Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 443 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 443 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (C.U.I. CODICE_FISCALE) nato il 01/01/1973
avverso l’ordinanza del 13/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PRATO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 13 maggio 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha convalidato il fermo disposto il 10 maggio) 2023 dal pubblico ministero nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di omicidio volontario di NOME COGNOME fatto commesso il 18 aprile 2023.
Con riferimento al pericolo di fuga, il g.i.p. motivava che l’indagato era soggetto irregolare sul territorio nazionale, privo di fissa dimora, privo di occupazione lavorativa e privo di qualsiasi radicamento esistenziale in un determinato contesto territoriale. Non appare condivisibile, inoltre, l’assunto della difesa in base al quale il pericolo di fuga non sussisterebbe in quanto·l’indagato pur potendo allontanarsi è sempre stato reperibile, ragionamento che può essere
valido forse unicamente in relazione al contesto temporale in cui l’indagato era ancora una persona semplicemente da rintracciare, ma non si può ragionare allo stesso modo dopo il ritrovamento del cadavere; al momento dell’ingresso in Questura l’indagato può avere il sospetto che sia intervenuto il ritrovamento, ma non può prevedere che nel corso delle ore successive le dichiarazione accusatorie di COGNOME e COGNOME avrebbero condotto alla sua iscrizione nel registro notizie di reato; con la sua sottoposizione ad interrogatorio in qualità dell’indagato non si poteva più confidare che lo stesso, se lasciato libero, sarebbe rimasto a disposizione degli inquirenti.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per esser stato valutato in modo illogico il pericolo di fuga dell’indagato, atteso che lo stesso tra il 18 aprile 2023, data dell’omicidio, ed il 10 maggio 2023, data del fermo, pur potendo darsi agevolmente alla fuga, non lo aveva fatto; per eseguire il fermo la polizia giudiziaria ha telefonato per convocarlo presso i propri uffici e lo ha rintracciato poi presso un bar più volte emerso come punto di ritrovo dei soggetti gravitanti su questa vicenda.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che “in tema di convalida del fermo, l’apprezzamento del pericolo di fuga – in quanto valutazione prognostica, “discrezionalmente vincolata” a specifici e concreti elementi di fatto, in ordine alla rilevante plausibilità che l’indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretes di giustizia – è insindacabile in sede di leciittimità, ove si caratterizzi per un sviluppo argomentativo logico e consequenziale quanto al significato da attribuire, secondo canoni di ragionevolezza, alle emergenze procedimentali” (Sez. 2, Sentenza n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022, Pm in proc. Syl la, Rv. 282592).
Nel caso in esame, però, lo sviluppo argomentativo con cui il giudice per le indagini preliminari ha desunto dalle emergenze procedimentali il pericolo di fuga non è logico e consequenziale, e non resiste alle censure che gli sono state mosse in ricorso.
Il punto di partenza da cui sul piano strettamente logico doveva partire il g.i.p. nel giudizio di convalida del fermo ex art. 384 cod. proc. pen. cui è stato sottoposto
l’imputato, è che l’omicidio era stato commesso il 18 aprile 2023 ed il fermo era stato disposto il 10 maggio 2023, e che risultava agli atti che in quel periodo di tempo l’imputato, pur avendo avuto la possibilità di darsi alla fuga, era rimasto a Prato ed era agevolmente rintracciabile al punto che egli rispondeva alle convocazioni telefoniche della polizia giudiziaria.
Il g.i.p., in effetti, parte da questa circostanza, che in sé osterebbe a ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, e ritiene che essa sia, però, neutralizzata dall’evento accaduto le prime ore del mattino del 10 maggio quando, dopo il rinvenimento del cadavere di Jaador avvenuto il 9 maggio 2023 e la redazione dei verbali di informazioni assunte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria in Questura nella notte tra il 9 ed il 10 maggio 2023, COGNOME è stato convocato in Questura per rendere dichiarazioni ed è stato notiziato di essere indiziato di aver commesso l’omicidio; la circostanza di avere preso contezza che il cadavere era stato scoperto e che egli era indagato per essere autore dell’omicidio avrebbe determinato l’insorgere del pericolo di fuga dell’indagato.
Lo iato in questo ragionamento sta nella circostanza che alle ore 4.00 della mattina del 10 maggio 2023, al termine di una nottata di assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, il pubblico ministero ha convocato COGNOME come persona libera (ed al termine dell’interrogatorio lo ha anche lasciato libero di allontanarsi).
La condizione di straniero irregolare, senza fissa dimora e lavoro, privo di radicamento nel territorio di Prato, che in astratto avrebbe potuto giustificare il fermo (Sez. 4, Sentenza n. 31316 del 21/04/2011, Pm in proc. COGNOME Rv. 251345), preesisteva all’interrogatorio. Se per il periodo antecedente non era stata apprezzata come indice del pericolo di fuga, essa non poteva esserlo dopo, pena la contraddittorietà del provvedimento, che non descrive quei comportamenti positivi, che l’indagato avrebbe tenuto dopo ‘l’interrogatorio, e che sarebbero stati capaci di sostanziare il pericolo di fuga concreto e attuale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv. 276449; Sez. 2, Sentenza n. 52009 del 04/10/2016, PM in proc. COGNOME, Rv. 268511).
Il ricorso è, pertanto, fondato, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata. L’annullamento deve essere disposto senza rinvio, in quanto la Corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di Fatto, in conformità all’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
Si precisa che l’annullamento della convalida non travolge l’ordinanza di imposizione della misura cautelare: infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell’arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non
sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all’ordinanza impositiva delle misure coercitive (Sez. U, Sentenza n. 17 del 14/07/1999, Salzano, Rv. 214238).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 29 novembre 2023.