Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37933 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NARDO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio limitatamente alla mancat concessione della sospensione condizionale della pena, e inammissibile nel resto.
Il difensore presente avvocato COGNOME chiede raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Cort appello di Lecce con la quale è stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art.6 401 del 1989 per aver, in occasione dell’incontro di calcio tra le squadre Nardò e Gravina le squadre erano pronte ad entrare in campo, acceso due fumogeni di colore rosso ara piedi della gradinata, condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.
La Corte territoriale ha accolto parzialmentgaipello proposto dal AVV_NOTAIO avverso la sentenza emessa dal Tribunale di li:MEM che aveva assolto il ricorrente da contestato perché il fatto non sussiste, ribaltando il giudizio del primo giudic all’affermazione della responsabilità, ma escludendo la sussistenza dell’aggravante nell’ultimo periodo del primo comma dell’art.6 bis della L.401/1989, relativa al rit competizione sportiva.
Il ricorrente affida ìl ricorso per cassazione a due motivi.
2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazio sussistenza della fattispecie di cui all’art. 6 bis della legge n.401/1989, per carenza concreto. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie quanto l’accensione di due fumogeni ha determinato una condizione di concreta pericolosi l’incolumità delle persone che attorniavano il ricorrente. Il giudice di merito nulla argomentato in ordine alla sussistenza del pericolo concreto, che ha ritenuto sussist solo fatto di aver acceso i fumogeni, senza considerare che anche dalle dichiarazioni testi emerge che la condotta è consistita in una mera manifestazione di coreografia spo non ha determinato alcuna situazione di pericolo. Evidenzia, peraltro, che si co fattispecie descritta dall’art.6 bis L.401/1989, la quale punisce chi “utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strument l’emissione di fumo o di gas visibile”, e non quella prevista dall’art. 6 ter della medesi legge, che punisce il possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni s segue che nel caso in disamina la condotta tenuta non integra la fattispecie in conte
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e motivazione in ordine alla mancata statuizione del beneficio della sospensione condizional pena detentiva. Evidenzia, al riguardo, che il precedente sportivo di cui è gravato non la totale carenza di motivazione sul punto, in quanto il giudice avrebbe dovuto co esprimere un giudizio prognostico in ordine alla personalità dell’imputato, anche alla non particolare gravità dei fatti contestati.
Il AVV_NOTAIO COGNOME generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, COGNOME chiede l’annullamento del provvedimento limitatamente al secondo motivo. Inammissibile il p motivo.
1.In ordine al primo motivo di ricorso, si premette che il delitto di cui all’art. 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401, punisce la condotta di chi “lancia o utilizza, i creare un pericolo concreto per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petard per l’emissione di fumo o di gas visibile”. Si precisa, inoltre, che non si contesta a mero possesso dei fumogeni, condotta punita dall’art. 6 ter della L.401/1989, né il fumogeni, ma un utilizzo di fumogeni tale da determinare un pericolo concreto per l’inc delle persone.
Si è precisato, peraltro, che la fattispecie ha natura di reato di pericolo con accertamento deve essere effettuato con giudizio “ex ante”, in ragione della tutela assicurata al bene protetto (Sez. 3, n. 545 del 01/12/2022, Rv. 284032 – 01). Pertan della configurabilità della fattispecie, non è necessario che si verifichino le ulteriori (“danno alle persone” o “ritardo rilevante dell’inizio, sospensione, interruzione o ca della manifestazione sportiva”) previste dalla norma incriminatrice, che costituisc ipotesi di delitto aggravato dall’evento (Sez.3, n.7869 del 13/01/2016, Rv.266282).
Nel caso in disamina, il giudice a quo ha richiamato la testimonianza del militare COGNOME, il quale ha esaminato le immagini del sistema di videosorveglianza ed ha afferm riconoscere l’imputato come colui che aveva in mano dei fumogeni, che ha poi acceso all’i dello stadio. Pertanto, il giudice ha evidenziato che non rileva il fatto che l’imputat lanciato í fumogeni, quanto le modalità di utilizzo di tali fumogeni, consistito nell’ave un luogo gremito di tifosi, posto che dall’esame del fascicolo fotografico emerge in mod la presenza di numerose persone attorno all’imputato, così ritenendo che l’accens suddetti fumogeni, nel caso concreto, abbia determinato un pericolo per l’incolumi persone che si trovavano nelle immediate vicinanze. Dalle cadenze motivazionali della se d’appello è dunque enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, giudici di secondo grado pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censur sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificab di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
In ordine al secondo motivo di ricorso, si è affermato in giurisprudenza che, i sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presen condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con rico cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel giudizio di merito, non essendo il giudice tenuto a motivare la mancata conce della sospensione condizionale della pena se nessuna richiesta è stata formulata nel (Sez. 6, n. 4374 del 28/10/2008, Rv. 242785; Sez. 3, n. 23228 del 12/04/2012, Rv. 25 Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376).
Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, no
9, (
dunque, costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o d motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sol da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate p dall’imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596
Nel caso in disamina, dal verbale di udienza del 03/11/2023 del giudizio di appel riportate le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha conferma della sentenza di assoluzione appellata dal PG con il rigetto dell’appello, se chiedere in ordine alla concessione del suddetto beneficio.
Ne segue pertanto che, in assenza di una richiesta, che non è stata sollecitata dal sede di conclusioni nel giudizio di appello, il mancato esercizio del potere-dovere del appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazi può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di moti
3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricor al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo e in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 luglio 2024
COGNOME