Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6547 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6547 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 07/10/2025 del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 7 ottobre 2025, il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell ‘ appello proposto dal Pubblico ministero e in riforma dell ‘ ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 luglio 2025, ha applicato la misura dell ‘ obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di NOME COGNOME, gravemente indiziato del delitto di furto aggravato, ritenendo sussistente, a suo carico, il pericolo di recidiva.
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l ‘ordinanza del Tribunale del riesame per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 274, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., la inosservanza dei criteri stabiliti per la prognosi di recidiva, fondata dal Tribunale sulla trasgressiva personalità dell ‘ indagato, gravato da due precedenti da minorenne, la quale «deve ritenersi attualizzata dai carichi pendenti». Ciò in quanto la norma in parola prevedrebbe la possibilità di valorizzare i soli precedenti penali, dovendo il giudizio prognostico essere effettuato su dati certi e non ipotetici, come i carichi pendenti, nella specie ritenuti comunque «dirimenti» ai fini dell ‘ accoglimento del gravame del Pubblico ministero. E del resto, la motivazione del rigetto della richiesta da parte del Giudice per le indagini preliminari evidenzierebbe l ‘e sistenza di un unico e precedente specifico del 2018, che non lascerebbe ipotizzare alcun pericolo attuale di ripetizione dell ‘ illecito, escluso anche dalla scarsa gravità del reato e dalla non professionalità dell’autore , desumibile dalla modalità stessa della condotta.
In data 28 novembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Va premesso che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche nella materia cautelare il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui esso denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche
quando proponga censure che si risolvano in una differente valutazione delle circostanze fattuali esaminate dal giudice di merito (così Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, COGNOME, Rv 269885 – 01; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv 252178 – 01). Infatti, anche in tale materia il controllo di legittimità è circoscritto all ‘ esame del contenuto dell ‘ atto impugnato onde verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza, allo stato degli atti, della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall ‘ altro lato, l ‘ assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni spese dal giudice rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv 215828 – 01). Dunque, la Corte di cassazione non ha alcun potere di rivalutare le condizioni soggettive dell ‘ indagato in relazione alle esigenze cautelari e l ‘ adeguatezza delle misure adottate, trattandosi di apprezzamenti propri del giudice di merito.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che l’ordinanza impugnata ha affermato la sussistenza di un pericolo concreto di recidiva a carico dell’indagato in considerazione della condanna per rapina aggravata commessa da minorenne nel 2018 – a 4 anni di reclusione, della condanna per danneggiamento seguito da incendio, commesso in epoca antecedente alla predetta rapina, nonché dei carichi pendenti per resistenza a pubblico ufficiale, commessa il 17 ottobre 2022 e per un’altra rapina, posta in essere il 25 ap rile 2025. Nondimeno, tenuto conto della modesta gravità del fatto per cui si procede, consistente nel furto aggravato di un monopattino, gli è stata applicata la misura cautelare non detentiva oggetto d’impugnazione.
In tale modo, il Tribunale di Napoli ha fatto buon governo dei principi consolidati in tema di esigenze cautelari, secondo cui, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all ‘ art. 274, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre ai precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell ‘ indagato, essendo gli stessi idonei a consentire un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino, come nella specie, ipotesi delittuose identiche o similari (Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Rv. 258786 -01). La diversa opinione espressa, dul punto, dal ricorrente deve ritenersi infondata, considerata la natura stessa del giudizio cautelare, che ha a oggetto fatti non ancora accertati definitivamente, i quali possono, a loro volta, essere pacificamente utilizzati ai fini della prognosi di r ecidiva, nell’ambito di una valutazione globale delle circostanze della concreta vicenda.
Dunque, la decisione del Tribunale, resa con motivazione corretta, congrua logica e priva di contraddizioni, resiste pienamente alle censure svolte con l’odierno ricorso, che ha censurato la motivazione d i rigetto dell’ appello, opinando, unicamente, che l’unico precedente specifico, risalente al 2018, non lascerebbe ipotizzare alcun pericolo attuale di ripetizione dell’illecito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME