Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38659 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38659 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Calcinate il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 20/5/2025 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano rig ettava l’appello proposto avverso il provvedimento del giudice delle indagini preliminari di Milano che, in data 25/3/2025, aveva disatteso la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di COGNOME NOME NOMEche, come da accertamenti di cancelleria, non risulta detenuto) in relazione al delitto di autoriciclaggio e alle violazioni degli artt. 10 quater e 13 bis D.Lgs n. 74/2000.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto i motivi di seguito sunteggiati nei termini strettamente necessari per la motivazione:
2.1 la mancanza e/o illogicità della motivazione in relazione allo stato di latitanza e alla volontarietà della sottrazione all’esecuzione della misura custodiale. Il difensore lamenta che il collegio cautelare ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga sulla base dello stato di latitanza del ricorrente richiamando un arresto di legittimità che non risulta pertinente al caso a giudizio. Infatti l’imputato, iscritto all’AIRE, è stato residente in Svizzera dal 2014 al novembre 2022 allorché si è trasferito con la famiglia a Dubai, comunicando la circostanza alle autorità elvetiche e lasciando un recapito telefonico. Le richiamate evidenze, secondo il difensore, rilevano ai fini dei presupposti integrativi dello status di latitante ai sensi dell’art. 296 cod.proc.pen.,non potendo ritenersi che l’imputato si sia volontariamente sottratto all’esecuzione della misura cautelare, essendosi allontanato dal territorio nazionale prima dell’emissione del titolo custodiale. In ogni caso, l’avvenuto arresto del COGNOME negli Emirati Arabi a fini estradizionali, a prescindere dalla revoca del decreto di latitanza, ne ha di fatto comportato la cessazione.
2.2 La mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla affermata sussistenza del pericolo di fuga e alla valorizzazione dei contatti con l’estero.
Il difensore sostiene che il Tribunale si sia discostato dai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di pericolo di fuga affermandone la sussistenza sulla base dell’asserita disponibilità da parte dell’imputato di una rete di soggetti prestanome o, comunque, compiacenti e di una rete di veicoli societari esteri che non danno conto della volontà del ricorrente di sottrarsi alla misura.
2.3 La mancanza e/o l’illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, non avendo i giudici dell’appello cautelare considerato che, avendo il ricorrente trasferito in via permanente la propria residenza in Dubai, ove mai ponesse in essere condotte illecite le stesse esulerebbero dalla giurisdizione dello Stato Italiano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento in ragione dell’infondatezza delle censure formulate.
I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, non sono fondati.
1.1 La tesi difensiva che revoca in dubbio la volontarietà della sottrazione dell’imputato all’esecuzione della misura custodiale per essersi da tempo trasferito all’estero, prima in Svizzera e poi a Dubai, è destituita di pregio alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. pen. – pur dovendo essere tali da risultare esaustive al
duplice scopo di consentire al giudice di valutare l’impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell’imputato e la volontaria sottrazione di quest’ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti – non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all’estero quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 169, comma quarto, dello stesso codice (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792 – 01). A tanto consegue che la conoscenza in capo all’A.g. del luogo di residenza o domicilio estero dell’indagato destinatario di misura cautelare custodiale non è incompatibile con la dichiarazione di latitanza. E quantunque l’avvenuto arresto a fini estradizionali faccia cessare detto status (l’arresto dell’imputato all’estero nell’ambito di una procedura estradizionale o per altra causa comporta la cessazione dello stato di latitanza: Sez. U, n. 21035 del 26/03/2003, Caridi, Rv. 224134 – 01), la giurisprudenza di questa Corte ha con costanza affermato il principio secondo cui il concreto pericolo di fuga, che integra l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 cod. proc. pen., può essere dedotto dal pregresso stato di latitanza dell’indagato, in quanto evidentemente sintomatico di una disobbedienza alla legge e rivelatore di una tendenza comunque ostruzionistica all’esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale; nè l’attualità del pericolo è automaticamente esclusa dal solo fatto che la cessazione della latitanza sia intervenuta per la volontaria costituzione della persona sottoposta alle indagini o imputata (Sez. 3, n. 36909 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 265175 – 01; Sez. 5, n. 863 del 18/02/1999, COGNOME, Rv. 212860 – 01).
1.2 La valutazione dell’ordinanza impugnata appare dunque coerente con i principi reiteratamente affermati da questa Corte secondo cui, al fine di ritenere il pericolo di fuga, il giudice deve procedere ad una valutazione prognostica che tenga conto degli aspetti più significativi del comportamento già tenuto dall’indagato, tra i quali un posto di rilievo occupa anche il precedente allontanamento con trasferimento all’estero. In un quadro quale quello disegnato dalle incolpazioni provvisorie, in cui i proventi dei reati di frode fiscale, indebite compensazioni, appropriazioni indebite aggravate, consumati sul territorio nazionale, venivano autoriciclati secondo modalità collaudate attraverso una pluralità di compagini societarie anche estere, il giudizio prognostico da parte dei giudici della cautela circa la concretezza del rischio che l’imputato si sottragga alla misura adottata e all’accertamento delle sue responsabilità anche in ragione del consolidato reticolo di rapporti intessuti all’estero non appare illogico e, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità (in tal senso cfr Sez. 6, n. 1250 del 30/03/1995, COGNOME, Rv. 201946 – 01).
2.Il terzo motivo che contesta la sussistenza del rischio di reiterazione del reato è del tutto generico e privo di correlazione critica con le ragioni reiettive rassegnate dall’ordinanza impugnata, che ha sottolineato la professionalità dell’agire dell’imputato e la perdurante esistenza di una rete di qualificati contatti operativi idonei a fondate in termini di concretezza un elevato rischio di recidivanza, anche alla luce dei precedenti penali della stessa specie che militano a carico del ricorrente e danno continuità alla sua biografia criminale.
3.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso, nel complesso infondato, deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME