Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3604 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3604 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPRI LEONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2024 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Lette le conclusioni scritte, con nota spese, depositate dal difensore della parte civile, il quale ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 7 giugno 2024, ha confermato integralmente la decisione del Giudice monocratico del Tribunale di Patti che, il 13 ottobre 2023, aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 6 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per il reato previsto dall’articolo 450 cod.pen.
All’imputato, legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, titolare di una cava in INDIRIZZO del Comune di Torrenova, era stato contestato di avere colposamente causato il pericolo di un’inondazione mediante la omissione di presidi volti a contenere lo scivolamento di materiale lapideo dalle pareti della cava verso il greto del sottostante torrente Platanà e, successivamente, omettendo di rimuovere del materiale pietroso sedimentato nel tempo, determinando così un rilevante restringimento dell’alveo del corso d’acqua con alterazione del normale deflusso delle acque piovane.
Il fatto era stato accertato nel giugno 2018 ed era ancora permanente al momento delle verifiche.
La Corte di appello, respingendo il gravame, ha ritenuto dimostrata la responsabilità penale dell’imputato, evidenziando che l’attività accertativa compiuta congiuntamente dalle varie autorità competenti aveva posto in evidenza che l’ammasso di materiale lapideo proveniente negli anni dalla lavorazione della cava aveva modificato il normale deflusso del torrente sottostante, con pericolo per la pubblica incolumità.
I giudici hanno escluso che il pericolo potesse imputarsi esclusivamente a cause naturalistiche, rilevando che gli eventi meteorologici, quali il nubifragio verificatosi nei giorni 14 e 15 giugno 2018, costituivano semmai fattori scatenanti innestati su modificazioni dello stato dei luoghi dovute ad omissioni di opere di contenimento imputabili all’imputato.
Del resto, la società riconducibile al RAGIONE_SOCIALE aveva dato avvio alle procedure autorizzative volte al recupero con mezzi meccanici del materiale lapideo precipitato a valle, così implicitamente ammettendo di aver provocato l ‘ evento.
La Corte distrettuale ha inoltre escluso la non punibilità per particolare tenuità del fatto, rilevando che la gestione delle cave rientra tra le attività a maggiore impatto ambientale e che la condotta aveva ingenerato un elevato pericolo di verificazione di eventi dotati di forza dirompente. Parimenti, non sono stati ravvisati elementi di segno positivo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo congrua la pena irrogata in primo grado. Infine, sono state confermate le statuizioni civili.
Avverso la decisione, COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo, l’imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli articoli 40, 42 e 450 del cod. pen., nonché all’articolo 530 3
cod.proc.pen., denunciando l’insussistenza del fatto e l’esclusione della responsabilità per caso fortuito.
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha confermato il giudizio di penale responsabilità senza tenere in alcuna considerazione le puntuali censure contenute nell’atto di appello, incorrendo in aperta violazione di legge e nel vizio di carenza di motivazione, rilevante anche come travisamento della prova.
Al riguardo argomenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto raggiunta la prova della responsabilità penale esclusivamente sulla scorta della documentazione versata in atti dall’Ufficio di Procura, senza sciogliere i dubbi evidenziati nell’atto di appello e, soprattutto, senza motivare circa la diversa e più pregnante valenza probatoria della documentazione offerta dalla difesa e delle deposizioni testimoniali.
Evidenzia che, dagli atti del processo e dalle deposizioni testimoniali, sarebbe emerso in modo inequivocabile che lo scivolamento del materiale lapideo non potesse essere riconducibile all’attività svolta dalla società RAGIONE_SOCIALE, bensì esclusivamente imputabile a fenomeni naturali eccezionali, ossia alle fortissime piogge verificatesi nei giorni 14 e 15 giugno 2018.
La circostanza sarebbe stata confermata dal sindaco di Torrenova, dal geologo dottor NOME e dal funzionario dell’Autorità di bacino, NOME.
Dalla relazione geologica del dottor COGNOME era emerso che l’erosione media del sottobacino e i valori relativi alla perdita del suolo fossero compatibili con la normale azione erosiva di corsi d’acqua a carattere torrentizio, sicché il materiale detritico prodotto dall’erosione e trasportato lungo l’alveo del torrente non avrebbe rappresentato, di per sé, un potenziale pericolo di accumulo eccezionale.
Pertanto, i fenomeni non avrebbero potuto essere ricondotti all’attività della cava, ma a cause naturali di carattere straordinario e imprevedibile, con conseguente configurabilità del caso fortuito quale causa di esclusione della responsabilità.
Si lamenta inoltre che la Corte territoriale abbia omesso di valutare le dichiarazioni rese dal teste ingegner COGNOME NOME, che evidenziava la distanza di circa 150 metri intercorrente tra la cava e il torrente Platanà, non consentendo di attribuire la paternità dell’accumulo alla predetta società, nonché il risultato dei rilievi eseguiti dal medesimo professionista, il quale dichiarava che non vi fossero pericoli di esondazioni.
2.2 Con il secondo motivo, si censura l’erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen.
La sentenza impugnata ha negato l’applicabilità dell’istituto sul presupposto che la gestione delle cave rientra tra le attività a maggiore impatto ambientale e che la condotta ha ingenerato un elevato pericolo.
La difesa sostiene che la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria, trattandosi di un episodio isolato, privo di abitualità e legato a un evento eccezionale che non ha
causato danni effettivi a persone o infrastrutture. Mancherebbe un danno effettivo causato dalla condotta tenuta dall’imputato, sicché la Corte avrebbe dovuto compiere una specifica valutazione secondo i criteri di cui all’art. 133 cod.pen., valutazione invece totalmente mancata.
2.3 Con la terza censura, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla misura eccessiva della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Pur a fronte dello specifico motivo di appello con cui si era censurata l’entità eccessiva della pena irrogata, i giudici della Corte territoriale si sarebbero sottratti allo specifico onere motivazionale, limitandosi a stabilire che la stessa appare congrua e ben calibrata, avuto riguardo ai parametri di cui all’articolo 133 cod.pen.
Si sostiene che, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale.
Analogamente, per disattendere il motivo di appello con cui si era censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i giudici dell’appello si sarebbero limitati a stabilire che “non si ravvisano elementi di segno positivo”, senza alcuna congrua e approfondita motivazione. Il diniego della concessione delle attenuanti generiche avrebbe richiesto un impegno motivazionale di ben diverso spessore, che sarebbe invece assolutamente mancato.
2.4 Con il quarto motivo, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione ai sensi dell’articolo 175 cod.pen..
Pur a fronte di una specifica censura, la Corte avrebbe fornito motivazione quanto meno contraddittoria, se non meramente apparente, limitandosi ad affermare di non aver ravvisato elementi di segno positivo.
La difesa evidenzia che, in presenza delle medesime circostanze di fatto, entrambi i giudici di merito avrebbero, da un lato, riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena e, dall’altro, con motivazione apparente, negato la concessione del richiesto beneficio della non menzione.
2.5 Infine, con il quinto motivo si eccepisce la nullità della sentenza nella parte in cui ha disposto il risarcimento del danno in favore della parte civile.
Nonostante uno specifico motivo con cui si era evidenziato che il giudice di primo grado era pervenuto in maniera assolutamente immotivata alla condanna generica al risarcimento del danno, senza che nel corso del giudizio fosse stata offerta dalla parte civile la benché minima prova del danno effettivamente subito, la Corte di appello avrebbe fornito una motivazione apparente, limitandosi a stabilire che è certamente derivato un danno alla parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, in ragione della insussistenza del fatto e della esclusione della responsabilità per caso fortuito, è inammissibile, in quanto motivo non consentito, secondo la previsione dell’art. 606, co. 3 cod. proc. pen.
In proposito, va preliminarmente osservato che i motivi tendono a sollecitare una rilettura alternativa del compendio probatorio, prospettando valutazioni diverse da quelle operate dai giudici di merito, senza tuttavia evidenziare vizi logici o argomentativi di manifesta evidenza che possano legittimare l’intervento di questa Corte.
Come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite, il vizio di motivazione – che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o, a seguito della novella ex art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 del 2006, da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso – sussiste soltanto quando il provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 – 01).
L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha infatti un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato – per espressa volontà del legislatore -a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle 6 risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 – 01).
Nel caso di specie, le conformi sentenze di merito hanno offerto una ricostruzione logica, fondata sulle risultanze dei sopralluoghi congiunti effettuati dalle varie autorità competenti (RAGIONE_SOCIALE, funzionari dell’Autorità RAGIONE_SOCIALE, del Genio RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE), dalle relazioni tecniche prodotte in atti e dalla documentazione fotografica.
I giudici di merito hanno accertato, con motivazione immune da vizi logici, che l’ammasso di materiale lapideo -accumulatosi progressivamente e costantemente nel tempo per effetto della lavorazione della cava gestita dall’imputato, come risulta dagli accertamenti condotti congiuntamente dall’Autorità RAGIONE_SOCIALE, dal Genio RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -aveva determinato un rilevante restringimento dell’alveo del torrente
Platanà, alterando il normale deflusso delle acque e ingenerando un concreto pericolo di inondazione.
L’accertamento si è fondato su precisi rilievi tecnici, che avevano evidenziato come la larghezza dell’alveo torrentizio fosse notevolmente inferiore rispetto a quella originaria e come mancassero dispositivi per la raccolta e l’allontanamento delle acque lungo la pista di accesso alla cava.
Quanto poi all’argomento difensivo secondo cui lo scivolamento del materiale lapideo sarebbe stato causato esclusivamente da fenomeni naturali eccezionali, riconducibili nella nozione di caso fortuito (segnatamente, dalle fortissime piogge verificatesi nei giorni 1415 giugno 2018), i giudici di merito hanno fornito una risposta logica e persuasiva, rilevando che gli eventi meteorologici hanno integrato, semmai, fattori scatenanti che si sono innestati su modificazioni dello stato dei luoghi dovute ad omissioni di opere di contenimento imputabili all’operatore della cava, atte ad evitare lo scivolamento di materiale lapideo nell’alveo del torrente.
In altri termini, è stato logicamente dedotto che la causa naturale non ha escluso la responsabilità dell’agente, avendo questi colposamente omesso di predisporre le misure necessarie a prevenire o contenere gli effetti di eventi che, pur naturali, nel contesto dell’attività estrattiva e delle conseguenti modificazioni dello stato dei luoghi, risultano prevedibili ed evitabili attraverso l’adozione delle doverose cautele.
Del resto, come perspicuamente rilevato dalla Corte territoriale, la stessa società RAGIONE_SOCIALE, legalmente rappresentata dall’imputato, aveva dato avvio, in seguito agli accertamenti, alle procedure autorizzative volte al ripristino della pista finalizzata al recupero con mezzi meccanici del materiale lapideo precipitato a valle, circostanza logicamente valorizzata quale implicita ammissione della propria responsabilità nella determinazione della situazione di pericolo.
In ordine al lamentato travisamento per omissione, occorre rilevare che la censura difensiva si sostanzia nella mera indicazione di elementi di prova che, secondo il ricorrente, non sarebbero state adeguatamente valutati dai giudici di merito.
Segnatamente, il ricorso richiama le dichiarazioni rese dal sindaco di Torrenova, dal geologo dott. COGNOME e dal funzionario dell’Autorità di bacino, NOME, nonché le deposizioni testimoniali dell’ing. COGNOME NOME.
Tuttavia, il richiamo si risolve nella citazione in ricorso di parti delle dichiarazioni e delle relazioni tecniche, senza che venga affrontata la questione della loro valenza decisiva al fine di sovvertire la valutazione formulata nelle sentenze di merito.
Infatti, non è spiegato in qual modo le considerazioni del geologo dottor COGNOME circa la compatibilità dei fenomeni erosivi con la normale dinamica dei corsi d’acqua torrentizi , le valutazioni dell’ingegner COGNOME NOME sulla distanza intercorrente tra la cava e il torrente, e così pure la denuncia contro ignoti presentata dal sindaco ,
potessero inficiare la solidità dell’accertamento diretto effettuato in sede di sopralluogo , posto a fondamento del giudizio di responsabilità da parte dei giudici di merito .
E ‘ stato correttamente evidenziato in sentenza che l’apporto di materiale lapideo proveniente direttamente dalla cava, senza soluzione di continuo, fu direttamente riscontrato dalle autorità tecniche intervenute nei sopralluoghi congiunti.
Inammissibile è la censura riferita alla rilevanza del caso fortuito.
Innanzitutto, merita di essere evidenziata l’intrinseca contraddittorietà della deduzione difensiva, che risulta strutturata su due assunti logicamente incompatibili tra loro.
In un primo momento, la difesa sostiene che il materiale lapideo accumulato nell’alveo non deriverebbe affatto dalla cava gestita dall’imputato, negando quindi il nesso causale tra l’attività estrattiva e la situazione di pericolo accertata.
Successivamente, però, la medesima difesa deduce che l’accumulo sarebbe stato causato dal l’opera di dilavamento dell e piogge torrenziali verificate nel giugno 2018, invocando il caso fortuito quale causa di esclusione della responsabilità.
In ordine al caso fortuito, va premesso che questa Sezione ha già affermato come la sua rilevanza giuridica sia inesorabilmente legata ad un’azione umana, come del resto è rilevato dalla stessa formulazione dell’art. 45 cod. pen. che, adoperando l’espressione «commettere», suppone la presenza di un comportamento umano, attivo o negativo (Sez. 4, n. 36883 del 14/07/2015, Procopio, Rv. 264416 -01).
Dall’incrocio di questo con l’avvenimento casuale deriva la produzione dell’evento, nel senso che questo, secondo il principio della equivalenza delle cause, è eziologicamente riconducibile alla condotta dell’uomo, il quale tuttavia non ne risponde per l’i ntervento del fattore causale imprevedibile.
Dunque, il caso fortuito presuppone l’integrità del rapporto di causalità materiale tra la condotta e l’evento, collocando come causa (soggettiva) di esclusione della punibilità. Questa concezione è contrastata da quella, oggettiva, secondo la quale il fortuito escluderebbe il rapporto materiale.
In linea di principio, si è condivisibilmente affermato che la concezione soggettiva risponda compiutamente alla logica del sistema normativo, sia perché l’art. 45, pur non definendo il fortuito, si riferisce a questo come ad un evento (imprevedibile) che si inserisce nel corso di un’azione umana, sia perché la tesi che esclude il rapporto di causalità determinerebbe il carattere pleonastico dell’art. 45, che sarebbe un duplicato dell’art. 41 cpv cod.pen.; il che sembra inammissibile, per la presunzione di coordinata razionalità che deve pur assistere la redazione di un testo normativo improntato a sistematicità.
D’altro canto, questa medesima teoria finisce per ammettere che il caso fortuito esclude la colpevolezza, sia pure come conseguenza riflessa del venir meno del rapporto di causalità materiale (Sez. 4, Sentenza n. 10823 del 25/02/2010 Ud. Rv. 246506, Sez.
4, Sentenza n. 44548 del 17/09/2009 Ud. , Rv. 245469; Cass. SU 14 giugno 1980, COGNOME; conformi Cass. III 18.12.1997, COGNOME, RV 209868, CP 1999, 988; Cass. IV 30.10.1990, COGNOME, RV 186075).
In sintesi , l’accadimento fortuito, per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dell’agente sul comportamento del quale viene ad incidere -deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa.
Ne consegue che in tutti i casi in cui l’agente abbia dato materialmente causa al fenomeno -solo, dunque, apparentemente fortuito -ovvero nei casi in cui, comunque, è possibile rinvenire un qualche legame di tipo psicologico tra il fortuito e il soggetto agente, (nel senso che l’accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l’agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito) non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico. (Sez. 4, n. 36883 del 14/07/2015, cit. ; Sez. 4, 9 dicembre 1988, COGNOME, RV 180850).
Alla luce dei menzionati principi, è evidente che la censura mossa dal ricorrente, risulti del tutto generica atteso che non affronta l’addebito che viene confermato in sentenza, laddove è stato logicamente escluso che il pericolo potesse imputarsi esclusivamente a cause naturalistiche, rilevando che gli eventi meteorologici, quali il nubifragio verificatosi nei giorni 14 e 15 giugno 2018, costituivano semmai fattori scatenanti innestati su modificazioni dello stato dei luoghi dovute ad omissioni di opere di contenimento imputabili all’imputato.
Con il secondo motivo di ricorso, la difesa censura l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod.pen., sostenendo che la motivazione della Corte territoriale sarebbe illogica, contraddittoria e affetta da travisamento della prova.
Il motivo è manifestamente infondato.
Va innanzitutto sottolineata l ‘ aspecificità della censura con cui la difesa lamenta che i giudici di merito non avrebbero considerato l’assenza di danni concreti a persone o infrastrutture.
La doglianza rivela, in realtà, un fraintendimento della natura giuridica della fattispecie contestata.
L’art. 450 cod.pen configura, infatti, un reato di pericolo e non di danno, sicché l’offesa al bene giuridico tutelato si perfeziona con la sola creazione della situazione di pericolo per la pubblica incolumità, indipendentemente dalla verificazione di eventi dannosi concreti.
Inoltre, la motivazione risulta del tutto congrua.
Si rammenta che la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod.pen. costituisce un giudizio di merito,
riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, salvo il caso di motivazione manifestamente illogica o apparente, ipotesi che non ricorre nella fattispecie
Nel caso in esame, infatti, la Corte di appello ha fornito, sul punto, una motivazione che ben evidenzia il profilo della gravità del reato alla luce della gravità dell’offesa , rilevando che la gestione delle cave rientra tra le attività a maggiore impatto ambientale e che, nel caso di specie, la condotta posta in essere ha ingenerato un elevato pericolo di verificazione di eventi dotati di forza dirompente, considerate la difficoltà di contenimento e la concreta modificazione dello stato dei luoghi, di proporzioni ragguardevoli per vastità.
Con il terzo motivo di ricorso, la difesa censura la quantificazione eccessiva della pena irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando l’insufficienza della motivazione fornita dalla Corte di appello sul punto.
Il motivo è manifestamente infondato.
In linea generale, giova premettere che, in tema di determinazione della pena, «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).
Nel caso di specie, la pena irrogata (mesi 6 di reclusione) è stata determinata dai giudici di merito in misura inferiore alla media edittale prevista per il reato di cui all’art. 450 cod.pen. (la pena edittale è la reclusione fino a 2 anni, sicché la media è di poco superiore ad un anno).
Ne consegue che non può ravvisarsi alcuna carenza motivazionale sul punto, avendo la Corte territoriale ritenuto la pena congrua e ben calibrata avuto riguardo ai parametri di cui all’art. 133 cod.pen., alla concreta offensività della condotta accertata e alla pericolosità della stessa in rapporto allo stato dei luoghi.
Quanto poi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi che la motivazione fornita dai giudici di merito è in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 2, n. 42 del 19/12/2024, dep. 2025; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 26061001).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato l’assenza di elementi di segno positivo idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, motivazione questa che, alla luce dei principi sopra richiamati, è da ritenersi congrua e sufficiente.
Del resto, il motivo di ricorso è assolutamente generico, limitandosi al richiamo di arresti giurisprudenziali, senza precisare i profili positivi che il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare.
In conclusione, il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato in quanto manifestamente infondato, avendo i giudici di merito fornito una motivazione logica e sufficiente sia in ordine alla determinazione della pena base, sia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Con il quarto motivo di ricorso, la difesa censura la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, lamentando la contraddittorietà della motivazione fornita dalla Corte territoriale, la quale, pur avendo riconosciuto all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha invece negato il beneficio della non menzione.
Il motivo è fondato.
È vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze previste dall’articolo 133 cod.pen., può concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi.
Il beneficio della non menzione, infatti, persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, sicché non è in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione 10 dell’altro (Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Rv. 269638; Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, Rv. 253484; Sez. 4, n. 34380 del 14/7/2011, Rv. 251509; Sez. 1, n. 45756 del 14/11/2007, Rv. 238137).
Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in questione in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena a favore dell’imputato, e venga invece negato l’altro, questa determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro beneficio, oppure sottolinei l’emergere di altri elementi di segno negativo nell’ottica del beneficio da negarsi (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787 – 01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che “non si ravvisano elementi di segno positivo volti alla concessione delle circostanze attenuanti generiche o al beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale”, senza tuttavia spiegare le ragioni per le quali gli elementi che hanno giustificato la concessione della sospensione condizionale della pena non siano stati ritenuti sufficienti anche per la concessione del beneficio della non menzione.
La motivazione si rivela, pertanto, contraddittoria e insufficiente, in quanto non consente di comprendere le ragioni della diversa valutazione operata dal giudice in relazione ai due benefici.
Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, la difesa denuncia la nullità della sentenza nella parte in cui ha confermato la condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita (Comune di Torrenova), attraverso una motivazione apparente e senza che nel corso del giudizio fosse stata offerta dalla parte civile la benché minima prova del danno effettivamente subito.
Il motivo è fondato, per evidente difetto di motivazione sul punto.
La sentenza di appello ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado ‘ anche in punto di statuizioni civili, essendo certamente derivato un danno alla parte civile ‘ , senza tuttavia specificare in cosa sia consistito il danno asseritamente subito dal Comune di Torrenova, quale sia stata la sua natura e in che modo esso sia ricollegabile causalmente alla condotta dell’imputato.
Si tratta, in sostanza, di un’affermazione assertiva e priva di qualsiasi supporto argomentativo.
Sul punto, occorre richiamare i due orientamenti giurisprudenziali formatisi in seno a questa Corte.
Secondo un primo indirizzo, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, sia pure con modalità sommaria, dell’ an debeatur , atteso 11 che è rinviata al separato giudizio civile soltanto la determinazione quantitativa del danno (Sez. 2, n. 31574 del 9/05/2023, Rv. 284954-02; Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Rv. 279418).
Secondo un diverso orientamento, invece, ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi l’effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera declaratoria juris, da cui esula ogni accertamento relativo sia alla “misura”, sia alla stessa “esistenza”
del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (tra le altre: Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Rv. 270386-01; Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994, Rv. 199071).
Il Collegio intende dare continuità al primo degli orientamenti indicati, che si fonda sulla rilevazione della differenza esistente tra i presupposti della legittimazione alla costituzione di parte civile e i presupposti per la liquidazione del danno che la parte civile allega di avere patito.
Deve essere chiarito, infatti, che una questione è la legittimazione alla costituzione di parte civile della persona offesa o del danneggiato; altra e ben diversa questione è la prova del danno patito, che la parte legittimata a far valere il proprio interesse nel processo penale deve dimostrare, avvalendosi degli ordinari strumenti di prova.
Il concreto danno generato dalla condotta illecita non è, infatti, presunto, né può intendersi dimostrato con il semplice riconoscimento dell’ipotetica, astratta, lesione prospettata all’atto della costituzione, ma deve essere provato secondo le consuete regole civilistiche regolanti la materia e dettate, più in particolare, dagli artt. 2043 e 1223 cod. civ., così come richiamate dall’art. 185 cod. pen.
Orbene, nel caso in esame non risulta affrontata dai giudici di merito la questione inerente alla prova, sia pure con modalità sommaria, dell’ an debeatur .
In ogni caso, anche al lume del secondo orientamento, che richiede unicamente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, deve rilevarsi che la sentenza impugnata, nonostante lo specifico motivo, ha omesso di fornire alcun argomento per dar conto del minimo requisito richiesto per la condanna generica.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la non menzione della condanna e alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti.
Devono essere invece dichiarati inammissibili i primi tre motivi di gravame, con la conseguente dichiarazione , ai sensi dell’art.624 cod.proc.pen. , di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la non menzione della condanna e alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod.proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così è deciso, 13/11/2025 Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME Dovere