Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45011 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOMENOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Roma il 11/11/1972
avverso l’ordinanza del 29/07/2024 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento reso all’udienza del 29/07/2024 confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 20/06/2024, che aveva applicato ad NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari.
L’indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen.
Osserva il ricorrente che il Tribunale del riesame ha ritenuto concreto ed attuale il pericolo di recidiva, senza fornire adeguata motivazione; che non ha considerato il significativo lasso di tempo trascorso dai fatti e la attuale assenza di rapporti con i coindagati; che del tutto generico Ł il riferimento a rapporti con la criminalità organizzata ovvero ai canali istituzionale che gli consentirebbero di riprendere ad operare nel medesimo settore; che la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operante per i reati aggravati ai sensi dell’art. 416bis .1 cod. pen., va letta in modo costituzionalmente orientato, per cui occorre dimostrare in concreto il perdurante ed attuale pericolo di reiterazione attraverso condotte sintomatiche recenti; che le esigenze cautelari non possono essere desunte dalla sola gravità del titolo di reato per cui si procede.
Il ricorso Ł inammissibile, in quanto l’unico motivo cui Ł affidato Ł aspecifico.
1.1. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità Ł ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e – per quel che qui interessa – all’esistenza ed al grado dei pericula libertatis , consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio cautelare ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01).
In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all’intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, MiccichŁ, Rv. 262948 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400 – 01).
Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nØ si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto, l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchØ Ł estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074 – 01).
1.2. Orbene, ritiene il Collegio che le circostanze di fatto prospettate dal ricorrente siano state adeguatamente valutate dal Tribunale con motivazione congrua e immune da vizi logici.
In particolare, quanto alla rilevanza del cosiddetto tempo silente (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati), va innanzitutto premesso che il richiamo all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ł nel caso di specie del tutto inconferente in relazione al profilo della adeguatezza del presidio cautelare in esecuzione, tenuto conto che l’indagato Ł sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e non a quella intramuraria, potendo rilevare solo ai fini della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari.
1.2.1. In proposito, si registrano due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo una prima impostazione, Ł stato affermato che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ł prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati – alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione – deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo
stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2112 del 22/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285895 – 01; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, COGNOME, Rv. 285272 – 01; Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285808 – 01; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, COGNOME, Rv. 279720 – 01).
Secondo un diverso orientamento, cui il Collegio intende dare seguito per la pregnanza delle motivazioni che lo sorreggono, invece, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cd. tempo silente non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n, 6592 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282766 – 02; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 – 01; Sez. 5, n. 21900 del 07/05/2021, COGNOME, Rv. 282004 – 01; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, COGNOME Rv. 280889 – 01; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, COGNOME, Rv. 279470 – 01; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278569 – 01; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180 – 02).
Tale principio Ł stato affermato anche a proposito dei reati aggravati ai sensi dell’art. 416 bis .1 cod. pen. (Sez. 2, n. 7837/2021, cit.; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280452 – 01; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, Fotia, Rv. 276316 – 01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, COGNOME, Rv. 273631 – 01; Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 269112 – 01; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Rv. 268664 – 01).
Dunque, la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva Ł superabile solo dalla prova circa l’affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, in difetto della quale l’onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un’attenuazione delle esigenze di prevenzione.
Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere), di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., Ł prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., sicchØ, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, COGNOME Rv. 282865 – 01; Sez. 2, n. 6592/2022 cit.; Sez. 5, n. 4321/2021, cit.).
1.2.2. Tanto premesso, si osserva che il Tribunale del riesame ha dato sufficientemente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto il tempo trascorso dai fatti del tutto recessivo rispetto:
i ) all’elevato spessore delinquenziale dell’odierno ricorrente, che emerge di palmare evidenza dagli atti del procedimento, che ne descrivono la spregiudicatezza nella organizzazione dell’attività di riciclaggio ed il ruolo di primo piano all’interno dell’associazione per delinquere di cui al capo 37);
ii ) agli stretti e consolidati legami con esponenti di primo piano della criminalità organizzata operante in Roma, peraltro, facenti capo a diverse consorterie di stampo mafioso;
iii ) al precedente penale specifico per associazione per delinquere finalizzata alla sottrazione, all’accertamento ed al pagamento delle accise su oli minerali.
Ebbene, con tale motivazione, il difensore si confronta solo apparentemente, limitandosi a ribadire la rilevanza del tempo silente, per cui sotto tale profilo risulta aspecifico.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME