Pericolo di recidiva: la Cassazione conferma il no alle misure alternative
L’accesso alle misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova o la semilibertà, rappresenta un momento cruciale nel percorso di reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e dipende da una rigorosa valutazione del giudice. Un elemento centrale in questa analisi è il pericolo di recidiva, ovvero il rischio che il soggetto possa commettere nuovi reati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 45452/2023) ribadisce l’importanza di questo fattore, confermando la decisione di un Tribunale di Sorveglianza che aveva negato tali benefici a un condannato.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla richiesta di un uomo, condannato in via definitiva, di essere ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, alla semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino aveva rigettato entrambe le istanze, ritenendo che il percorso rieducativo del soggetto non fosse ancora sufficientemente solido da scongiurare il rischio di future condotte illecite.
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. A suo dire, il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente la sua condotta post-condanna e la possibilità che anche una misura graduale potesse contenere i rischi residui.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Pericolo di Recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare che la decisione impugnata sia legalmente corretta e sorretta da una motivazione logica e coerente.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito una motivazione adeguata e non contraddittoria. La valutazione sul pericolo di recidiva era stata condotta in modo approfondito, e il ricorso del condannato si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda interamente sulla validità delle argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo aveva posto l’accento su due elementi cruciali:
1. Le modalità dei reati: I reati erano stati commessi nonostante il condannato fosse inserito in un contesto familiare descritto come adeguato. Questo indicava una scelta criminale radicata, non dettata da mere contingenze esterne.
2. L’insufficienza del percorso rieducativo: Il Tribunale ha ritenuto necessario che il soggetto compisse ‘passi più consistenti’ per abbandonare definitivamente gli ‘schemi legati all’accettazione di modalità di guadagno lucrose’. In altre parole, la valutazione prognostica sulla sua futura condotta era ancora negativa, indicando un concreto pericolo di recidiva.
La Cassazione ha concluso che il Tribunale ha dato ‘adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto della richiesta’, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Conclusioni: L’importanza della valutazione sul Pericolo di Recidiva
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale dell’ordinamento penitenziario: la valutazione sul pericolo di recidiva è una questione di merito, affidata alla discrezionalità del giudice della sorveglianza, il cui giudizio, se logicamente motivato, non è sindacabile in Cassazione. Un contesto familiare favorevole o una buona condotta formale non sono, da soli, sufficienti a garantire l’accesso a misure alternative se permane un rischio concreto e attuale di commissione di nuovi reati. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a riprova della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi infondati.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente non ha evidenziato vizi di legittimità (come una violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica), ma ha tentato di sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual è stato il motivo principale per cui sono state negate le misure alternative in primo grado?
Il motivo principale è stato l’elevato pericolo di recidiva. Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che il percorso del condannato non fosse ancora sufficiente a garantire l’abbandono degli schemi mentali legati a guadagni illeciti, nonostante la presenza di un contesto familiare di supporto.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, poiché la legge presume la colpa nel proporre un ricorso privo dei requisiti per essere accolto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45452 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45452 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà proposta da COGNOME;
Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità delle misure con riferimento al pericolo di recidiva senza avere adeguatamente considerato la condotta tenuta dal condannato e la possibilità che quanto meno la misura gradata potrebbe contenere i presunti rischi;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alle modalità di commissione dei reati nonostante l’inserimento in un contesto familiare adeguato e al pericolo di recidiva per contenere il quale appare necessario che siano compiuti più consistenti passi nel percorso di abbandono degli schemi legati all’accettazione di modalità di guadagno lucrose, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto della richiesta;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023