Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40438 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40438 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma dell’11/08/2025
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’11/08/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento di fermo adottato dal PM il 06/08/2025 (ed eseguito il 08/08/2025) nei confronti di NOME in quanto gravemente indiziato del delitto di concorso in rapina aggravata.
Avverso detto provvedimento di convalida ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Con un unico motivo si deduce ‘violazione di legge ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. lett. c); inosservanza di norme processuali punita a pena di nullità; violazione dell’art. 384 cod. proc. pen. per insussistenza del presupposto del pericolo di fuga’. In particolare il difensore afferma che il GRAGIONE_SOCIALEi.p., nel convalidare il fermo, avrebbe erroneamente e illegittimamente ritenuto sussistente il presupposto del pericolo di fuga dell’indagato; presupposto che doveva invece essere escluso in quanto, al momento del fermo, l’indagato si trovava ristretto presso il RAGIONE_SOCIALE in attesa di espulsione in forza di provvedimento della Corte di appello di Roma; lo stato di restrizione ad altro titolo escludeva, a detta del ricorrente, ogni pericolo di fuga. L’istante chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il procedimento si Ł svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le seguenti ragioni.
1.1 Giova premettere che, come costantemente ribadito da questa Suprema Corte, in materia di misure cautelari – ma analoghi principi valgono, per ovvie ragioni, in caso di
misure pre-cautelari (come quello in esame) – l’apprezzamento dell’esistenza delle esigenze cautelari (ivi incluso il pericolo di fuga) si risolve in un giudizio di fatto che spetta unicamente al giudice di merito; l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari Ł quindi rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del procedimento specificamente indicati (Sez. F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400 – 01).
Ciò premesso, nel caso in esame, il difensore deduce in sostanza che la decisione del G.i.p., nella parte in cui quest’ultimo ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga, sia illogica (o contraddittoria) in quanto il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che l’indagato era già sottoposto ad altra limitazione della libertà personale – trattenimento in centro di permanenza per i rimpatri (cd CPR) – che di fatto gli rendeva impossibile sottrarsi al processo penale.
Il motivo, così come formulato, Ł inammissibile.
Ed invero, questa Corte ha piò volte ribadito che ‘in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato’ (Sez. 5, Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 (dep. 2021), Cossu, Rv. 280419 – 01).
Nel caso in esame, il difensore lamenta, in sostanza, che il giudice procedente sarebbe incorso in un travisamento della prova, non avendo considerato un fatto – vale a dire che l’imputato era ‘ristretto’ per altra causa e dunque non poteva fuggire – che, a suo dire, era conoscibile dal giudice in quanto emergente dagli atti del procedimento. Tuttavia, il difensore, nonostante (in forza del citato principio di autosufficienza) su di lui incombesse il relativo onere, non ha indicato quale sarebbe l’atto del procedimento penale in esame da cui risultava la circostanza che il giudicante avrebbe omesso di valutare. Il difensore, infatti, si Ł limitato ad allegare al ricorso per cassazione il provvedimento della Corte di appello di Roma del 06/08/2025 (che ha convalidato il trattenimento dello NOME nel CPR), ma non ha poi nØ allegato nØ dimostrato che tale provvedimento era stato depositato (o altrimenti presente agli atti) nel procedimento di convalida del fermo di PG ed era quindi conosciuto o conoscibile dal RAGIONE_SOCIALE.i.p. NØ il difensore ha indicato (o allegato) gli altri atti del procedimento dai quali la circostanza in oggetto emergeva.
Il ricorso risulta per tali ragioni generico e non autosufficiente e come tale inammissibile.
1.2 Peraltro, il motivo appare anche manifestamente infondato.
I centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) sono strutture di detenzione amministrativa al cui interno sono trattenute, appunto in attesa del rimpatrio, persone straniere in situazione di irregolarità rispetto alle norme concernenti l’ingresso e il soggiorno all’interno di un dato Stato europeo. Secondo la disciplina attualmente vigente – art. 14, comma 5, del D. Lgs n. 286 del 1998 – il termine di durata massima ordinaria all’interno dei centri Ł di 3 mesi, prorogabili (ma solo in presenza di condizioni sempre piø stringenti) di 3 in 3, fino a un massimo di 18 mesi. Il provvedimento di trattenimento Ł peraltro sempre riesaminabile e dunque revocabile in ogni momento (Cassazione Civile, Sez. 1, Ordinanza n. 24271 del 14/09/2021). La custodia all’interno dei CPR ha dunque una durata piuttosto limitata ed Ł revocabile in ogni momento per ragioni sulle quali il giudice penale non può incidere in alcun modo. Tale ‘detenzione amministrativa’, di per sØ sola, non Ł quindi certamente idonea ad
escludere il pericolo di fuga dell’indagato.
2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 28/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME