Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9058 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9058 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, AVV_NOTAIO, che ha concluso per
Sul ricorso presentato da: NOME COGNOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE), avverso l’ordinanza del 29/10/2025 del Tribunale del riesame di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29/10/2025, il Tribunale del riesame di Genova rigettava l’istanza di riesame avanzata da RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza con cui, in data 18/09/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare di massimo rigore in relazione ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.
Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ricorre il RAGIONE_SOCIALE, articolando due profili di censura.
2.1. Con il primo motivo, che in realtà di articola in due sotto-doglianze, lamenta violazione di legge in relazione all’omesso interrogatorio preventivo di cui all’articolo 291, comma 1quater , cod. proc. pen., ritenendo insussistente l’esigenza cautelare del pericolo di fuga, erroneamente valutata dal Tribunale, in quanto l’indagato aveva iniziato un percorso presso una RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘ del CEIS) in epoca successiva ai fatti in contestazione, circostanza che avrebbe dovuto escludere la contestata esigenza cautelare, peraltro ritenuta sussistente sulla base di elementi meramente presuntivi e comunque nullificati dal successivo percorso intrapreso dal giovane.
Contesta altresì la qualificazione giuridica dei fatti contestati, basata esclusivamente su «droga parlata», che avrebbe dovuto condurre alla qualificazione degli stessi nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 73 d.P.R. 309/1990. Evidenzia in proposito la disparità di trattamento con altri indagati, quali COGNOME e COGNOME NOME, cui sono state applicate, pur in presenza di condotte omogenee a quella contestata al NOME, misure meno afflittive.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione in relazione alla eccessiva afflittività della misura, motivo dedotto dinanzi al Tribunale del riesame con il motivo di
doglianza n. 3, che non ha tenuto conto degli elementi dedotti (giovanissima età, incensuratezza, risalenza dei fatti, positivo percorso seguito) al fine di ritenere elise o almeno attenuate le esigenze cautelari ritenute sussistenti, omettendo qualsivoglia motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł complessivamente infondato.
Il Collegio preliminarmente ribadisce che, in materia cautelare, pur non potendosi parlare di «doppia conforme», laddove le due ordinanze cautelari pervengano a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi passaggi argomentativi (come nel caso di motivazione per relationem ), esse si integrano, formando un unicum .
In tal senso, la giurisprudenza della Corte ritiene che in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest’ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l’unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare ( ex multis : sez. U n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, COGNOME, Rv. 266765; sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, COGNOME, Rv. 261085; sez. 5, n. 40608 del 08/10/2003, COGNOME, Rv. 226790; sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, COGNOME, Rv. 212564Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768 – 01; Sez. 4, n. 30480 del 12/06/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 30373 del 27/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 29377 del 17/06/2025, COGNOME, n.m.).
Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, COGNOME, Rv. 226517 – 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l’ordinanza applicativa, purchØ questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l’emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, Taiani, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioŁ tale da non consentire di comprendere l’itinerario logico-giuridico esperito dal giudice.
Le due ordinanze, quindi, andranno considerate unitariamente ai fini di valutare l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso.
Ciò posto, il primo motivo Ł infondato.
La doglianza relativa all’omesso interrogatorio preventivo Ł infondata.
3.1. Va premesso che l’odierno thema decidendum , concernente la sussistenza o meno dell’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, lettera b), cod. proc. pen. in relazione al ricorrente, non Ł interessato dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulle due questioni concernenti l’articolo 291, comma 1quater , sollevate dalla Sesta Sezione della Corte (Ord. n. 35613 del 24/10/2025), con i seguenti quesiti: «se il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante piø indagati e avente ad oggetto piø reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti, solo nei confronti di taluno, le condizioni di deroga per applicare la misura personale senza procedere al previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1quater , cod. proc. pen., possa effettuare l’interrogatorio successivo
anche nei confronti degli altri coindagati per i quali, invece, Ł necessario espletare l’interrogatorio preventivo» (cui l’informazione provvisoria del 15 gennaio 2026 ha fornito risposta affermativa); «se l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1quater , cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integri una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more» (cui l’informazione provvisoria del 15 gennaio 2026 ha fornito risposta negativa).
3.2. Tanto evidenziato, la doglianza Ł in parte inammissibile e in parte infondata.
3.2.1. Il Collegio rammenta come, perchØ sussista il pericolo di fuga non Ł necessaria una condotta immediatamente prodromica alla fuga, ma Ł necessario stabilire – in base alle concrete situazioni di fatto desunte, in particolare, dalle condizioni di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, dai luoghi di privata dimora, dai precedenti penali e dai procedimenti in corso – un reale effettivo pericolo, seppure inteso come giudizio prognostico e non come mera costatazione di un accadimento in itinere (Sez. 2, n. 13919 del 05/04/2022, Troncone, n.m.).
Occorre, in altre parole, stabilire, in base alla concreta situazione di vita del soggetto, delle sue frequentazioni, dei luoghi di abituale dimora, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, la sussistenza o meno di «un reale ed effettivo pericolo, pur sempre interpretato come giudizio prognostico», da effettuarsi con valutazione ex ante , che, proprio per tale carattere, può essere difficilmente interrotto o eliminato con tardivi interventi (Sez. 3, n. 2181 del 21/10/1993, COGNOME, Rv. 195882 – 01).
Il successivo deposito da parte della difesa di documentazione (peraltro priva di reale rilevanza ai fini cautelari, per i motivi che si diranno) che certifichi l’intrapresa di un percorso trattamentale residenziale non può certo influire sulla valutazione relativa alla originaria sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di fuga, ma, semmai, solo sull’affievolimento della stessa.
Il ricorso si rivela, in parte qua , manifestamente infondato.
3.2.2. Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la valutazione concernente il pericolo di fuga, quale esigenza cautelare legittimante la adozione di idonee misura volte a contrastarlo, deve fondarsi su elementi che evidenzino la concretezza di tale pericolo, i quali, sebbene non richiedano la presenza di segni di un’attività già in atto, richiede, comunque la sussistenza di elementi indicativi della volontà dell’indagato di sottrarsi alla giustizia, non essendosi a tale fine ritenute sufficienti la considerazione delle particolari condizioni soggettive in cui, in via di fatto, venga a trovarsi l’indagato, quali: il dato di fatto che il soggetto indagato avesse, per la professione esercitata, agevoli e plurimi contatti con l’estero ((v. Sez. 3, n. 4635 del 01/07/2015, dep. 2016, Vida, Rv. 266266 – 01); che l’indagato abbia oltreconfine la disponibilità di mezzi e di strutture, osservando che siffatti elementi non costituiscono di per sØ fattori sintomatici per affermare la esistenza del pericolo concreto ed attuale di fuga (Sez. 5, n. 44132 del 18/10/2011, COGNOME, Rv. 251523 01); la mera residenza all’estero dell’indagato, ove questa non si accompagni, date le sue concrete modalità, ad altri elementi volti a corroborare l’affermazione che essa sia finalizzata al sottrarsi alla giurisdizione nazionale (Sez. 6, n. 2422 del 01/07/1998, COGNOME, Rv. 212234 01).
Nel caso in esame, tuttavia, l’ordinanza genetica (pag. 120) e l’ordinanza impugnata (pag. 10), evidenziano una serie di elementi fattuali da cui, correttamente, ha ritenuto la concreta e attuale sussistenza del pericolo di fuga, quali: l’essere clandestino in Italia e privo
di stabile residenza; l’avere, in tre occasioni, fornito false generalità; l’essere in possesso di un passaporto falso di buona fattura, riportante le false generalità di soggetto minore (laddove il referto medico rilasciato dall’RAGIONE_SOCIALE attesta, sulla base di rilievi auxometrici, accerta la maggiore età del ricorrente), utilizzato per ingannare sia la struttura di accoglienza per minori che lo stesso difensore (pag. 12).
Tale motivazione si presenta priva di aporie; di conseguenza, la doglianza Ł infondata e va rigettata.
La censura relativa alla omessa riqualificazione del fatto nell’ipotesi lieve, Ł manifestamente infondata.
4.1. L’ordinanza genetica (pag. 101 ss.) e l’ordinanza del Riesame (pag. 7 ss.) evidenziano come il NOME sia indagato per tre distinte ipotesi di reato: la prima, relativa all’acquisto per la successiva vendita da NOME e NOME di 28 dosi di cocaina (nell’ordinanza impugnata viene erroneamente indicato 26, ma dalla nota a piŁ pagina si capisce chiaramente che le dosi sono 19+9), la seconda, del giorno successivo, relativa a 100 confezioni da NOME e NOME, oltre a 50 grammi ‘sfusi’ (elemento valorizzato dai due provvedimenti a testimonianza della capacità di spaccio dell’indagato) e il terzo relativo alla cessione, videoripresa, di cocaina/crack a NOME COGNOME (l’ordinanza precisa che dalle immagini si vede chiaramente l’indagato estrarre dalla bocca numerosi involucri di stupefacente), il quale, escusso a sommario informazioni testimoniali, ha confermato di rifornirsi abitualmente dal NOME.
Da tali elementi, oltre che dalla circostanza che i soggetti si incontrassero abitualmente presso il locale Isy RAGIONE_SOCIALE per il rifornimento e l’occultamento dello stupefacente (pag. 11), l’ordinanza ricava la «sistematica propensione allo spaccio» degli indagati, portato avanti quotidianamente e con modus operandi collaudato, quindi attraverso una attività «stabile e organizzata», con disponibilità di immobili e materiale per il confezionamento, oltre a una ramificata rete di acquirenti.
A tali elementi, comuni al gruppo di spaccio, l’ordinanza impugnata (pag.12) evidenzia poi, quale elemento individualizzante, il rinvenimento in possesso del NOME, all’atto della perquisizione, di 2 sacchetti e una scatola contenenti polvere (verosimilmente utilizzati come sostanza da taglio) e una pinza con le punte bruciate, elementi che, complessivamente considerati, non illogicamente escludono la configurabilità di una esigua lesione del bene giuridico tutelato.
4.2. Il Collegio ribadisce che in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e della conseguente determinazione della pena da infliggere in concreto in misura proporzionale all’offesa, il giudice, allo scopo di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le Ł proprio, deve fornire un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in particolare in ordine ai mezzi, modalità e circostanze dell’azione, alla qualità e quantità della sostanza, anche con riferimento alla percentuale di purezza della stessa (così, tra le molte, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823).
Questa Corte ha in particolare escluso (Sez. 6, n. 42734 del 26/09/2019, Chebby, n.m.) la ricorrenza dell’ipotesi della lieve entità laddove il concreto contesto risulti chiaramente caratterizzato dalla sistematica propensione del prevenuto allo spaccio in favore di terzi, soprattutto ove lo spaccio abbia ad oggetto droghe «pesanti» (in quel caso eroina, in questo cocaina/crack), nonchØ nel caso in cui, oltre al dato ponderale, risulti l’utilizzo di un immobile diverso dall’abitazione del ricorrente, destinato alla custodia della sostanza stupefacente e allo spaccio della stessa, tanto che vi vennero rinvenuti sostanze, materiali e strumenti per la
suddivisione in dosi, dunque di modalità indicative di una attività stabile, sistematica e organizzata (Sez. 3, n. 9132 del 21/01/2025, COGNOME, n.m.).
4.3. Va inoltre evidenziato che il ricorrente non ha un concreto interesse a ricorrere, in quanto l’attività di spaccio «non occasionale», di cui all’articolo 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 309/1990, comporta una pena minima di un anno e sei mesi, per cui non sussistono elementi per escludere a priori una futura condanna inferiore a due anni di reclusione, soprattutto in considerazione dei quantitativi di stupefacente oggetto delle diverse cessioni da porre in continuazione o concorso formale.
Sotto tale profilo la doglianza Ł quindi inammissibile.
4.4. La censura relativa alla disparità di trattamento con altri indagati Ł poi manifestamente infondata in quanto, per costante giurisprudenza, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi (principio che per identità di ratio può essere esteso anche alla qualificazione giuridica del fatto), non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, COGNOME, Rv. 282839 – 01; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 264020 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 21838 del 23/05/2012, COGNOME, Rv. 252880 – 01), circostanza non sussistente nel caso di specie, in cui l’ordinanza (peraltro testualmente riportata a pag. 6 del ricorso) chiarisce che il ruolo del NOME Ł ben diverso rispetto a quello dei semplici spacciatori, spiegandone non irragionevolmente le ragioni.
Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, Ł infondato.
Vero Ł che l’ordinanza non contiene esplicita motivazione sulla adeguatezza e proporzionalità della misura di massimo rigore.
Tuttavia, la gravità dei fatti (come valutata ai fini della qualificazione giuridica degli stessi); la sussistenza del pericolo di fuga (che determina l’inadeguatezza di misure detentive); nonchØ l’assenza di una stabile residenza in Italia (che impedisce comunque di valutare l’idoneità degli arresti domiciliari), costituiscono elementi da cui inferire pacificamente un rigetto implicito della doglianza.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod.
proc. pen.
Così Ł deciso, 03/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME