Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47097 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47097 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nel procedimento a carico di:
NOME nato in Moldavia il DATA_NASCITA
NOME nato in Moldavia il DATA_NASCITA
NOME NOME nata nata in Moldavia il DATA_NASCITA
NOME nato in Moldavia il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato in Romania l’ DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Brescia in data 13 luglio 2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il Pubblico Ministro della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Gip del
medesimo Tribunale, non convalidava il fermo degli indagati, per l’insussistenza di specifici elementi che facessero ritenere fondato il pericolo di fuga, deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo da un lato, alla ritenuta insussistenza del pericolo di fuga, dall’altro all intervenuta applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il pericolo di fuga oltre che di reiterazione dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è basato su motivo manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Con riferimento al provvedimento di fermo, ai fini della verifica del pericolo di fuga il giudice è tenuto a valutare l’insieme delle circostanze considerate ed emerse al momento del fermo, le caratteristiche di vita e di comportamento riferibili al fermato anche in precedenza, il contesto in cui è maturata la condotta oggetto di imputazione e l’atteggiamento tenuto al momento del controllo proprio in relazione al fatto oggetto di contestazione
Al riguardo non può che ribadirsi che, ai fini della legittimità del fermo, gl elementi che possono fare ritenere fondato il pericolo di fuga devono essere, innanzitutto, specifici, e cioè direttamente riferiti alla persona sottoposta a fermo, e soprattutto, concreti, cioè connotanti un pericolo, reale, effettivo, non immaginario e non meramente congetturale in ordine alla rilevante probabilità che l’indagato si dia alla fuga, sicché lo stesso non può essere ipotizzato, ne’ ritenuto sulla sola base del titolo del reato in ordine al quale si indaga (essendo esso elemento costitutivo limite all’esperibilità del fermo), ne’ della relativa pena edittale (Sez. ord. n. 3364 del 09/06/1998, Rv. 211022).
Ed ancora, occorre ribadire che il “pericolo di fuga” atto a giustificare il fermo dell’indiziato di un delitto non può dirsi superato in conseguenza della sopravvenuta effettività della fuga, e sussiste anche quando l’indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia “dato alla fuga” deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia (Sez. 1 n. 780 del 9/2/1998, Rv. 209854; Sez. 2 n. 48367 del 20/10/2011, Rv. 252048).
2.0ra, nel caso di specie il Gip ha sviluppato il percorso argomentativo circa l’insussistenza del pericolo di fuga ai fini della convalida del fermo, in maniera logica e razionale avuto riguardo anche alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità precisando che la verifica deve essere operata “ex ante “, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da
quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto o del fermo, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, che sono utilizzabili solo per l’ulteriore pronuncia sullo “status libertatis”. (Sez.3, 37861 del 17/06/2014, Rv. 260084; Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, Rv. 268511; Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Rv. 248479).
Orbene le circostanze allegate per giustificare il fermo degli indagati e cioè la presenza temporanea degli indagati in Italia e l’intenzione manifestata da COGNOME di voler rientrare in Moldavia, non sono state reputate sufficienti per ritenere che gli indagati stessero per darsi alla fuga. Il Gip con motivazione logica e coerente con i dati processuali ( intercettazioni) ha evidenziato che alcuni degli indagati dopo essere andati in Moldavia erano rientrati in Italia, altri non vi avevano fatto rientro ma senza che fosse dimostrata la concreta volontà di sottrarsi alla giustizia italiana.
3.Non appare fondata l’osservazione con la quale si sostiene la contraddittorietà della motivazione perché in contrasto con il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nell’ambito del quale, invece, si è ritenuto sussistere il pericolo di fuga degli indagati. E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che i provvedimenti impositivi delle misure cautelari personali, ancorché contestuali ai provvedimenti di convalida del fermo e dell’arresto dell’indagato, sono del tutto autonomi rispetto a quest’ultimi (Sez.3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968), sicchè la valutazione della tenuta logica dell’uno, non può discendere dal tenore della motivazione dell’altro, dovendosi apprezzare distintamente i presupposti dei due provvedimenti.
Il provvedimento cautelare fonda il giudizio prognostico relativo al pericolo di fuga, su una valutazione operata ex post che tiene conto del fatto che gli indagati acquisita conoscenza della pretesa di giustizia, “potrebbero concretizzare la sola prospettata e non programmata volontà di rientrare in Moldavia”; il provvedimento di non convalida è basato su un giudizio prognostico, come detto, operato ex ante.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 3/11/2023