Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2239 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2239 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. /2025
CC – 07/01/2026
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e i ricorsi degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi
uditi i difensori che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 20/08/2025 che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha sostituito al ricorrente la misura della custodia in carcere applicata dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria con quella degli arresti domiciliari, confermando la gravità indiziaria in ordine ai reati di concorso in estorsione pluriaggravata anche dal metodo mafioso e turbativa d’asta sempre aggravata ex art. 416bis .1 cod. pen.
La difesa affida i motivi a due ricorsi.
Ricorso dell’AVV_NOTAIO
3.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 629 cod. pen. in riferimento agli elementi strutturali del reato.
Richiamati i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, anche a S.U. (si richiama l’arresto delle S.U. Annunziata), in ordine alla configurazione dei due eventi sinallagmatici (profitto e corrispondente danno) di contenuto patrimoniale, il motivo si sofferma sull’esatta individuazione, nel caso in esame, dell’ ubi consistam del danno subito dalla pretesa persona offesa del delitto estorsivo, tenuto conto che l’intera vicenda si arresta non solo prima che la licitazione privata si concluda, ma addirittura prima che le ditte potenzialmente interessate ricevevano persino l’invito a partecipare. Tema, dunque, che ancor prima di ridondare sul momento consumativo del reato (questione non ritenuta dirimente ai fini delle ricadute cautelari dal Tribunale), focalizza la questione sul rilievo che debba riconoscersi al momento anticipato dell’aspettativa, da distinguersi dall’obiettivo che la p.o. si prefigge di raggiungere e dal quale deve desistere in ragione della condotta illecita altrui. Da qui l’esigenza, in ossequio ai principi di tassatività e determinatezza che governano il settore penale rispetto a quello civile ed amministrativo, di fissare una nozione di chance in termini di serietà e concretezza e non affidate, sul piano della probabilità di risultato, ad una mera aspettativa di carattere astratto.
Donde l’inconferenza dei due elementi in forza dei quali il Tribunale del riesame aveva individuato tale pregiudizio, quali quello della pluriennale esperienza di collaborazione della RAGIONE_SOCIALE con il comune di Siderno e altri enti locali, nonchØ la circostanza che proprio nella RAGIONE_SOCIALE gli indagati vedevano il principale ostacolo per la vincita della gara. Quanto al primo aspetto si evidenzia trattasi di uno dei prerequisiti per l’invito alla licitazione privata, comune anche alle altre ditte che sarebbero state invitate e non può, dunque, essere in alcun modo correlato logicamente alle aspettative di esito, stante l’assenza di una probabilità di prevalere nella gara. Quanto al secondo, seppur suggestivo, non era idoneo a dimostrare che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse quella piø probabilmente candidata all’aggiudicazione. Peraltro, a confutazione del rilievo del dato citato dal Tribunale operava anche il fatto che gli indagati, nel momento di rivolgersi a quest’ultima impresa per invitarla a desistere, si erano già occupati, secondo la ricostruzione accusatoria, di scoraggiare la partecipazione di altra potenziale partecipante. NØ assumeva altrettanto conferente rilievo che i RAGIONE_SOCIALE si fossero poi ritirati dalla gara, aspetto che ridondava, semmai, sulla consumazione della turbativa d’asta.
3.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 353 cod. pen. in riferimento alla configurazione degli elementi strutturali del reato.
Qui la cesura investe la pregnanza contenutista della piattaforma indiziaria e, in particolare, della captazione ambientale del 1° giugno 2023 (conversazione tra COGNOME NOME e COGNOME NOME), da cui il Tribunale avrebbe dovuto ricavare che l’asta era già
turbata in conseguenza dell’accordo illecito intervenuto tra la RAGIONE_SOCIALE e il pubblico funzionario competente ad indire la gara.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante speciale del metodo mafioso (rispetto agli arresti di legittimità che la difesa aveva citato nella richiesta di riesame e che richiama nel ricorso, anche sotto il profilo della mancata risposta alle specifiche censure avanzate dalla difesa) che il Tribunale aveva fondato sulla provenienza della minaccia da una consorteria di stampo mafioso.
A nulla valeva il riferimento al metus in cui sarebbe versata la p.o., trattandosi di conseguenza propria del delitto estorsivo, dovendo la circostanza collegarsi alle modalità dell’azione, tali da incutere alla vittima il timore del coinvolgimento di un gruppo criminale non solo del soggetto agente uti singulo , ma occorrendo il necessario collegamento, a livello rappresentativo, dell’avocazione di un gruppo criminale. Del resto, era la stessa ordinanza impugnata a dare conto che di metodo mafioso non vi era traccia, posto che agganciava la qualità mafiosa dell’azione non al fatto che uno o alcuni degli attori di quel metodo abbiano concretamente fatto uso ( non emerge dagli atti che i due avessero riferito detta carcerazione a delitti di ‘ndrangheta ), ma all’assunto che Siderno era stata in passato teatro di sanguinose faide, conclamandosi a sede di un locale malavitoso pericolosissimo cui sarebbero affiliati tutti i soggetti di peso criminale. Non dalle parole o dai gesti occorsi nella tavola rotonda la p.o. avrebbe, dunque, ripetuto quel collegamento dell’atto con la criminalità che qualifica necessariamente l’aggravante. Fare riferimento alla circostanza che ogni crimine in qualche modo collegabile a Siderno debba intendersi come di stampo mafioso finiva per escludere l’aggravante in discorso poichØ, se anche in tal senso la p.o si sarebbe intesa, di ciò non potrebbe farsi carico agli autori del delitto e tanto a prescindere dalla valenza congetturale di tale assunto, riconducibile ad una scorciatoia probatoria del tutto inefficace, posto che anche il mafioso può commettere reati non aggravati ex art. 416bis .1 cod. pen. Insomma, un percorso argomentativo che finiva per porre sulle spalle degli indagati gli effetti nefasti di un aggravamento in nessun modo dipendente dalla loro condotta.
Infine, posto che il ricorrente era estraneo a detta evocazione intimidatoria, il Tribunale avrebbe dovuto scrutinarne quanto meno la conoscenza, non risultando pertinente il richiamo alla natura oggettiva della circostanza. Un’aggravante, insomma, che non viene contestata sulla base di un agire espresso, come tale riconoscibile anche dal correo, quanto, invece, sulla base della percezione che del fatto ha avuto la p.o.
Ricorso dell’AVV_NOTAIO
4.1. Vedi sub primo motivo del codifensore in quanto comune.
4.2. Vedi sub terzo motivo del codifensore in quanto comune, col rilievo dell’omessa motivazione in ordine ai rilievi svolti dalla difesa sul tema con la memoria difensiva depositata in sede di riesame.
Con requisitoria-memoria del 09/12/2025, il sostituto COGNOME.COGNOME ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno rigettati.
Il primo motivo non Ł fondato.
Anzitutto vanno disattese le censure svolte dalla difesa in punto di esclusione del delitto estorsivo sul rilievo che non si sarebbe al cospetto di una perdita di chance
patrimonialmente rilevante tenuto conto che, al momento della minaccia, seppur bandita la procedura di gara, non erano ancora stati inviati alle ditte gli inviti ad offrire. Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, dalla lettura del provvedimento impugnato, risulta che la RAGIONE_SOCIALE destinataria delle minacce, in ragione dalla pluriennale collaborazione con la stazione appaltante (il comune di Siderno), sarebbe rientrata nella pletora delle imprese destinatarie dell’invito a partecipare alla procedura negoziata, per come poi confermato dalla circostanza che, successivamente, fu destinataria dell’invito a presentare offerte (v. pagg. 9 e 10; v. anche dichiarazioni del p.u. titolare del procedimento di gara ove specifica che all’inserimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al pari di altra impresa, ‘si giunse in ragione della pregressa conoscenza lavorativa in quanto avevano partecipato ad altre procedura di gare pubbliche, iscritte alla white list, ed avevano effettuato lavori con buoni risultati’); risulta, altresì, che si trattasse di RAGIONE_SOCIALE che, in ragione dei pregressi affidamenti nel settore (tanto che, in quel periodo si precisa essere stata affidataria di altra pubblica commessa nel comune di Caulonia), avesse seria e consistente probabilità di conseguire l’affidamento dell’appalto, ciò anche in conseguenza del fatto che molto ristretto era l’ambito dei soggetti iscritti che avevano la specifica competenza a svolgere i lavori oggetto della procedura di affidamento. Del resto, tale concreta probabilità risulta logicamente avvalorata – e sul punto non affatto illogico Ł l’argomento speso dal Tribunale del riesame – anche dal fatto che gli stessi indagati vedevano e individuavano (anche) nella RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE il maggior ostacolo all’affidamento dei lavori all’impresa del concorrente coindagato COGNOME.
Dunque, correttamente il Tribunale del riesame ha individuato il pregiudizio che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto subire dall’allontanamento dalla gara nell’indebolimento della sua posizione di mercato, anche con riguardo all’affidabilità patrimoniale e finanziaria che ne consegue, essendo fatto notorio che proprio l’affidamento di commesse pubbliche sostanzia il primo elemento di crescita dell’impresa, implementando la sua credibilità economica in termini di accesso al credito bancario. AllorchØ, infatti, un’impresa abbia acquisito nell’ambito di una specifica fetta di mercato una posizione di rilievo, la condotta volta a determinarne una coattiva fuoriuscita risulta già di per sØ lesiva della libertà negoziale e del diritto di esercitare la concorrenza, unitamente al pregiudizio, già menzionato, di ricadute negative sul piano dell’immagine che trae origine dall’essere stabilmente rientrata nella cerchia delle ditte usualmente destinatarie di inviti a partecipare a certe commesse pubbliche. E tale profilo assume particolare rilievo proprio nell’ambito degli affidamenti – in cui rientra il caso in esame – della procedura di tipo negoziato improntata, seppur nella sua natura semplificata, ai principi cardine del risultato, della fiducia e di accesso al mercato che debbono guidare la scelta della stazione appaltante. Fuoriuscire dalla fetta di mercato in cui l’operatore economico era rientrato e che gli era valsa l’iscrizione all’elenco degli O.E. (operatori economici) del territorio in possesso dell’attestazione SOA, proprio in ragione delle pregresse partecipazioni agli inviti ricevuti, significa perdere, al di là dell’aggiudicazione, quella ‘ fiduciam ‘ che l’impresa aveva nel tempo acquisito consolidandosi quale soggetto usualmente destinatario degli inviti a partecipare alle procedure di appalto in forma semplificata. E non Ł chi non veda che una RAGIONE_SOCIALE costretta a rifiutare gli inviti finisce per porsi ai margini del settore di competenza, perdendo la qualità di operatore da invitare al confronto competitivo.
NØ la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE della p.o. non avrebbe di certo vinto la gara – in quanto aperta ad altre ditte pure egualmente titolate – determina il venir meno del pregiudizio economicamente apprezzabile che può farsi conseguire, in termini di chance , alla violazione di un diritto non ancora acquisito nel patrimonio del soggetto, ma potenzialmente
raggiungibile con elevato grado di probabilità, la cui misura non va ricercata in formule percentuali di carattere generale, ma rimessa alla valutazione del giudice del merito sulla scorta degli elementi di fatto passati in rassegna nella fattispecie concreta. Del resto, sono proprio le modalità che regolano la procedura semplificata – in cui assume rilievo anche il criterio rotatorio tra le ditte qualificate e invitate – ad avallare tale conclusione, in quanto il fatto di raccogliere l’invito non Ł affatto neutro per come sostiene la difesa, ma consente alla RAGIONE_SOCIALE in quel frangente esclusa di rivendicare una posizione di maggior credito in una successiva procedura di affidamento.
Questa Corte, in tema di concorsi pubblici, ha affermato che integrano l’abuso costrittivo del delitto di concussione le pressioni esercitate da un docente universitario su un candidato al concorso di ricercatore perchØ si ritiri dalla prova – allo scopo di favorire altro candidato, con minor punteggio per titoli e pubblicazioni – quando alla persona offesa non sia prospettato alcun vantaggio indebito, ma solo pregiudizi per la sua carriera accademica, a nulla rilevando, al riguardo, l’alea della attribuzione del posto messo a concorso, atteso che la vittima Ł stata comunque privata di una significativa “GLYPH chance ” di conseguirlo (Sez. 6, n. 5057 del 03/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280708 – 02).
Del resto, che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe ricevuto l’invito a partecipare non costituisce affatto una mera eventualità perchØ, per come ricostruito dai giudici della cautela, essa già rientrava nell’ambito delle imprese che, in quel settore, si era dimostrate affidabili per l’ente territoriale, per come poi confermato dal fatto che di lì a poco riceverà l’invito a partecipare. Inoltre, pure privo di decisivo rilievo ai fini che qui interessano Ł che gli inviti a partecipare non fossero stati già inviati al momento in cui venne rivolta la minaccia, in quanto allorchØ la p.o. venne convocata al cospetto dei coindagati (il 14 marzo 2023), la procedura di gara era stata già formalizzata all’interno dell’ente pubblico (la proposta che dà avvio al procedimento reca il numero di registro 1544 del 30 dicembre 2022), con l’individuazione, per come anche riferito dal p.u., dell’oggetto dell’intervento.
Nessuno scostamento di registra, dunque, dal principio affermato dalle S.U. di questa Corte secondo cui, in tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto, rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale S.U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656 – 01).
NØ vale, ai fini dell’esclusione del delitto di estorsione, il fatto che ci si troverebbe al cospetto di una perdita di chances illecita, in quanto l’aggiudicazione sarebbe stata per la RAGIONE_SOCIALE la conseguenza di un patto corruttivo stipulato col pubblico funzionario competente a gestire la gara. Ciò che rileva, infatti, Ł che la condotta minacciosa fosse volta a perseguire un profitto ingiusto, inteso quale vantaggio che non deriva da alcuna pretesa giuridicamente tutelata, non eliso dall’eventuale pregressa illecita pattuizione tra il p.u. e il privato. La non meritevolezza delle ragioni dell’estorto non sposta alcunchØ in ordine alla condotta di colui che realizza la minaccia, in quanto la pretesa di quest’ultimo Ł sfornita di qualsiasi copertura giuridica. Parimenti, l’asserita esistenza di un accordo corruttivo non sterilizza neppure il profilo del danno, in quanto il potenziale contraente subisce la violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto piø opportuno. Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha sempre escluso qualsiasi incidenza sull’ingiustizia del profitto con altrui danno nell’ipotesi in cui la violenza o la minaccia origini da causa illecita attribuibile alla persona offesa che a quel comportamento abbia dato causa (S.U., n. 962 del 17/12/2003, dep. 2004, COGNOME,
Rv. 226489 – 01).
Di conseguenza, anche laddove la condotta contestata fosse stata esitata a seguito di una vicenda già ‘inquinata’, ciò non escluderebbe la valenza estorsiva della minaccia volta a far desistere l’impresa dalla partecipazione all’imminente procedura di gara. E tanto a prescindere dalla valenza di merito del presupposto di fatto da cui origine tale prospettazione, riferibile, per come in premessa menzionato, al contenuto di un’intercettazione ambientale captata dopo che agli indagati era noto lo svolgimento delle indagini e ad un quadro indiziario di riferimento che, in ragione anche delle fonti dichiarative acquisite, non si presta ad una valutazione a ‘rime obbligate’ nel senso prospettato dalla difesa.
Infondato Ł il motivo di ricorso nella parte in cui si esclude la turbata libertà degli incanti sul rilievo che la gara fosse già turbata in conseguenza dell’accordo corruttivo già raggiunto tra la RAGIONE_SOCIALE e il p.u. titolare del potere di aggiudicazione al momento in cui sarebbe stata rivolta dal ricorrente e dai suoi accoliti la minaccia estorsiva. Non solo si tratta di un accadimento che Ł stato escluso dall’ordinanza impugnata alla stregua delle complessiva ricostruzione della vicenda per come originata dalla la denuncia sporta dal COGNOME, sulla cui attendibilità l’ordinanza impugnata si Ł sufficientemente soffermata, ma involge anche il risultato della prova, ridondando in censure di fatto non scrutinabili in sede di legittimità. A ciò va anche aggiunto che il Tribunale del riesame, nell’ambito della ricostruzione complessiva della vicenda, dà atto che l’azione intimidatoria volta ad avvantaggiare la posizione della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE si era già spiegata anche nei confronti di altre ditte concorrenti con quella del COGNOME che sarebbero state invitate a partecipare alla procedura di evidenza pubblica. Con la conseguenza che la condotta di turbativa aveva assunto anche una direzione finalistica piø ampia e non soltanto limitata a quell’impresa che si sostiene avere intavolato un rapporto illecito con il p.u. Peraltro, l’intimidazione svolta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risulta avere ‘sterilizzato’ la asserita valenza causale di tale accordo ai fini della regolarità della gara, per come si ricava anche dal fatto che l’impresa si Ł poi ritirata, comportamento recessivo che i giudici della cautela hanno motivatamente ricondotto proprio alle minacce ricevute e non alla prospettazione, ritenuta di ‘comodo’, che l’impresa era impegnata nell’esecuzione di altro lavoro in favore di diversa stazione appaltante.
Infondato Ł anche il motivo con cui si deduce l’insussistenza dell’aggravante, censurandosi la logicità della motivazione in forza della quale il Tribunale Ł pervenuto al suo riconoscimento. Se può, infatti, concordarsi con la difesa che la portata di maggior disvalore della circostanza debba essere anzitutto ricercata sul piano modale della condotta, resta il dato, significativo sul piano della gravità indiziaria, che i giudici della cautela hanno descritto una situazione di fatto che non rende manifestamente illogico l’aver ricondotto l’evocazione da parte di uno degli astanti alla riunione intimidatoria – di essere gravato da lunga carcerazione alla forza di intimidazione propria dei consessi di stampo mafioso notoriamente presenti sul quel territorio. A conferma di ciò depongono le modalità di convocazione della p.o., la quale viene portata al cospetto di piø soggetti, tra i quali non solo il COGNOME che Ł l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE a cui vantaggio sarebbe stata rivolta l’estorsione e l’COGNOME quale soggetto che ha organizzato la riunione e si Ł in attivato affinchØ fosse presente COGNOME NOME destinatario delle minacce, ma anche di COGNOME, indicato come colui che aveva contattato COGNOME perchØ intervenisse sui RAGIONE_SOCIALE in favore del COGNOME, NOMENOME definito ‘dipendente e fiero scudiero del padrone di casa’ (v. sub 3.1 non risultando l’ordinanza
impugnata recare i numeri di pagina) e altro soggetto rimasto non identificato che si vantava di avere fatto anni di carcere. Insomma, una pletora di persone che rende la minaccia cui concorrono gli astanti dotata di una maggior forza intimidatoria che non si esaurisce nell’aggravante, pure contestata, del numero di persone ma financo espressiva di consolidati metodi mafiosi, in cui l’evocazione della lunga carcerazione subita – che semanticamente rimanda a condanne per gravi reati – serve a rendere quella minaccia riconducibile al contesto ambientale che inquina le regole della libera concorrenza nel settore delle commesse pubbliche, per come acclarato dal Tribunale mediante il richiamo ai plurimi procedimenti penali in materia di criminalità organizzata in quel contesto territoriale svoltisi. Se questo Ł, dunque, il dato di fatto, la susseguente percezione di un’intimidazione di tal genere ad opera della p.o. – la quale allorchØ viene sentita nega pure l’evidenza di conoscere l’COGNOME – concorre ad avvalorare la conclusione raggiunta dai giudici della cautela. E a tale profilo di disvalore non può dirsi estraneo il ricorrente, essendo colui in favore del quale la riunione Ł stata organizzata e si Ł decisamente attivato, tramite i suoi accoliti, affinchØ pervenisse de visu alla p.o. un messaggio intimidatorio di tal fatta.
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, li 07 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME