Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44100 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 28/06/1995 a Cetraro avverso l’ordinanza del 25/05/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato, in sede di riesame, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro il 06/04/2023 nei confronti di NOME COGNOME con revoca dell’obbligo di dimora, per la vendita di 5 chili di hashish ad NOME COGNOME.
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Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso, tramite il suo difensore di fiducia, censurando il vizio di motivazione in quanto dalle captazioni ambientali era emersa una mera trattativa non conclusasi, e comunque non risultava la vicinanza del ricorrente alla cosca COGNOME.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata ha basato la gravità indiziaria delle condotte contestate in via provvisoria a NOME COGNOME sull’inequivoco contenuto delle intercettazioni ambientali, riportate testualmente, dalle quali era risultato che il a l. ricorrente avesse proposto al proprio interlocutore, COGNOME la venditela° chili di droga leggera, con indicazione del prezzo, e l’acquirente si fosse accordato per 5 chili prendendone un campione di prova. /2
Il complessivo significato delle conversazioni, dall’inequivoco contenuto, non può essere sminuito dalla prospettazione difensiva alternativa secondo la quale si era trattato di un generico accordo non concluso.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la cessione, la vendita, l’acquisto e la ricezione di sostanze stupefacenti si perfezionano con il solo fatto del consenso sull’oggetto ed eventualmente sul prezzo (nella vendita e nell’acquisto) dell’accordo, non occorrendo l’effettiva consegna della sostanza o l’effettivo pagamento del prezzo pattuito (nella vendita e nell’acquisto).
In questa logica, infatti, la materiale consegna della droga è solo la conseguenza di un accordo già concluso la cui concretizzazione serve, anche sul piano probatorio, a dare definitivo conto sia della concordata attività criminosa, sia dei soggetti che l’hanno posta in essere (Sez. 4, n. 14276 del 02/12/2022, dep. 2023, A., Rv. 284604).
Con motivazione non manifestamente illogica il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato che i dialoghi, valutati complessivamente, dimostravano l’avvenuta consumazione del delitto in quanto l’accordo si era concluso in ordine alla qualità della sostanza, alla quantità, al prezzo, mancando dunque la sola consegna.
Né assume alcuna valenza l’ipotizzata vicinanza di COGNOME alla cosca COGNOME di Cetraro non avendo inciso sulla qualificazione giuridica del fatto.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/11/2024