Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8323 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8323 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA
parti civili costituite: COGNOME NOME COGNOME NOME
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 10/6/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10.6.2025, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli in data 6.3.2024 di condanna di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 429, 56-610 cod. pen. (commessi il 16.5.2017) alla pena di nove mesi di reclusione.
La vicenda oggetto del processo riguarda -per come ricostruita nel giudizio di primo grado -una manovra del natante denominato ‘NOME‘ di ventitré metri condotto da NOME COGNOME, che agganciava le cime del peschereccio di nove metri di proprietà di NOME COGNOME, ancorato a tre miglia da Nisida; solo per la prontezza del fratello del proprietario della barca, che tagliava la cima con un coltello, si riusciva ad evitare l’affondamento, mentre sia NOME COGNOME che il fratello stesso ripor tavano lesioni e l’imbarcazione rimaneva danneggiata nella parte posteriore.
Secondo quanto emerso nell’istruttoria, il conducente della NOME aveva visto il peschereccio e deliberatamente non si era fermato, per giunta ridendo mentre affiancava il natante e lo trascinava. E dopo che NOME COGNOME gli aveva detto che si sarebbe recato in Capitaneria di Porto a denunciare il fatto, COGNOME gli aveva risposto: ‘Allora non vuoi pescare più? Ti devo affondare la barca?’. Il fratello della persona offesa e gli altri testimoni confermavano tali dichiarazioni.
Tenuto conto dei successivi motivi di ricorso, deve rilevarsi che, dei quattro motivi di appello, due riguardavano la responsabilità di COGNOME per i reati, rispettivamente, di danneggiamento seguito da naufragio e di tentata violenza provata.
Con il motivo relativo al reato di cui all’art. 429 cod. pen., l’atto di appello aveva contestato la attendibilità del riconoscimento dell’imputato come soggetto che era alla guida del ‘NOME‘. La Corte d’appello l’ha giudicato infondato, perché tutti i testi hanno riferito che al timone del natante si trovava COGNOME e che costui era già noto per essersi più volte distinto per manovre spericolate in mare.
Con il motivo relativo al reato di cui agli artt. 56610 cod. pen., l’atto di appello aveva contestato la carenza degli elementi costitutivi del delitto in questione. La Corte d’appello ha ritenuto indubitabile che COGNOME avesse pronunciato all’indirizzo dei COGNOME frasi finalizzate a costringerli ad omettere la denuncia (pur non riuscendovi perché la denuncia fu sporta), in modo del tutto idoneo a conseguire l’effetto della coartazione giacché aveva posto in essere appena prima una manovra spericola ta con l’effetto di creare un pericolo di naufragio.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 429 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione.
Evidenzia che l’art. 429 cod. pen. richiede il dolo intenzionale di danneggiamento, con la volontà di raggiungere l’evento del naufragio o del disastro come conseguenza della propria azione.
I giudici di merito, invece, non hanno verificato se vi fosse la coscienza e la volontà da parte dell’imputato di procurare un naufragio.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 610 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso censura che difettino l’elemento oggettivo e l’elemento soggettivo del delitto di violenza privata. Nelle frasi pronunciate dall’imputato dopo l’impatto non vi è minaccia per costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. Nessuno dei testi sentiti ha dichiarato che la minaccia era finalizzata a costringere le persone offese ad omettere la denuncia dell’accaduto alla Capitaneria di Porto.
Con requisitoria scritta trasmessa il 21.11.2025, il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il primo motivo non si confronta con la decisione impugnata, che dà conto delle connotazioni del fatto per ricavarne senza illogicità la prova della sussistenza del dolo richiesto dall’art. 429 c.p. Il secondo motivo è meramente ripetitivo, oltre che intrinsecamente generico e manifestamente infondato, facendo riferimento a non meglio precisati ‘testi escussi’, ma senza indicarli o allegare i rispettivi verbali di deposizione, d onde la violazione del principio di autosufficienza del ricorso e, quindi, l’intrinseca genericità delle deduzioni.
In data 3.12.2025, il difensore delle parti civili costituite NOME COGNOME e NOME COGNOME ha trasmesso una memoria difensiva, con allegata nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, il dolo specifico richiesto per il reato di cui all’art. 429 cod. pen. è quello del danneggiamento del natante, che nel caso di specie è stato adeguatamente rappresentato dalle conformi sentenze di merito quando hanno fatto riferim ento al contegno tenuto dell’imputato durante e dopo il fatto.
Erra, invece, il ricorrente quando afferma che il dolo specifico doveva coprire anche il pericolo del naufragio.
La volontà cosciente di cagionare il naufragio integra, piuttosto, l’elemento soggettivo del diverso reato di cui all’art. 428 cod. pen., che punisce il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante.
Se l’intenzione dell’agente è quella di cagionare il disastro per il tramite del danneggiamento della nave, il fatto rientra nel perimetro applicativo dell’art. 428 cod. pen. e, ove il disastro non si verifichi, integra il tentativo del delitto di naufragio.
Nel caso di specie, invece, è stato correttamente contestato e ritenuto il delitto di danneggiamento seguito dal pericolo di naufragio, il cui elemento soggettivo è, più limitatamente, la volontà cosciente di danneggiare un natante.
Il motivo, pertanto, è inammissibile, perché fondato su una interpretazione manifestamente errata della disposizione di legge applicata dalla sentenza impugnata; essa, infatti, contrasta con la univoca lettera della legge.
Quanto al secondo motivo, le sentenze di merito rendono adeguatamente ragione del fatto che, secondo la ricostruzione dell’accaduto operata in base alle risultanze probatorie disponibili, siano rimasti integrati nella condotta attribuibile a COGNOME gli elementi costitutivi del reato di tentata violenza privata.
Il ricorso contesta essenzialmente la valutazione delle dichiarazioni dei testimoni cui hanno proceduto i giudici.
Ma le due conformi sentenze di condanna danno atto che le persone offese e un testimone hanno riferito il non equivocabile tenore delle minacce, mentre gli altri testimoni, pur non avendo udito le parole precise pronunciate da COGNOME, hanno dichiarato comunque che l’imputato usava toni accesi nei confronti de i COGNOME.
A fronte di ciò, la censura difensiva è priva di critica specifica e si risolve nella apodittica sollecitazione di un diverso significato da attribuire alle prove dichiarative, significato che indica, in modo del tutto generico, come maggiormente plausibile di quello che è stato posto a fondamento della decisione impugnata con motivazione invece scevra da illogicità o contraddittorietà.
Di conseguenza, anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
NOME COGNOME deve essere condannato, altresì, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, che vanno congruamente liquidate in
complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge, in ragione della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3,167,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 12.12.2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME