Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2324 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato in Germania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 18/05/2023
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore dell’indagato, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ha disposto il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguar COGNOME NOMENOME ufficiale di polizia giudiziaria e appartenente ai servizi di informazion e sicurezza alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione in atti giudiziari.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo e il secondo motivo si deduce violazione di regge processuale; il Tribunale che procede, preso atto che il reato sarebbe stato consumato tra il 2016 e il 2018 e che il ricorrente, anche per le sue condizioni di salute, da tempo non riveste più nessuna carica pubblica – essendo destinatario di due provvedimenti di sospensione COGNOME correttamente ritenuto non più attuale il pericolo di recidiva in ragione del sostanziale esaurimento della istruttoria dibattimentale a carico, del tempo trascorso dalla esecuzione del titolo cautelare (un anno e due mesi in stato custodiale) e del comportamento tenuto dall’imputato durante il periodo di detenzione domiciliare.
L’ordinanza impugnata sarebbe invece viziata per avere il Tribunale dell’appello ritenuto di valorizzare solo il dato temporale, considerato irrilevante, senza tuttav valutare la situazione nella sua globalità e, soprattutto, che i provvedimenti d sospensione dal servizio avrebbero privato il ricorrente della condizione necessaria per reiterare il reato per cui si procede.
Dunque una situazione di pericolo non concreto e neppure attuale.
2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale dell’appello attribuito decisiva valenza alla deposizione del COGNOME COGNOME COGNOME riferito del tentativo del ricorrente nel 2020 di apprendere~ notizie sull indagini che in quel momento lo stesso COGNOME COGNOME svolgendo sul conto dello stesso COGNOMECOGNOME
Sostiene l’imputato che quello valorizzato dal Tribunale non sarebbe in realtà un elemento di novità, atteso che l’episodio era stato segnalato in una relazione di servizio già valutata in sede di applicazione della misura e ad esso si sarebbe fatto riferimento nella ordinanza con cui il 30.11.2021 fu deciso il riesame.
Si aggiunge che il tenore della deposizione COGNOME di COGNOME COGNOME consentirebbe di comprendere invece i rapporti di amicizia tra questi e il ricorrente.
2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale fatto riferimento alla esistenza di una persistente rete di relazioni riconducibili all’imputa nonostante la sospensione dal servizio, senza tuttavia specificare alcunchè.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte di cassazione COGNOME ha in molteplici occasioni chiarito che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c) proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale; ciò che deve essere apprezzato è cioè la potenzialità criminale dell’indagato e la effettività del pericolo
concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare ( Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265618; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, COGNOME, Rv. 266988).
Anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione in una pronuncia (Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650-266652), hanno affermato che l’attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifCOGNOME), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all’altro requisito di legge, dato dalla “concretezza”, desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest’ultima, e cioè specifCOGNOME modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato.
In particolare, il requisito dell’attualità del pericolo di recidiva non è equipara all’imminenza di specifCOGNOME opportunità di ricaduta nel delitto, ma richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga cont delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifCOGNOME occasioni di recidivanza. (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 13/03/2019) Rv. 277242; in senso conforme: Sez. 1, n. 14840 dei 22/01/2020 Rv. 279122; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280566).
3. Il Tribunale dell’appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indica essendosi limitato a valorizzare, da una parte, il contenuto delle dichiarazioni del luogotenente COGNOME, che tuttavia erano già presenti agli atti e non costituivano un fatto nuovo sopravvenuto nemmeno rispetto al momento in cui nel 2022 la misura cautelare in carcere fu sostituta con gli arresti domiciliari, e, dall’altra, la gravi fatti e la personalità dell’imputato, senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni evidenziate dal Tribunale, di cui si è detto, e senza esplicitare alcunchè né sulle ragioni per cui la sospensione dal servizio dell’imputato non sarebbe idonea a neutralizzare le prospettate persistenti esigenze cautelari e neppure in cosa consisterebbero in concreto le relazioni che COGNOME conserverebbe e che potrebbero essere da lui utilizzate per la reiterazione dei reati.
Una motivazione fortemente instabile e una errata applicazione della legge; ne deriva che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2023.