Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20210 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso (con assorbimento delle altre censure) e conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto;
udito l’AVV_NOTAIO, del foro di Chieti, nell’interesse della parte civile, il comune di COGNOMEMORICE, il quale chiede deposita conclusioni scritte, delle quali chiede l’accoglimento, e nota spece;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, del foro di Pescara, in difesa dell’imputato COGNOME NOME, che chiede l’accoglimento dei motivi di ricorsc;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di L’Aquila, con la pronuncia indicata in epigrafe, rideterminando solo la pena, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME, quale dirigente tecnico dell’«RAGIONE_SOCIALE» di gestione, per quanto rileva nella specie, di un serbatoio di acqua potabile servente la popolazione del Comune di Roccamorice (PE), con riferimento al delitto di cui agli artt. 440 e 452 cod. pen. Trattasi in particolare di cooperazione colposa nell’aver reso, per la mancata predisposizione di idonee misure di sicurezza volte a gestire guasti dei venturimetri, concretamente pericolose le acque potabili di cui al citato serbatoio a causa dello sversamento in esse di mercurio cagionato dalla rottura del relativo venturimetro (con livello d i mercurio, riscontrato all’esito dell’accertamento del 9 aprile 2015, di oltre dieci volte superiore rispetto al valore limite). Ne è conseguita anche la conferma delle statuizioni civili e, in particolare, della condanna al risarcimento dei danni subiti dal citato comune costituitosi parte civile (quantificati in euro 10..000,00).
Avverso la sentenza d’appello, nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Si deducono, con il primo motivo, violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione quanto al ritenuto accertamento dell’elemento oggettivo costituito dall’evento della fattispecie contestata, il pericolo concreto per la salute pubblica. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe sostanzialmente finito per considerare il reato in oggetto quale fattispecie di pericolo presunto, così facendo erronea applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte in materia, avendo ritenuto un ex post quanto emergente dal parere reso 1’11 giugno 2015 dall’RAGIONE_SOCIALE circa l’inquinamento da mercurio, rilasciato, su richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE e in un momento successivo all’accertamento dei fatti del 9 aprile 2015, ancorché evidenziante una «non significatività di rischio per la popolazione interessata dal consumo dell’acqua».
Con il secondo motivo, infine, sostanzialmente si sollecita l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione che, a detta del ricorrente, si sarebbe realizzata (già considerate le intervenute sospensioni) il 12 luglio 2023, quindi successivamente al deposito delle motivazioni della sentenza (pronunciata all’udienza del 22 giugno 2023), dovendosi considerare quale dies a quo del relativo termine il 30 agosto 2014, momento dal quale sarebbe stata accertata l’assenza di controlli dell’impianto.
Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La censura deducente l’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel considerare la fattispecie in oggetto sostanzialmente quale reato di pericolo presunto, avendo ritenuto un ex post quanto emergente dal parere reso dall’RAGIONE_SOCIALE circa l’inquinamento da mercurio in esame, è inammissibili per il mancato sostanziale confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, venendo così meno, in radice, l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).
presente in condutture serventi una fontana pubblica ubicata nel centro urbano, si è realizzato solo previa immediata attivazione per la bonifica dei serbatoi e delle condutture. All’esito delle «misure di risposta» adottate per arginare il realizzatosi pericolo concreto per l’incolumità pubblica, concludono sul punto i giudici di merito con apparato motivazionale coerente e non manifestamente illogico (con il quale non si confronta il ricorrente), 1’11 giugno 2015, è stato reso parere dall’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE che ha escluso la «necessità di ulteriori azioni», con conseguente possibilità di riutilizzo del serbatoio in oggetto.
Il mancato instaurarsi del rapporto processuale, GLYPH in ragione dell’inammissibilità del motivo di ricorso di cui innanzi, preclude la possibilità d rilevare la prescrizione del reato successiva alla delibazione (avvenuta il 22 giugno 2023) della sentenza impugnata (ancorché sollecitata dalla difesa dell’imputato prospettando il decorso del relativo termine, considerate le sospensioni, in data 12 luglio 2023 – come emerge dal ricorso – ovvero in data 26 febbraio 2024 – come sostenuto in sede di discussione orale -).
In conclusione, all’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in . favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186 del 2000), nonché la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, il comune di Roccannorice, che si liquidano in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dalla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, comune di Roccamorice, che liquida in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge.
Così deciso il 13 marzo 2024 onsigli re estensore TARGA_VEICOLO
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