Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 366 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 366 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Polonia;
avverso l’ordinanza del 13/11/2025 della Corte d’appello di Napoli letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha convalidato l’arresto di NOME, applicandogli la misura della custodia cautelare in carcere in vista della consegna richiesta con mandato di arresto
europeo emesso dall’autorità giudiziaria polacca, in esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per il reato di rapina.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME, deducendo due motivi.
2.1. Violazione dell’art. 18, comma 1, lett. I), legge 22 aprile 2005, n. 69; legge 31 luglio 2006, n. 241 e degli artt. 125, 716, comma 3, e 656, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte d’appello non ha considerato l’applicabilità, al caso in esame, dell’indulto di cui all’art. 1 legge n. 241 del 2006 cit., concesso per tutti i rea commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive.
Inoltre, l’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. prevede che, in caso di condanna a pena entro i quattro anni di reclusione per delitto non ostativo ai benefici penitenziari, l’autorità procedente non può eseguire l’ordine di carcerazione se non dopo aver esperito la procedura della sospensione dello stesso per un periodo di 30 giorni, al fine di consentire al condannato di accedere alle misure alternative al carcere.
La Corte d’appello non avrebbe, quindi, dovuto convalidare l’arresto e tantomeno adottare la misura cautelare.
2.2. Violazione degli artt. 125 e 715, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte d’appello nulla ha specificato a proposito delle ragioni per cui ha adottato la misura della custodia cautelare, avendo menzionato in modo apodittico valutazioni estranee alla vicenda delittuosa e alla personalità del consegnando.
In particolare, ha affermato che la difesa non aveva fornito elementi tali da escludere il pericolo di fuga, così onerandola di una probatio diabolica, senza considerare che: la pena non è grave; si procede per un solo reato; il consegnando ha domicilio in Italia e carta d’identità italiana (il che lascia presumere che sia stabilmente inserito nella società italiana); sono trascorsi oltre vent’anni dalla commissione del reato; il consegnando non ha mostrato resistenza agli ordini dell’autorità giudiziaria né intenzione di sottrarsi all’arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto le deduzioni svolte in questa sede non risultano preventivamente svolte dinanzi alla Corte d’appello ed appaiono, comunque, manifestamente infondate.
1.1. Premessa, infatti, l’erroneità del richiamo all’art. 18, comma 1, lett. I) della legge 22 aprile 2005, n. 69 – disposizione abrogata con d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 -, anche a ritenere che il ricorrente volesse alludere alla causa di rifiuto (obbligatorio) integrata dall’estinzione del reato per amnistia ai sensi della legge italiana (art. 18, comma 1, legge n. 69 del 2005), nessuna incidenza può avere la concessione dell’indulto nell’ordinamento italiano, trattandosi (diversamente dall’amnistia) di provvedimento di clemenza a carattere generale che incide sulla sola pena ma non tocca l’esistenza del reato.
Ed infatti quel che conta, in materia di cooperazione giudiziaria tra Stati, è la coincidenza tra ordinamenti quanto all’ambito astratto di rilevanza penale dei fatti (e quindi al sotteso giudizio, valoriale, sulla loro offensività), a prescindere dagli aspetti concernenti la pena, vieppiù considerato che la stessa dovrà essere espiata nel Paese richiedente.
In tale direzione muove, d’altronde, la regula iuris citata dal ricorrente ed espressa in Sez. 6, n. 27359 del 14/06/2019, COGNOME, Rv. 276230, riguardante il caso (speculare a quello che qui interessa) in cui la Corte d’appello intenda rifiutare la consegna allo Stato di emissione del cittadino italiano e disporre, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. r), legge 22 aprile 2005, n. 69, l’esecuzione in Italia della pena detentiva allo stesso inflitta.
In tale ipotesi, è stato infatti stabilito che la Corte d’appello deve informare le autorità di tale Stato qualora ritenga di concedere al consegnando il beneficio dell’indulto e che, se non ne ottiene il consenso, è tenuta ad eseguire la consegna: a riprova della priorità assegnata, in questa materia, alla posizione dello Stato richiedente e al suo interesse all’attuazione del suo sistema normativo criminale.
1.2. Per la medesima ragione, appare del tutto inconferente il richiamo alla violazione dell’art. 656 cod. proc. pen., essendo stato peraltro chiarito, proprio con riferimento a siffatta disciplina, sebbene in materia estradizionale, che non rileva l’eventuale difformità del trattamento sanzionatorio del reato previsto nell’ordinamento dello Stato richiedente, atteso che la relativa disciplina rientra nella discrezionalità dell’esercizio del potere legislativo del medesimo, a meno che il trattamento sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena (Sez. 6, n. 4263 del 02/12/2008, dep. 2009, Sascau, Rv. 242146).
Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
2.1. In tema di mandato di arresto europeo, di certo non compete al giudice alcuna verifica sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Lo strumento di cooperazione in oggetto preclude, infatti, qualunque accertamento sulla responsabilità del consegnando, vieppiù dopo la novella del d.lgs. 2 febbraio 2021,
3 GLYPH
10, che ha ulteriormente compresso i poteri del giudice, limitandone la verifica al rispetto di alcuni parametri legislativi.
Nessun vizio è dunque ravvisabile in tal senso nell’ordinanza impugnata.
2.2. Sul versante, invece, delle esigenze cautelari, che sostanzialmente in questa materia si compendiano nel pericolo di fuga del consegnando, la Corte d’appello ha posto a fondamento della custodia cautelare in carcere la gravità del reato contestato (rapina), delle pene inflitte (due anni e otto mesi di reclusione) e il fatto che l’arrestato, pur essendo domiciliato in Italia e identificato a mezzo di carta di identità italiana, non ha fornito elementi tali da escludere il suddetto pericolo, incorrendo in una inversione dell’onere di dimostrazione, ed ha aggiunto, non senza profili di contraddizione, che il reato risulta commesso oltre vent’anni orsono.
Sul punto, è vero che, in caso di mandato di arresto europeo, il pericolo di fuga tende fisiologicamente a configurarsi in termini più lati che nella materia ordinaria. Esso, però, deve pur sempre sussistere e non diluirsi in una sorta di inammissibile presunzione; deve avere caratteristiche di concretezza, oltre che di attualità; deve essere, correlativamente, motivato in modo specifico, ancorandolo a concreti elementi tratti dalla vita dell’estradando (ex multis, Sez. 6 , n. 26647 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 286755, cit., in cui il pericolo di fuga era stato desunto dalle modalità con cui l’estradando si era spostato clandestinamente da un continente all’altro, in condizioni estremamente disagevoli ed esponendosi a rischi elevatissimi per la sua incolumità).
2.3. Non risultando, dunque, congruamente motivato il pericolo di fuga, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello per nuovo giudizio sul pericolo di fuga.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10/12/2025