppiù all’indomani della novella legislativa del 2015, che attraverso l’espressa indicazione normativa del requisito dell’attualità, ha rafforzato l’obbligo della motivazione sulle esigenze cautelari (cfr. Sez. 2, n. 18744 del 14/4/2016, Foti, Rv. 266946 e Sez. 5, n. 49038 del 2017).
Ed invero, il “tempo silente” se apprezzabile e significativo / deve essere / espressamente considerato dal giudice anche in relazione ai reati per i quali opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione.
Dunque, «il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, può rientrare tra gli elementi dai quali risulti che non sussistono le esigenze cautelari, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.» (così Sez.6, n.2112 del 22/12/2023, dep.2024, Rv.285895-01; conf. Sez.6, n.31587 del 30/05/2023, rv.285272-01).
4.2. Nel caso di specie, nonostante le condotte criminose ascritte al COGNOME si collochino tutte nell’anno 2018, non registrandosi ulteriori “ricadute” nel crimine, essendo anzi emerso come lo stesso ricorrente si sia dedicato ad una regolare attività lavorativa, il periculum libertatis è stato dai Giudici di merito desunto – in
modo automatico e sulla scorta di argomentazioni generiche- dalla sola natura del reato contestatogli.
La carenza di motivazione congrua e specifica in ordine alla attualità delle esigenze cautelari impone, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/11/2024.