Pericolo di Recidiva: Quando la Cassazione Chiude la Porta all’Affidamento in Prova
L’analisi del pericolo di recidiva è un momento cruciale nel percorso di esecuzione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la valutazione negativa di questo aspetto possa legittimamente precludere l’accesso a misure alternative come l’affidamento in prova, anche a fronte di argomentazioni difensive mirate. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
Il Caso: La Negazione dell’Affidamento in Prova
Un uomo, condannato per reati contro il patrimonio, si è visto negare dal Tribunale di Sorveglianza la possibilità di scontare la sua pena tramite l’affidamento in prova ai servizi sociali. La decisione del Tribunale si fondava su una valutazione prognostica negativa: secondo i giudici, esisteva un concreto pericolo di recidiva. In particolare, si riteneva che l’elevata propensione del soggetto a commettere delitti per ottenere un guadagno illecito, unita alla probabilità che un nuovo bisogno economico potesse spingerlo a delinquere ancora, rendesse sconsigliabile la concessione della misura alternativa.
Contro questa decisione, il condannato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando l’illogicità della motivazione. La difesa ha sottolineato alcuni elementi a favore del proprio assistito, come la ridotta frequenza dei contatti con l’ufficio di esecuzione penale esterna (U.e.p.e.), la disponibilità a risarcire le vittime tramite un lavoro a favore della comunità e la lontananza temporale dei reati contestati.
La Valutazione sul Pericolo di Recidiva secondo la Legge
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella validità del ragionamento seguito dal Tribunale di Sorveglianza. La Suprema Corte ricorda che la valutazione sull’affidamento in prova deve necessariamente includere un’analisi approfondita sull’esistenza o meno di un pericolo di recidiva.
I giudici di legittimità hanno confermato che la motivazione del provvedimento impugnato non era affatto illogica. Anzi, si basava su indici solidi e riconosciuti dalla giurisprudenza per stimare la probabilità di future condotte criminali. Questi indici includono:
* I precedenti penali: la storia criminale del soggetto è un fattore primario.
* L’attaccamento al contesto familiare e la condotta di vita attuale: l’analisi dello stile di vita e delle relazioni sociali.
* Il risarcimento dei danni alle vittime del reato: un gesto concreto che dimostra la presa di coscienza del male commesso.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha stabilito che la valutazione del Tribunale di Sorveglianza era ben fondata e logica. I giudici di merito avevano correttamente considerato la propensione del condannato a commettere reati patrimoniali per profitto. Secondo la Cassazione, le argomentazioni presentate dal ricorrente non erano sufficienti a “disarticolare” il percorso logico del Tribunale.
La ridotta frequenza dei contatti con i servizi sociali, la disponibilità a un lavoro di pubblica utilità o la distanza nel tempo dei reati non sono stati ritenuti elementi decisivi per superare una prognosi di pericolosità sociale basata su indicatori così consolidati. In sostanza, il Tribunale aveva operato una valutazione completa e coerente, che ha superato il vaglio di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nell’ambito dell’esecuzione penale: la concessione di misure alternative alla detenzione non è un automatismo. La valutazione del giudice deve essere completa e mirata a verificare se il percorso di reinserimento sociale possa avere successo. Il pericolo di recidiva, se concreto e motivato sulla base di elementi oggettivi (come i precedenti e lo stile di vita), costituisce un legittimo ostacolo all’affidamento in prova. La decisione finale ha comportato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma della manifesta infondatezza del suo ricorso.
Quali elementi considera il giudice per valutare il pericolo di recidiva?
Secondo la Corte, il giudice valuta indici quali i precedenti penali, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale del condannato e l’avvenuto risarcimento dei danni alle vittime del reato.
Perché il ricorso del condannato è stato ritenuto inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché manifestamente infondato. La motivazione del Tribunale di Sorveglianza è stata considerata logica e coerente, basata su indici validi per la valutazione del pericolo di recidiva, e gli argomenti del ricorrente non sono stati ritenuti in grado di smontare tale ragionamento.
La disponibilità a svolgere lavori per la comunità è sufficiente per ottenere l’affidamento in prova?
No, sulla base di questa ordinanza, la sola disponibilità a sostituire il risarcimento del danno con un lavoro in favore della comunità non è un elemento sufficiente a superare una prognosi negativa di pericolosità sociale, se questa è fondata su altri solidi elementi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48183 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48183 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIVASSO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto rileva una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che la valutazione che normativamente il Tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull’affidamento in prova comprende l’esistenza o meno di un pericolo di recidiva, che nel caso in esame il Tribunale ha giudicato concreto per l’elevata propensione del condannato a commettere delitti contro il patrimonio, o che comunque gli consentano di ottenere un guadagno illecito, e per la probabilità che in caso rinnovato bisogno economico egli li commetta di nuovo; il ricorso attacca la motivazione del Tribunale, che però è stata fondata su indici dell’esistenza del pericolo di recidiva che hanno superato lo scrutinio della Corte di legittimità, quali i precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), l’attaccamento al contesto familiare e la condotta di vita attuale (Sez. 1, Sentenza n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), il risarcimento dei danni alle vittime del reato (Sez. 1,, Sentenza n. 39266 del 15/06/2017, COGNOME, Rv. 271226), mentre le censure contenute in ricorso sulla imputabilità o meno al condannato della ridotta frequenza dei contatti con l’U.e.p.e., sulla disponibilità del condannato a sostituire il risarcimento con un lavoro in favore della comunità, sulla lontananza temporale dei reati a lui attribuibili, sono inidonee a disarticolare il percorso logico della ordinanza impugnata e la prognosi di recidiva in essa formulata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.