Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44363 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44363 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza in data 23 novembre 2022, riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Matera che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di omicidio stradale ai danni di COGNOME NOME, il quale viaggiava a bordo della vettura condotta dall’imputato (fatto avvenuto il 16 novembre 2016).
Al predetto imputato era stata contestata una colpa generica e la violazione dell’art.141 CdS poiché alla guida della sua autovettura, nel percorrere la INDIRIZZO Matera INDIRIZZO Grassano, per mera distrazione, aveva perso il controllo del veicolo che urtava contro il guard rail laterale; la cappotta dell’auto veniva così tranciata ed il mezzo terminava la sua corsa in una scarpata adiacente alla strada. A seguito del sinistro COGNOME NOME, seduto al lato passeggero anteriore, veniva ricoverato per politrauma presso l’ospedale di Potenza, ove era deceduto il 26 dicembre 2016.
La Corte territoriale, nel respingere i motivi di gravame, riteneva esaustiva, congrua e rispondente alle risultanze processuali la motivazione della sentenza di prime cure in ordine alle modalità del sinistro; confermava la statuizione del primo giudice sul riconoscimento della sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate a seguito del sinistro e l’intervenuto decesso ed accoglieva il motivo inerente al trattamento sanzionatorio, che rideterminava riducendo la pena ed applicando la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in luogo della revoca.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi.
2.1. Con un primo motivo lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro. La Corte territoriale, da un lato, aveva disatteso la specifica doglianza mossa nell’atto di appello secondo cui, in assenza di una consulenza tecnica ricostruttiva della dinamica del sinistro, il primo giudice aveva erroneamente fondato la prova della penale responsabilità sulla condotta processuale dell’imputato, ritenendo che quest’ultimo, serbando il silenzio, non avesse contribuito a fornire una ricostruzione alternativa dei fatti. Il rigetto del motivo di appel non era stato adeguatamente argomentato, in quanto, da un lato, la valorizzazione del silenzio dell’imputato si risolveva nell’attribuire, inammissibilmente, una inferenza negativa ad una legittima facoltà processuale; dall’altro, proprio sulla base della mancata prospettazione di una ricostruzione alternativa del sinistro, era stato sostanzialmente avallato quanto risultava dai verbali dei Carabinieri, i quali però nulla avevano accertato in ordine alla sussistenza di avarie del veicolo.
2.1. Con un secondo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza del nesso causale anche con riferimento all’accertamento dei profili di colpa specifica. La pronuncia impugnata non aveva svolto
alcuna indagine sotto il profilo della cd ” causalità della colpa”, non compiendo nessun concreto accertamento né sulla idoneità della regola cautelare che si assumeva violata a produrre l’evento né sulla condotta alternativa lecita che l’agente avrebbe dovuto tenere. Nel caso di specie, nessuna condotta negligente era concretamente ipotizzabile, poiché il ricorrente percorreva un tratto di strada rettilineo, con velocità adeguata e, in relazione ai rilievi effettuati, ad una velocità non eccessiva. Non era invece stato effettuato alcun accertamento in ordine al nesso di causalità e all’esclusione di cause sopravvenute che potessero avere cagionato autonomamente l’evento: il ricorrente era stato condannato soltanto sulla base dei rilievi eseguiti dalla polizia giudiziaria, senza alcuna consulenza tecnica ricostruttiva del sinistro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con il primo motivo si contesta l’affermazione di responsabilità, alla quale la Corte territoriale era pervenuta, a dire del ricorrente, valorizzando il fatto che l’imputato si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, non fornendo quindi plausibili spiegazioni in ordine alla causa del sinistro.
Il motivo è privo di pregio. Va innanzi tutto rilevato che la Corte territoriale non assegna alcun valore decisivo alla condotta processuale dell’imputato, formulando invece il giudizio di colpevolezza sulla base del materiale istruttorio raccolto, adeguatamente esaminato e vagliato in ambedue i gradi di giudizio, pervenendo ad una precisa ricostruzione della dinamica del sinistro così come emergente dai verbali di accertamenti urgenti redatti dalla Polizia giudiziaria intervenuta sul luogo: l’imputato, alla guida de mezzo sul quale viaggiava la vittima, percorrendo la SP INDIRIZZO Matera Grassano, era uscito di strada, urtando contro il guard rail laterale, era transitato sotto un tratto di guard rail ch si era sollevato, tanto che il tetto del veicolo veniva tranciato, arrestando la sua corsa nella scarpata sottostante. La strada era rettilinea, la carreggiata regolarmente asfaltata ed in buone condizioni, l’incidente era avvenuto in ora diurna con tempo sereno, non erano stati riscontrati difetti del manto stradale, del guard rail e della vettura condotta dal ricorrente, non erano state rilevate tracce di frenata.
Rileva la sentenza impugnata, con passaggio motivazionale immune da vizi logici ed aderente alle risultanze istruttorie, come dunque l’incidente non possa che essere riconducibile esclusivamente alla condotta di guida dell’odierno imputato, ossia alla perdita di controllo de mezzo, non essendo stata accertato alcun altro elemento che avrebbe potuto causare l’uscita di strada dell’autovettura condotta dal Sigh. Si tratta, come esposto, di una ricostruzione in fatto coerente con le emergenze istruttorie, non sindacabile in sede di legittimità. I motivi proposti tendono infatti sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali qui non consentita. In proposito va sottolineato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito il principio secondo cui “la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione” (in tal senso, tra le tante, sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 -01; sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294 – 01). La Corte di Cassazione deve invero circoscrivere il suo sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente indicati con il ricorso e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989- 01; sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652 01; sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013 , Rv. 256287 – 01). Tenendo conto di tutti i principi testè ricordati, deve dunque rilevarsi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure appena esaminate non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale impugnato, alla quale il ricorrente ha inteso piuttosto sostituire una sua visione alternativa del fatto facendo riferimento all’art. 606 cod.proc.pen., lett. e). E va vieppiù sottolineato che si verte in ipotesi di “doppia confcrme”, ove l’obbligo motivazionale gravante sul giudice di secondo grado è meno stringente, dovendosi fare riferimento ad un complesso motivazionale coerente ed organico, rappresentato da entrambe le sentenze. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3 – Stesse considerazioni si impongono quanto al secondo motivo, specie ove si tenga conto che, accertata incensurabilmente la causa del sinistro quale improvvisa perdita di controllo del mezzo, è del tutto evidente che tale evenienza integra una condotta di guida pericolosa ed imprudente, come ben rilevato nella sentenza di primo grado la quale, come detto, unitamente a quella impugnata forma un unico corpo motivazionale. Va infatti ricordato che l’art. 141 C.d.S., nel regolare la velocità di circolazione deg autoveicoli, stabilisce tra l’altro che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile; inoltre deve regolare la velocità in prossimità delle intersezioni. I giudici di merito hanno
dunque ben individuato la regola cautelare violata, ed hanno attribuito alla predetta violazione determinante efficienza causale, secondo i noti principi della cd ” causalità della colpa”. Pertanto nessuna violazione di legge e difetto di motivazione è dato riscontrare laddove i giudici di merito, nell’affermare la responsabilità dell’imputato, hanno rilevato da parte sua la violazione di ordinarie regole di diligenza e prudenza (colpa generica), nonché di specifiche dispcisizioni del C.d.S. (colpa specifica), e che tale condotta colposa (causalmente efficiente) è stata posta in essere a fronte di un evento prevedibile ed evitabile.
Alla luce delle esposte considerazioni’ il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.