Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39920 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39920 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME, nata in Romania il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 17/06/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente riformato, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare personale degli arresti domiciliari perché gravemente indiziata del reato di furto con strappo.
In particolare, il Tribunale ha riqualificato il reato come furto pluriaggravato e ha confermato nel resto l’ordinanza impugnata, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, il pericolo di reiterazione di condotte analoghe ed il pericolo di fuga.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo con il quale sostiene che non sarebbe sussistente il pericolo di fuga, che sarebbe stato ritenuto sulla base di mere congetture ed in assenza di elementi concreti che potessero consentire di ravvisare la preparazione della fuga da parte dell’indagata; né il pericolo di fuga potrebbe ‘essere ravvisato nella mera irreperibilità dell’indagata. In ogni caso, detto pericolo doveva ritenersi palesemente insussistente poiché la polizia giudiziaria aveva immediatamente rintracciato l’indagata e l’aveva convocata presso i suoi uffici dove le aveva notificato il provvedimento coercitivo.
La mancanza del pericolo di fuga avrebbe dovuto essere rilevata dal Tribunale del riesame che avrebbe dovuto annullare il provvedimento coecitivo e non confermarlo sulla base di una motivazione apodittica e sganciata dalle circostanze del caso concreto.
Inoltre, la insussistenza del pericolo di fuga avrebbe dovuto condurre all’annullamento del provvedimento coercitivo in conseguenza dell’omessa assunzione dell’interrcgatorio preventivo, non rientrando il furto aggravato tra quelli indicati dall’ad; 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47) ; oltre che concreto, dev’egsere anche attuale, ma tale requisito non comporta necessariamente l’esistenza di condotte materiali che rivelino l’inizio dell’allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l’esistenza di un effettivo e prevedibilrnente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220 – 01). L’apprezzamento del pericolo di fuga, ove formulato sulla base del coacervo di detti elementi e sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in cassazione (Sez. 5, n. 825 del 27/08/1991, Dicembre, Rv. 188345 – 01).
Questa Corte di cassazione non può, quindi essere chiamata a decidere se
sussista o meno il pericolo di fuga, che è un apprezzamento di merito, ma a valutare se la motivazione sia adeguata e logica e se la stessa sia giuridicamente corretta.
Nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza qui impugnata e quella del provvedimento coercitivo non possono ritenersi mancanti o meramente apparenti, in quanto esse consentono di comprendere le ragioni che hanno condotto a ritenere sussistente il pericolo di fuga.
Il Tribunale del riesame ha posto in evidenza che la ricorrente e la sua complice, di nazionalità straniera, svolgono la loro attività predatoria in modo professionale e sono solite compiere le loro azioni in zone di Italia dove non sono conosciute, diverse da quelle dove le stesse sono residenti, in modo da far perdere le loro tracce dopo la commissione dei reati e, quindi, sottrarsi alla cattura; da tale loro abitudine, finalizzata al buon esito delle loro azioni criminose e all’evitamento delle connesse responsabilità penali, i Giudici del merito hanno desunto il pericolo di fuga.
La motivazione non appare contraddittoria o manifestamente illogica, cosicché il ricorso deve essere rigettato.
Essendo stato ritenuto sussistente il pericolo di fuga, neppure può assumere rilievo la questione relativa all’omessione dell’interrogatorio preventivo.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5/11/2025.