Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17170 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17170 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 20 settembre 2023, il Tribunale di Palermo-Sezione per il Riesame, in parziale accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, applicava ad NOME COGNOME, in relazione al reato di furto aggravato descritto in rubrica, la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, altresì disponendo ( attesa della disponibilità del braccialetto) il divieto di allontanamento dal luogo deg arresti domiciliari se non previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Nell’interesse dell’indagato, è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, col quale lamenta violazione di legge in relazione all’art. 274 , lett. e c) del codice di rito, nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale motivato i giudizio sul pericolo di recidiva sulla base dei soli precedenti penali dello COGNOME e p avere ricollegato le esigenze cautelari alle “concrete modalità esecutive dei fatti e all specifico contesto malavitoso in cui i reati sono avvenuti”. La motivazione sarebbe apodittica, non avendo il Tribunale indicato ulteriori indici a sostegno della possibil reiterazione del reato.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto generico, aspecifico oltre che elusivo del confronto, effettivo e critico, con la motivazion dell’impugnata ordinanza. Il Tribunale ha infatti ricordato la preesistenza -rispett all’ipotesi di reato de quodi quattro precedenti specifici dell’indagato e di due procedimenti pendenti a carico dello stesso per furto aggravato. Si è inoltre sottolineato come i fatti oggetto di incolpazione provvisoria siano stati commessi in costanza di sottoposizione dello COGNOME alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, applicata in occasione di altro procedimento. Infine, in relazion all’ipotesi di reato de quo, si è rimarcato il grado discreto di progettualità che ha caratterizzato l’azione concorsuale (non certo estemporanea, bensì ben organizzata da soggetti esperti, che si sono introdotti in orario notturno nel cantiere), nonché l’assenza di fonti di reddito lecite dell’indagato.
Posto dunque il quadro cautelare delineato dal Tribunale, non ravvisa, il Collegio, alcun vizio motivazionale né violazione dell’art. 274, lett. a) e c) del codice di rito caratterizzandosi invece l’impugNOME provvedimento per coerenza logica e corretta applicazione delle norme processuali. Nell’accogliere le censure del Pubblico ministero, che aveva valutato le misure cautelari non custodiali disposte nell’ordinanza genetica (obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia giudiziaria) non idonee a fronteggiare il pericolo di recidiva, il Tribunale ha correttamente valorizzato non soltanto -come ritenuto dal ricorrente- le concrete modalità del fatto, bensì un nutrito insieme di elementi di fatto -già ricordato- indicativi del pericolo di reiterazione del reato (cfr., a es., Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, NOME, Rv. 279122 – 01, che, intervenendo requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 27 lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, ha chiarito come tale requisito sia da intendersi alla luce della continuità del “periculunn libertatis” nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare).
Il Collegio, non riscontrando manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame, e ritenendo adeguata la motivazione sugli elementi indizianti e sul pericolo di reiterazione del reato operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828), dichiara, dunque, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22/01/2024
Il Consigliere estensore
fidente