Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50746 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50746 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nata in Ucraina il DATA_NASCITA (CUI 06NCOJA), COGNOME NOME, nata in Ucraina il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE), avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste in data 30/05/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; uditi, per COGNOME, l’AVV_NOTAIO e per NOME, l’AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo, rispettivamente, il rigetto e la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 30 maggio 2023, il Tribunale di Trieste, in funzione giudice del riesame, ha rigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza in data 9/05/2023 con la
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quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste aveva disposto l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia nei confronti delle stesse indagate, arrestate nella flagranza dei reati previsti dagli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1, 3, lett. a) e d), 3 -ter, lett. b), d.lgs. 26 luglio 1998, n. 286, per avere, in concorso tra loro e con persone rimaste ignote, gestito l’ingresso clandestino di 6 persone di nazionalità irachena in Italia, trasportandole, dietro il compenso di 500 dollari pattuito con gli organizzatori, dalla Croazia all’Italia a bordo di un veicolo guidato dalla COGNOME e con la Yarmoshevivh seduta a fianco; reato aggravato dall’avere agito in almeno 3 persone e in favore di almeno 5 persone, accertato in Monrupino in data 6 maggio 2023.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di riesame, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 274, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e, in generale, rispetto al ragionamento, asseritamente illogico, del Tribunale del riesame in materia di esigenze cautelari. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancata considerazione delle peculiarità della situazione triestina, caratterizzata dal fenomeno dei cd. passeurs, che appena entrati in Italia, fanno scendere dall’auto gli stranieri irregolari subito dopo confine e ritornano rapidamente in Slovenia, lasciando immediatamente l’Italia, nella quale non hanno, di solito, alcun radicamento. Per tale ragione, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7229/2023, avrebbe affermato il principio secondo cui, quando l’indagato non sia radicato nel territorio italiano, vi abbia fatto ingresso soltanto per commettere il reato e viva in un Paese ove non trova applicazione il mandato di arresto europeo e che, dunque, rientrando in patria si sottrarrebbe alle conseguenze di una eventuale condanna, possa ragionevolmente ritenersi sussistente il pericolo di fuga, non avendo lo straniero, in tali casi, la necessità di compiere alcuna attività preparatoria al rientro nel Paese di origine, illogicamente ricercata, nel caso in esame, dal RAGIONE_SOCIALE. Né il Tribunale avrebbe considerato, incorrendo nella violazione dell’art. 274, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare, prevista quando si proceda per i reati contestati nel caso di specie, la quale non opererebbe soltanto ove siano stati acquisiti elementi, in questo caso mai emersi, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, nella specie costituiti dal pericolo di fuga. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sotto altro profilo, il Pubblico ministero ricorrente censura la violazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., stante il concreto pericolo della
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commissione di reati analoghi rispetto a quello per cui si procede, dovendo le indagate ritenersi inserite in un meccanismo criminale collaudato, anche tenuto conto della particolare natura del delitto di traffico di esseri umani, il quale s inserisce, ordinariamente, in un contesto di criminalità organizzata. Ciò, pertanto, consentirebbe di utilizzare nuovamente le indagate in ruoli e in tratte diverse o magari di impiegarle nel trasporto dei migranti clandestini fino a pochissima distanza dal confine con l’Italia, senza farvi ingresso, facendoli proseguire da soli a piedi o, magari, con altro autista. Dunque, potrebbe facilmente ipotizzarsi la probabile ricaduta in simili reati, stante la diffusa percezione di uno scarso rischio di venire arrestati e di un facile guadagno, tanto più che esse verserebbero in condizioni economicamente disagiate. Quanto, poi, al fatto che le due donne «risiedano ormai in Germania», tale permanenza sarebbe precaria, avendo le indagate documenti per l’espatrio rilasciati dallo Stato ucraino ed essendo probabile che possano fare ritorno in Ucraina non appena possibile.
In data 16/10/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Tra le esigenze cautelari previste dall’art. 274, comma 1, cod. proc. pen., la lett. b) contempla il caso in cui l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga. In tale ipotesi, può farsi luogo all’applicazione di una misura cautelare, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione.
Il concetto di «fuga», come correttamente evidenziato dal ricorrente, deve riferirsi alla condotta di colui il quale intenda «sottrarsi all’esercizio della potes di giustizia» (così Sez 6, n. 2411 del 24/09/1993, COGNOME, Rv. 195536 – 01). Una prospettiva, questa, che si rinviene, secondo la giurisprudenza, anche in caso di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, ove il pericolo di fuga, che giustifica il mantenimento del provvedimento limitativo della libertà personale, viene riferito al pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di rendere possibile ed effettiva la consegna dell’estradando al Paese richiedente, affinché risponda dei suoi comportamenti aventi rilevanza penale in quello Stato (Sez. 6, n. 6664 del 15/12/2015, dep. 2016, Hysa, Rv. 266112 – 01).
Secondo quanto ritenuto, in numerose pronunce, dalla Corte di cassazione, il pericolo di fuga non comporta necessariamente l’esistenza di condotte materiali che rivelino l’inizio dell’allontanamento o che siano espressione di fatti a esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l’esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare (v. Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274220 – 01; Sez. 6, n. 16864 del 7/03/2018, COGNOME, Rv. 270311 – 01; Sez. 5, n. 7270 del 6/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267135 – 01; si veda anche, nella contigua materia dell’estradizione passiva, le analoghe considerazioni sviluppate da Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, COGNOME, Rv. 278057 – 01).
Nel caso di persona straniera, la Corte di cassazione ha anche chiarito che il pericolo di fuga, se per un verso non può essere desunto sic et simpliciter dallo status di straniero extracomunitario dell’agente, per altro verso la sussistenza di tale esigenza cautelare non può essere esclusa qualora il carattere temporaneo della presenza sul territorio italiano sia funzionale alla mera commissione del reato, dovendo in tal caso prendersi in considerazione qualsiasi elemento, desumibile dagli atti, obiettivamente sintomatico di un prossimo pericolo di fuga tale da rendere necessario un tempestivo intervento cautelare (Sez. 1, n. 20780 del 27/05/2022, COGNOME, non nnassinnata; Sez. 5, n. 7229 del 20/02/2023, COGNOME, non nnassinnata). In particolare, la casistica giurisprudenziale ha, ad esempio, valorizzato quale elemento sintomatico del concreto pericolo di fuga, il possesso da parte di uno straniero di un falso documento d’identità, valido ai fini dell’espatrio, trattandosi di circostanza utilmente valutabile ai fini del pericolo i questione (Sez. 6, n. 41033 del 6/10/2009, Vernica, Rv. 245031 – 01), affermando che, invece, non lo è il mero possesso di un passaporto valido, quando tale circostanza non sia accompagnata da ulteriori evenienze sintomatiche di un effettivo e reale intento di sottrarsi alla misura (Sez. 3, n. 23319 del 9/02/2016, Daci, Rv. 267061 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Inoltre, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., e, per quanto qui di interesse, in relazione al delitto previsto dall’art. 12, commi 1, 3 e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, il pericolo di fuga si presume, come si presumono anche le altre esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c), dovendo in tali casi applicarsi la custodia cautelare in carcere. Tale presunzione è però relativa, nel senso che essa può essere superata qualora siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione alla situazione del caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure meno afflittive.
3. Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha ritenuto di confermare la valutazione compiuta dal primo Giudice, secondo cui la misura del divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia doveva reputarsi adeguata al profilo soggettivo delle due indagate, incensurate, di modesta caratura criminale, autiste facilmente rimpiazzabili, ormai prive della disponibilità del veicolo utilizzato, sottoposto a vincolo reale contestualmente al loro arresto. In particolare, quanto alla presunzione di sussistenza del pericolo di fuga delle indagate, il Tribunale RAGIONE_SOCIALE ha motivatamente ritenuto che, nella fattispecie concreta, l’esigenza cautelare relativa al pericolo di fuga non sussistesse.
3.1. Nel dettaglio, il Tribunale ha condiviso l’affermazione, sottolineata dal Pubblico ministero ricorrente, secondo cui, in materia di pericolo di fuga, non possa accedersi a valutazioni aprioristiche che omettano di considerare le particolarità di ogni caso; e secondo cui, pertanto, non è necessario che l’agente realizzi condotte Materiali che disvelino l’inizio del suo allontanamento o siano comunque prodromiche ad esso, essendo sufficiente accertare un effettivo e ragionevolmente prossimo pericolo di fuga. Di tal che, nel caso dello straniero temporaneamente presente in Italia, è necessario compiere un giudizio più articolato, esteso a qualsiasi elemento obiettivamente sintomatico di un prossimo pericolo di fuga, avuto riguardo, in particolare, alle condizioni di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai suoi precedenti o pendenze nonché, in particolare, all’incerta l’eseguibilità delle decisioni dell’autorità giudiziaria italiana nello Stato d provenienza.
Indi, il Tribunale del riesame ha evidenziato una serie di specifici elementi alla stregua dei quali ha ritenuto, non illogicamente, che l’esigenza di cautela non fosse sussistente. In particolare, è stato sottolineato che le due indagate, nate in Ucraina, risiedevano in Germania, Paese nel quale è attivabile il mandato di arresto europeo; che esse erano incensurate e non risultano avere altri procedimenti pendenti; che non avevano fatto uso di documenti falsi ed erano in possesso di regolari passaporti rilasciati dalle competenti autorità ucraine; che al momento del controllo non avevano tentato di darsi alla fuga; e che erano state, dall’inizio, collaborative, senza che emergessero circostanze concretamente indicative del loro intento di sottrarsi alla giustizia.
In questa prospettiva, il Tribunale ha ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari avesse fatto corretta applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura da applicare e del criterio del «minore sacrificio necessario», dovendo la compressione della libertà personale essere contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, avuto riguardo alla modesta caratura criminale delle indagate, ricavabile dal ruolo di secondo piano svolto quali «trasportatrici finali del carico» e, dunque,
in considerazione della adeguatezza del divieto di dimora nella Regione Friuli Venezia Giulia a soddisfare l’esigenza di prevenzione speciale.
3.2. Tale complessiva valutazione, logicamente congrua, non appare, a giudizio del RAGIONE_SOCIALE, affatto distonica rispetto ai richiamati principi giurisprudenziali, che valorizzano, in particolare, la circostanza, alla quale lo stesso ricorrente pare annettere un rilievo determinante, che lo straniero indagato risieda in uno Stato in cui sia stato accertato che le sentenze penali o i provvedimenti restrittivi emessi dalle autorità italiane siano o meno eseguibili. Né appare pertinente il richiamo alle vicende processuali oggetto delle pronunce citate nel ricorso, posto nel caso della sentenza n. 20780 del 2022, il RAGIONE_SOCIALE aveva valorizzato il fatto che l’indagato avesse ammesso che, il giorno precedente al proprio arresto in Italia, era stato fermato in territorio di altro Stato posto sul tragitto che conduce in Italia (al confine serbo-croato) mentre trasportava altri immigrati irregolari, a riprova della non occasionalità della violazione e del suo inserimento in un circuito di criminalità organizzata; e che nel caso della pronuncia n. 7229 del 2023 la sentenza aveva evidenziato il possesso da parte dello straniero di un falso documento d’identità, valido ai fini dell’espatrio. Venendo in ogni caso in rilievo, in particolare nella seconda delle due pronunce in questione, il dato dirimente della non operatività, nello Stato di appartenenza del soggetto indagato (la Repubblica di Serbia), del mandato di arresto europeo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto aspecifico, non confrontandosi compiutamente con la congrua motivazione del provvedimento impugnato. A tale declaratoria, in ragione della natura della pubblica parte, non segue alcuna statuizione relativa alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 3 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente