Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26603 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26603 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1530/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro;
vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
In motivazione si evidenzia che il COGNOME si trova in regime di arresti domiciliari per un procedimento in corso (per reati inerenti il commercio di stupefacenti). Si rappresenta che l’attuale condizione Ł indicativa di una concreta capacità di reiterazione, il che rende non applicabile la piø ampia misura dell’affidamento.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOME COGNOME. Il ricorso Ł affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione.
Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non si Ł sincerato della variazione della misura cautelare disposta nel procedimento in fase di indagini, con avvenuta sottoposizione del Salym all’obbligo di dimora. Inoltre si rappresenta che le difficoltà relazionali segnalate dall’UEPE sarebbero derivanti dalla scarsa conoscenza della lingua italiana e non dalla mancata apertura di un percorso di revisione critica. Sarebbe dunque assertivo il passaggio argomentativo in tema di attuale pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi – peraltro – ad ottenere una non consentita rivalutazione di profili in fatto.
La argomentazione espressa dal Tribunale Ł relativa alla sottoposizione – in un nuovo
procedimento – di NOME COGNOME ad una misura cautelare per fatti di reato recenti. In tal senso, nulla cambia in rapporto alla tipologìa di misura applicata (se arresti domiciliari o obbligo di dimora), atteso che ad essere rilevante Ł la pendenza del procedimento per un nuovo fatto di reato con applicazione di una misura, aspetto che Ł stato ritenuto – in modo del tutto congruo – indicativo di una riattivazione del pericolo di recidiva.
In un orizzonte di insindacabile discrezionalità, connaturale al giudizio di merito, si colloca, pertanto, l’applicazione della detenzione domiciliare e non della piø ampia misura dell’affidamento in prova.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME