Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33187 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33187 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 09/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME letta la memoria di replica del difensore del ricorrente depositata in data 26 giugno 2025
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova, Sezione per il riesame, ha rigettato l’appello, proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza della Corte di Assise di Imperia che ha respinto la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere (disposta in data 14 giugno 2023) con la misura degli arresti domiciliari, applicata a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in relazione al reato di cui agli art. 575, 577, comma 1, n. 4), 61 comma 1, n. 1 cod. pen., in danno di
XXXXXXXXXXXXXXX, commesso a XXXXXXXXXXXXXXXXa), in data 13 novembre 1995.
2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo tre motivi di ricorso, di seguito enunciati, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. b) e 275, comma 4, cod. proc. pen., nonchØ il difetto di motivazione in relazione alle condizioni di salute dell’imputato e il pericolo di fuga di eccezionale rilevanza (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il ricorrente ha censurato l’ordinanza lì dove ha affermato che le condizioni di salute dell’imputato non hanno subito un aggravamento rispetto a quando Ł stato arrestato e che, in ogni caso, sebbene non totalmente incompatibili con il regime carcerario, non influiscono, in concreto, sul pericolo di fuga di eccezionale rilevanza. Si eccepisce al riguardo che, invece, vi Ł stato un peggioramento delle condizioni di salute, tanto che la Corte di Assise ha disposto l’accertamento tramite perizia la quale ha concluso per l’aggravamento delle condizioni, dovuto al regime carcerario, sebbene non talmente grave da affermare l’incompatibilità assoluta. La difesa ha anche evidenziato che dalla documentazione medica acquisita dai periti emerge che il ricorrente necessita di continui monitoraggi a mezzo visite
specialistiche per tutte le patologie di cui Ł affetto in parte aggravate e in parte nuove e venute alla luce durante la detenzione: problemi alla prostata, polipi all’apparato gastrico, problemi di deambulazione che hanno richiesto l’uso del bastone, problemi cardiaci, e ansia da stress emotivo. A tal riguardo si evidenzia che la Corte di Assise sul punto si Ł limitata ad affermare che le cure sono di facile esecuzione e la motivazione dell’ordinanza censurata aggiunge che le cure sarebbero procurabili con l’aiuto di terze persone, senza però indicare alcun elemento in concreto in ordine alla individuazione dei terzi che potrebbero prestare l’eventuale ausilio in ipotesi di fuga e di latitanza, al fine di procurarsi le cure e sottoporsi ad esami. La difesa ha anche evidenziato che l’imputato non ha collegamenti con la criminalità non ha commesso alcun reato da quando Ł rientrato in Italia, viveva fino al suo arresto con la moglie, due figli minori e si manteneva con il lavoro di pizzaiolo. Inoltre, nel ricorso si osserva che le condizioni di salute, aggravatesi dal momento dell’ingresso in carcere in data 17 giugno 2023 anche in considerazione dell’età dell’imputato che ha 76 anni, incidono sul pericolo di fuga di eccezionale rilevanza, che deve ritenersi grandemente scemato proprio per le precarie condizioni di salute.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza per l’erronea applicazione o inosservanza dell’art. 274, comma 1, lett. b) e dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in relazione al radicamento familiare del ricorrente in XXXXXXX e al pericolo di fuga di eccezionale rilevanza. In particolare, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale e la Corte di Assise di Imperia non hanno recepito, attraverso le risultanze probatorie, che il collegamento con la XXXXXX non sussiste piø, non avendo il ricorrente fatto piø rientro in quel Paese e non avendo mantenuto alcun legame con la prima moglie e con la seconda compagna, dalle quali ha avito con ciascuna due figli. NØ la prova di tale collegamento può desumersi dalla circostanza della doppia pensione e della doppia cittadinanza. Nel senso della sussistenza di collegamento con lo Stato della XXXXXX non può rilevare, ad avviso della difesa, la circostanza che il ricorrente percepisca la pensione istruita dall’Italia, versata su un conto corrente italiano, in quanto il modesto valore di 380,00, non Ł idoneo ad agevolare la fuga; nØ, peraltro, può rilevare in tal senso la doppia cittadinanza dal momento che la XXXXXX Ł uno Stato europeo ed ha aderito al mandato di arresto europeo già nel 2003. Di conseguenza, sia il Tribunale, sia la Corte di Assise hanno omesso di valutare l’elemento di novità costituito dal radicamento familiare nella città di XXXXXXX, emerso nel corso del dibattimento dalla testimonianza resa dalla moglie e dalle stesse dichiarazioni del ricorrente in sede di dichiarazioni spontanee. Quanto al profilo di novità, nel ricorso si evidenzia che tali dati – emersi nell’autunno del 2024 – non potevano essere conosciuti dal Gup di Imperia che ha adottato la misura il 14 giugno 2023, sicchØ sul punto l’ordinanza reca una motivazione soltanto apparente limitandosi a ritenere tali elementi non contraddistinti dal carattere della novità.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza per l’erronea applicazione o inosservanza dell’art. 274, comma 1, lett. b) e 275, comma 4 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in relazione alla inidoneità del luogo indicato per gli arresti domiciliari, anche con l’ausilio del dispositivo elettronico di controllo, con riferimento alla salvaguardia del pericolo di fuga di eccezionale rilevanza. Il ricorrente ha censurato l’ordinanza nella parte in cui ha ritenuto che in relazione alla inidoneità del luogo ove disporre gli arresti domiciliari (presso la casa familiare con la moglie, in XXXXXXX) sussisterebbe il giudicato cautelare in quanto sia la Corte di Assise che il Tribunale del riesame di Genova hanno già escluso tale possibilità in
considerazione della vicinanza all’aeroporto di Nizza. Inoltre, il ricorrente ha dedotto che la motivazione resa nell’ordinanza impugnata circa l’inidoneità della misura anche con la prescrizione del cd. braccialetto sarebbe viziata in quanto non tiene conto – alla luce delle modifiche apportate all’art. 275bis cod. proc. pen. dall’art. 7 del d. l. n. 178 del 2024 convertito dalla legge n. 5 del 2025 – che le modalità di applicazione del braccialetto non possono prescindere dalla fattibilità in concreto che Ł demandata alla polizia giudiziaria prima che il giudice la disponga, secondo i tempi e le modalità stabilite dall’art. 97ter disp. att. cod. proc. pen. Di conseguenza, l’inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico Ł stata esclusa con argomentazioni illogiche e che ripercorrono la motivazione di diniego già resa prima che intervenisse la detta novella legislativa.
3.Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
4.Con memoria del 25 giugno 2025, la difesa del ricorrente ha confutato le ragioni di inammissibilità formulate dal Sostituto Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Va preliminarmente evidenziato che la Corte d’Assise di Imperia, con sentenza depositata il 25 aprile 2025, ha dichiarato il ricorrente responsabile del reato di omicidio commesso circa trent’anni fa in danno della compagna NOME COGNOME condannandolo alla pena dell’ergastolo. Per tale fatto il ricorrente Ł stato attinto dall’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere il 14 giugno 2023, misura che il Tribunale del riesame in data 5 maggio 2023 ha confermato sia in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia in relazione alle esigenze cautelari, affermando la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione e di fuga. Va poi evidenziato che la Corte d’Assise, con l’ordinanza del 1 aprile 2025, ha rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari, evidenziando come nessun fatto nuovo potesse giustificare l’applicazione della misura meno afflittiva, anche presidiata dalla applicazione del cd. braccialetto elettronico. Il Tribunale di Genova, Sezione per il riesame, con l’ordinanza impugnata ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza della Corte di Assise. Ciò precisato, va rilevato che con i tre motivi di ricorso, dei quali i primi due sono tra loro connessi e pertanto suscettibili di una valutazione unitaria, si censura l’ordinanza secondo plurime articolazioni argomentative in relazione alla sussistenza del pericolo di fuga di eccezionale rilevanza, che sarebbe invece attenuato, per il sopraggiungere di elementi nuovi, quali le condizioni di salute dell’imputato, sia l’oramai avvenuto radicamento dello stesso nella città di XXXXXXX. Elementi con i quali l’ordinanza censurata non solo non si sarebbe adeguatamente confrontata in punto di onere motivazionale, ma che non essendo stati correttamente valutati avrebbero determinato una decisione adottata in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 274, comma 1, lett. b) e 275, comma 4, cod. proc. pen.
Tanto premesso, va affermato che le deduzioni difensive sono destituite di fondamento in quanto non in grado di rappresentare elementi che non siano già stati valutati dal Tribunale e tali da far venire meno le ragioni circa la sussistenza di eccezionale rilevanza del pericolo di fuga dell’imputato. In primo luogo, deve rilevarsi che l’ordinanza censurata ha correttamente evidenziato che sulle deduzioni difensive in punto di pericolo di fuga il Tribunale del Riesame aveva già deciso con ordinanza poi confermata dalla Corte di cassazione, così formandosi il giudicato cautelare; in relazione a tale profilo, il Tribunale del
riesame – come emerge dall’ordinanza impugnata -aveva affermato che ” L’indagato, infatti, ha la doppia cittadinanza (italiana e XXXXXXX) ed Ł attuale, concreto ed elevatissimo il pericolo che egli ritorni in XXXXXX (paese agevolmente raggiungibile dall’aeroporto di Nizza, distante appena circa 60 Km dal luogo ove egli invoca l’applicazione della misura domiciliare, e nel quale egli ha ancora relazioni e diponibilità economiche, lì vivendo una delle ex mogli e due figli e lì godendo di una pensione, dove per il fatto in contestazione ben sa che non verrà esercitata l’azione penale a suo carico come avvenuto negli ultimi trent’anni, così sottraendosi alla giustizia italiana, considerato che ai sensi dell’art. 9 c.p. la presenza del cittadino nello Stato italiano si pone, per il fatto in incolpazione, come condizione di procedibilità. Ciò evidenziato, l’invocata applicazione degli arresti domiciliari, pur anche con l’applicazione del braccialetto elettronico, deve ritenersi inidonea a fronteggiare il ritenuto elevatissimo rischio di fuga, considerato che la prossimità del luogo ove vengono invocati gli arresti domiciliari al confine con la Francia (appena 30 Km circa) rende, evidentemente, del tutto inefficace anche il presidio del mezzo elettronico di controllo (considerati i tempi ordinariamente necessari per l’attivazione della Forze dell’ordine nell’ipotesi in cui il dispositivo di controllo segnali una violazione)”. Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, inoltre, l’ordinanza censurata non trascura affatto di considerare la sopravvenienza di elementi di novità i quali, con motivazione immune da vizi logici, sono ritenuti dal Tribunale non solo non essere nuovi, ma pur lì dove possano essere ritenuti nuovi, non li considera idonei al superamento dell’esigenza di eccezionale rilevanza del pericolo di fuga. Infatti, secondo un lineare percorso argomentativo, la decisione impugnata esclude che possa attribuirsi tale rilievo alle condizioni di salute dell’imputato, evidenziando che esse sebbene aggravatesi non hanno subito un radicale peggioramento durante la carcerazione, tale da renderle incompatibili con la detenzione carceraria.
La motivazione su tale profilo Ł puntuale e analitica nella parte in cui afferma che «l’allegata condizione di salute da un punto di vista cardiologico a carico di XXXXXXXXXX, infatti, preesisteva alla carcerazione (come evidenziato dalla Corte d’Assise) ed Ł stata oggetto di accertamento nel corso del processo perchØ la difesa ne ha allegato, a un certo punto, l’incompatibilità con la restrizione in carcere; dalla lettura della relazione depositata dal Collegio peritale che Ł stata incaricato dalla Corte dell’accertamento emerge, infatti, che al momento dell’accertamento le risultanze dei vari controlli cardiologici e la visita svolta durante le operazioni peritali – corredata da un elettrocardiogramma e da un ecocardiogramma – hanno evidenziato un buon compenso clinico; la visita neurologica non ha evidenziato patologie neurodegenerative essendo invece emerso uno stato ansioso reattivo causato dal pensiero ricorrente di non poter vedere i propri figli minori. Orbene, se certamente i periti hanno rilevato che la carcerazione Ł un fattore stressante, hanno però escluso che le condizioni di salute di XXXXXXXXXX siano così compromesse da necessitare un ricovero extra carcere – necessitando l’imputato della corretta terapia farmacologica, di uno stile di vita sano e di completi ed accurati controlli – evidenziando che l’imputato Ł risultato in buon compenso cardiologico e che lo stato ansioso reattivo, vista anche l’assenza di pregressi patologici psichiatrici di rilievo, non doveva ritenersi aumentare il rischio cardiovascolare in maniera così significativa da determinare un’incompatibilità con il regime carcerario». Del resto nel ricorso stesso si evidenzia che benchØ vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, la perizia disposta non ha affermato la sussistenza di una condizione di incompatibilità con la detenzione carceraria.
Va, inoltre, rilevato che l’affermazione contenuta nell’ordinanza censurata secondo la quale la difficoltà materiale per l’imputato di procurarsi i farmaci e le cure necessarie durante
un’ipotetica latitanza non Ł idonea sorreggere l’attenuazione delle esigenze di cautela, potendo il ricorrente avvalersi dell’ausilio di terzi, risponde a una non illogica argomentazione desumibile proprio dall’essersi l’imputato radicato insieme con la famiglia nella città di XXXXXXX. Il provvedimento impugnato, poi, non omette di considerare il profilo del collegamento con lo Stato della XXXXXX, evidenziando che « se Ł vero che NOME Ł risultato avere interrotto i rapporti con costoro dal momento del suo allontanamento da quel paese, Ł anche vero che lì continua a godere di una pensione e che pure continua a mantenere la doppia cittadinanza. Tali circostanze, ritenute già assolutamente pregnanti sotto il profilo cautelare dalla Suprema Corte, non sono mutate, così come non Ł mutata l’indicazione del luogo ove essere ristretto ai domiciliari (l’abitazione di residenza a XXXXXXX) e, conseguentemente, la vicinanza di tale luogo con l’aeroporto di Nizza e con il confine di stato, elementi pure già ritenuti idonei a fondare l’eccezionale pericolo di fuga e sui quali, come già osservato, Ł sceso il giudicato cautelare». In relazione a tale profilo, dunque, l’ordinanza impugnata resiste alle doglianze difensive, le quali riproponendo gli argomenti delle condizioni di salute e del radicamento familiare dell’imputato nella città di XXXXXXX non indicano elementi decisivi per disarticolare le affermazioni del Tribunale in punto di sussistenza del pericolo di fuga, di eccezionale rilevanza. Giova a tal riguardo evidenziare che questa Corte ha di recente affermato che «a previsione di cui all’art. 273, comma 4, cod. proc. pen., riguardante i soggetti ultrasettantenni prevale su quella della presunzione delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui al precedente comma 3 (fra le altre, Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015, Caporrinno, Rv. 263088). La disposizione di cui al succitato comma 4, nel richiedere le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, configura un punto di equilibrio tra il soddisfacimento delle finalità special-preventive a tutela della collettività e di quelle di conservazione della salute psicofisica dell’indagato, che si presume messa a rischio dall’effetto combinato dell’età avanzata e della restrizione custodiale in carcere» (Sez. 1, n. 13111 del 19/02/2025, T. Rv. 287809 – 01). Ciò precisato, va rilevato che l’ordinanza ha fornito adeguato conto della sussistenza di un pericolo di fuga di eccezionale rilevanza, non suscettibile di essere vinto dalle condizioni di salute del ricorrente, non gravi, e dal suo radicamento in XXXXXXX. Il Tribunale, con uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale, ha ancorato l’apprezzamento del requisito del pericolo di fuga di eccezionale rilevanza a specifici e concreti elementi di fatto, come già evidenziati nelle precedenti decisioni di natura cautelare, che non assumono carattere di novità aggiungendo, piø specificamente, l’intervenuta conclusione del giudizio di primo grado. Tale nuova circostanza Ł correttamente valorizzata dall’ordinanza, in punto di eccezionale pericolo di fuga, lì dove ha affermato che l’applicazione della pena massima può costituire una forte spinta a sottrarsi alla esecuzione della stessa, anche in considerazione della circostanza dell’agevole possibilità di recarsi nello Stato estero (ovvero in XXXXXX), Stato nel quale il ricorrente Ł ben consapevole che, per effetto della normativa ivi vigente e per il mancato rinvenimento del cadavere della vittima, nei suoi confronti non può essere esercitata l’azione penale, sussistendo una causa di improcedibilità. L’ordinanza censurata ha, dunque, correttamente applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di misure cautelari, l’attualità e concretezza del pericolo di fuga, di cui all’art. 274 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., deve essere accertata apprezzando tutti gli elementi utili risultanti dagli atti, quali il comportamento processuale ed extraprocessuale, i precedenti penali, le modalità del fatto e l’entità della pena, dai quali desumere la volontà e capacità dell’indagato di darsi alla fuga. (Sez. 6, n. 16864 del 07/03/2018, COGNOME, Rv. 273011 – 01;Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali
COGNOME, Rv. 274220 – 01). Pertanto, con motivazione puntuale e esente da criticità logiche, l’ordinanza ha dato conto delle ragioni, attualmente sussistenti, che fanno ritenere che l’imputato, benchØ ultrasettantenne, possa darsi alla fuga se sottoposto alla misura degli arresti domiciliari anche con il presidio del braccialetto elettronico. Alla luce delle complessive considerazioni espletate, va dunque affermato che la decisione censurata non Ł incorsa nella violazione delle disposizioni di cui agli artt. 274, comma 1, lett. b) e 275, comma 4, cod. proc. pen.
Anche il terzo motivo di ricorso, attinente alla ritenuta inidoneità del presidio del cd. braccialetto elettronico, non Ł fondato.Su tale deduzione difensiva va rilevato che i giudici dell’appello cautelare hanno affermato che non può « costituire un elemento nuovo idoneo a incidere sul grado del pericolo di fuga la novella legislativa del 2025 in tema di braccialetto elettronico» specificando che « se Ł vero che oggi Ł normativamente prevista una previa verifica sulla fattibilità tecnica di tale strumento Ł anche vero che ciò non incide sulla motivazione che era a suo tempo stata spesa in relazione alla ritenuta inidoneità di tale strumento a fronteggiare l’eccezionale pericolo di fuga; il riferimento operato da questo Tribunale, infatti, era incentrato sulla vicinanza dell’abitazione prescelta al confine nazionale in rapporto ai tempi dei quali necessitano le forze dell’ordine per attivarsi a fronte della segnalazione di violazioni e ancora oggi essa va ribadita ». Ciò evidenziato, va in primo luogo rilevato come sia destituita di fondamento l’eccezione difensiva secondo la quale il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la novella legislativa; inoltre, il Tribunale ha, poi, specificamente considerato l’ulteriore dato costituente elemento nuovo, con il quale il ricorso non si Ł confrontato, della conclusione del giudizio di primo grado con una condanna all’ergastolo, la quale, per le ragioni anzidette, ha inciso nella valutazione della eccezionalità del pericolo di fuga. Ai fini del giudizio di inidoneità del presidio elettronico, il provvedimento impugnato ha considerato il sopravvenuto elemento indicativo dell’eccezionale pericolo di fuga, per l’assoluta gravità della pena comminata considerata dai giudici dell’appello cautelare tale da costituire una forte spinta a sottrarsi all’esecuzione della stessa.
In conclusione, per le esposte considerazioni, il ricorso va rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 04/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.