Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43323 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43323 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Grumo Nevano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/05/2023 del Tribunale di Roma;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, accogliendo l’appello proposto dal Pubblico ministero a norma dell’art. 310, cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ne aveva respinto la richiesta di misura cautelare, ha applicato a NOME COGNOME gli arresti domiciliari, in relazione al delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con il ruolo di organizzatore, ed a svariati “reati-scopo”, per un totale di quindici capi d’incolpazione provvisoria.
L’indagine, nel suo complesso, riguarda l’operatività e la gestione di una c.d. “piazza di spaccio”, cui COGNOME avrebbe contribuito quale diretto collaboratore dei capi, curando gli approvvigionamenti di sostanza dai fornitori ed il trasporto della stessa presso i luoghi di custodia, occultandola altresì in casa, nonché provvedendo al rifornimento dei pusher durante lo “spaccio” ed a recuperare da costoro il denaro ricavato dalle vendite, per poi riconsegnarlo ai capi.
Il suo ricorso, per lui proposto dal suo difensore, consta di un unico motivo, consistente nell’assenza di effettiva motivazione a sostegno del ritenuto pericolo di reiterazione di analoghi reati.
Dato per presupposto che egli sarebbe stato arrestato successivamente ai fatti di causa, e precisamente a maggio del 2020, sempre per un reato in materia di stupefacenti, ma che da allora non avrebbe più goduto di completa libertà personale, rimanendo dapprima detenuto, poi in regime di custodia domiciliare, e quindi in affidamento presso una comunità terapeutica residenziale di Perugia, obietta la sua difesa che la motivazione del Tribunale sia puramente di stile. Quei giudici, infatti, hanno dato atto del documentato percorso riabilitativo nel frattempo intrapreso dall’indagato, ritenendolo idoneo a giustificare gli arresti domiciliari anziché la custodia carceraria; ma non hanno spiegato perché esso non sia sufficiente ad escludere del tutto il pericolo di recidiva, tanto più se s considerano il significativo lasso di tempo trascorso dai fatti (che risalgono al 2019), l’assenza di condotte negative successive all’arresto del 2020 e l’attuale dimora in comunità protetta e lontana dai contesti in cui sono maturati i reati oggetti di giudizio.
3. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha valorizzato, ai fini del proprio giudizio di sussistenza di un perdurante pericolo di reiterazione criminosa l un analogo episodio delittuoso, di poco successivo ai fatti di causa e risalente al 2020. Ha dato atto, tuttavia, del percorso riabilitativo successivamente intrapreso dall’indagato, altresì reputandolo fruttuoso, tanto da averlo ritenuto idoneo a superare la presunzione legale di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere e da giustificare l’applicazione della più blanda misura degli arresti domiciliari.
Non ha spiegato, invece, rimanendo completamente silente sul punto, perché tale circostanza, astrattamente suscettibile di incidere, escludendola, anche sull’attualità del pericolo di recidiva, non possa invece considerarsi tale nel caso concreto, per le eventuali peculiarità del medesimo.
Su tale punto, dunque, si rende indispensabile un supplemento di motivazione, con la conseguente necessità di rimettere il procedimento dinanzi al giudice di merito, affinché vi provveda.
L’ordinanza impugnata dev’essere perciò annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p..
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.