Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41379 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 41379 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato a San AVV_NOTAIO Vesuviano il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Ottaviano il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Ottaviano il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 26/11/2021 dalla Corte d’Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo Q) nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; di annullare la sentenza impugnata in relazione all’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen., contestata al capo P) nei confronti di NOME COGNOME e in relazione all’aumento di pena irrogato a NOME COGNOME a titolo di continuazione per il reato di cui al capo Q); ha chiesto di rigettare nel resto i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
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n
uditi l’AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, e quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, il rigetto degli stessi, depositando conclusioni e nota spese; l’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile Comune di Ottaviano, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni e nota spese;
uditi gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME; gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME; gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME; gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME, i quali hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 novembre 2021 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa 1’8 maggio 2017 dal Tribunale di Noia:
ha assolto NOME COGNOME dal reato ascrittogli al capo 33) della rubrica accusatoria, per non aver commesso il fatto; ha dichiarato non doversi procedere nei riguardi dello stesso imputato in relazione al reato di cui al capo KK), perché estinto per prescrizione; ha revocato le sanzioni accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni 10; ha revocato la confisca disposta nei confronti del medesimo imputato;
esclusa la circostanza aggravante prevista dall’art. 7 L. n. 203/91, in relazione ad entrambi i reati indicati ai capi X) e Y) dell’imputazione, ha ridotto la pena e la durata delle sanzioni accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, inflitte a NOME COGNOME; ha revocato nei confronti del medesimo imputato la sanzione dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena; ha convertito la sanzione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata all’imputato, in quella dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici; ha revocato la confisca disposta con la sentenza appellata;
derubricato ai sensi degli artt. 56, 629, secondo comma, cod. pen. e degli artt. 628, secondo comma, n. 3, cod. pen. e 7 L. n. 203/91 il reato di cui al capo R) dell’imputazione, ha ridotto ad anni 12 e mesi 8 di reclusione la pena irrogata a NOME COGNOME;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato a lui attribuito al capo KK) dell’imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione, e, risolta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, ha ridotto la pena, inflitta per il reato di cui al capo JJ) dell’imputazione, e la durata delle sanzioni accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa; ha revocato nei confronti del medesimo imputato la sanzione accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici; ha confermato nel resto l’appellata sentenza;
ha condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali anche del grado di appello; ha condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in solido fra loro alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, liquidate come da dispositivo.
Gli odierni ricorrenti, in relazione ai quali all’udienza dell’il luglio 2023 stata disposta la separazione rispetto agli altri, le cui posizioni sono state definite con sentenza, sono stati condannati:
NOME COGNOME per i delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo A), di turbata libertà degli incanti e tentata estorsione aggravata ai danni della famiglia COGNOME (capo R);
NOME COGNOME e NOME COGNOME per i delitti di turbata libertà degli incanti ed estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo Q).
NOME COGNOME per i delitti di turbata libertà degli incanti ed estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo Q), di estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME (in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, il cui ricorso è stato definito con sentenza pronunciata da questa Sezione 1’11 luglio 2023) (capo C), di usura aggravata ai danni di NOME COGNOME (capo P).
In particolare, secondo la conforme ricostruzione di entrambe le sentenze del merito era risultato provato l’inserimento stabile ed organico di NOME COGNOME nell’associazione camorristica denominata RAGIONE_SOCIALE. L’imputato, inoltre, è stato condannato per avere con NOME COGNOME intimato ai componenti della famiglia COGNOME di non partecipare all’asta relativa al suo immobile, così ottenendo che gli stessi COGNOME, e NOME COGNOME in particolare,
presentassero offerte di acquisto solo per il lotto numero 3 nella disponibilità di NOME COGNOME e non per il lotto numero 4, così procurandosi l’ingiusto profitto conseguente alla mancata presentazione di offerte per quest’ultimo lotto, con correlativo danno per la famiglia COGNOME, e turbando altresì la regolarità delle aste relative ai beni suindicati.
Si è ritenuto accertato, poi, che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, mediante minacce e violenze, avevano impedito a due imprenditori NOME COGNOME e NOME COGNOME – aggiudicatari provvisori di un immobile di proprietà di una società, facente capo a NOME COGNOME, nelle more sottoposta a fallimento – di partecipare all’udienza fissata dopo l’offerta in aumento del sesto, presentata da NOME COGNOME, figlia del ricorrente COGNOME.
E’ stato anche accertato che NOME COGNOME aveva commesso una estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME, in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, e aveva commesso un’usura aggravata ai danni di NOME COGNOME.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.
Il difensore di NOME COGNOME ha dedotto i seguenti motivi:
4.1. violazione di legge, nullità della motivazione nonché travisamento del fatto e della prova circa la partecipazione di NOME COGNOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, descritto al capo A) della rubrica;
4.2. violazione di legge e nullità della motivazione nonché travisamento del fatto in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
4.3. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME con riferimento agli artt. 64, 210, comma 6, 191 cod. proc. pen., art. 16 -quater, terzo comma, D.L. n. 8/1991 e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.
4.4. inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione della vicenda di cui al capo R) dell’imputazione;
4.5. erronea applicazione della legge e vizi della motivazione sulla pena.
Il difensore di NOME COGNOME ha dedotto i seguenti motivi
5.1. violazione di legge e difetto di motivazione, per non avere la Corte d’appello dato risposta ai rilievi difensivi;
5.2. inosservanza di legge e mancanza di motivazione con riferimento al requisito del danno, richiesto per il reato di estorsione, atteso che la Corte di appello avrebbe concretizzato il danno nella perdita di chance, trascurando, però, che, nel caso in esame, si sarebbe trattato della partecipazione ad un incanto a seguito di aumento del sesto a condizioni diverse e più onerose per tutti i partecipanti, così che non potrebbe ritenersi che gli aggiudicatari provvisori COGNOME e COGNOME fossero titolari di un diritto patrimoniale sub condicione, come ritenuto dall’accusa e dal giudice di appello. Alla luce dell’esigenza di promuovere un’interpretazione tassativizzante del requisito del danno, in linea con la dimensione necessariamente offensiva dell’illecito penale, che impone di respingere interpretazioni non coerenti col senso espresso dalla lettera della legge, sarebbe da rivedere – anche eventualmente con la rimessione della questione alle Sezioni unite – la giurisprudenza di legittimità, secondo cui nella nozione di danno, nel reato di estorsione, rientra qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull’assetto economico di un soggetto, compresa la delusione di aspettative e chance future di arricchimento o di consolidamento dei propri interessi;
5.2.1. inosservanza della legge e difetto di motivazione con riguardo al coefficiente psichico del concorso criminoso nel reato di estorsione;
5.3. inosservanza di legge nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa;
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati depositati motivi nuovi, con cui sono stati dedotti violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al concetto di danno del reato di estorsione. Si è affermato che, anche se si volesse ritenere legittima la configurazione del delitto di estorsione qualora il danno sia unicamente la perdita di chance, sarebbe pur sempre necessario dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra il danno subito ingiustamente e la perdita delle possibilità di incremento economico patrimoniali, che sono derivate. Sarebbe indispensabile che si dimostri che la condotta del soggetto agente abbia causato a quello passivo l’impossibilità di conseguire un vantaggio patrimoniale, che, viceversa, con forte probabilità statistica avrebbe conseguito, se avesse partecipato all’asta. Nel caso in esame, mancherebbe la prova sia di una concreta diminuzione patrimoniale sia dell’esistenza di una forte probabilità statistica che le persone offese si potessero aggiudicare i beni, se avessero partecipato all’asta. Del resto, il Tribunale del riesame aveva evidenziato che la condotta, contestata agli indagati, aveva avuto inizio nel maggio del 2009, ossia, successivamente alla revoca dell’aggiudicazione e al ritiro dei titoli,
precedentemente presentati da COGNOME e COGNOME a garanzia della prima offerta. Con la revoca dell’aggiudicazione le persone offese erano divenute titolari di un mero diritto di partecipazione alla gara, la cui compressione, pure nelle forme della violenza o della minaccia, determinava unicamente l’integrazione degli elementi tipici del delitto di cui all’art. 353 cod. pen., non essendosi verificata alcuna lesione dei diritti patrimoniali delle vittime.
7.11 difensore di NOME COGNOME ha dedotto i seguenti motivi:
7.1. violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata per erronea applicazione del principio del “cui prodest”, applicato nonostante fosse stato accertato l’interesse anche del coimputato NOME COGNOME e in difetto di altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante;
7.2. travisamento della prova per aver la Corte territoriale ritenuto di assoluto valore probatorio la piena confessione resa dall’imputato nell’interrogatorio;
7.3. erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta inattendibilità del dichiarato delle persone offese;
7.4. erronea applicazione della legge e difetto di motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 416-13/5.1 cod. pen.;
7.5. violazione di legge sulle attenuanti generiche;
7.6. mancanza assoluta di motivazione sul motivo di appello sulla confisca di beni non più in vinculis.
Il difensore di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO) ha dedotto i seguenti motivi:
8.1. violazione degli artt. 267, 268, 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
sulla utilizzabilità delle intercettazioni;
8.2. violazione degli artt. 110, 629, 116, 393 cod. pen. ed omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva di qualificare i fatti ex art. 393 cod. pen.;
8.3. violazione degli artt. 76, 78, 79, 538 cod. proc. pen. con riferimento al disposto risarcimento in favore della persona offesa dal reato di cui al capo C);
8.4. violazione degli artt. 110 e 644 cod. pen., nonché motivazione illogica sulla ritenuta responsabilità del reato di usura;
8.5. violazione degli artt. 353 e 629 cod. pen. e motivazione illogica: la Corte di appello avrebbe travisato la prova, non rinvenendosi dagli atti che l’imputato con NOME COGNOME aveva bloccato le persone offese, al fine di impedire la partecipazione all’udienza a seguito dell’offerta in aumento. Peraltro,
difetterebbe un atto di disposizione patrimoniale, con conseguente non configurabilità del delitto di estorsione;
8.6. violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. per i capi C), P) e Q), nonché motivazione illogica sulla aggravante dell’agevolazione mafiosa;
8.7. violazione degli artt. 12 sexies L. n. 392/1995 e 240 bis cod. pen. nonché motivazione omessa sulla confisca;
9. Il difensore di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO) ha dedotto i seguenti motivi:
9.1. mancanza di motivazione ovvero motivazione apparente in relazione alle censure, formulate con l’atto di appello, sul ritenuto concorso dell’imputato nell’estorsione ai danni di NOME COGNOME (capo C);
9.1.1. manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla realizzazione di un consapevole contributo causale del COGNOME nella realizzazione dell’estorsione;
9.1.2. erronea applicazione delle norme nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al ritenuto concorso dell’imputato;
9.2. erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove si è ritenuto di qualificare le condotte, oggetto di contestazione al capo C), come estorsive anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
9.3. violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata con riguardo al reato di cui al capo C);
9.4. mancanza di motivazione o motivazione apparente, nonché violazione di legge in ordine ai motivi di appello relativi all’affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo P);
9.5. mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge rispetto agli specifici motivi di gravame con cui era stata sollecitata l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nella sua duplice accezione quanto al reato di cui al capo P);
9.6. riguardo al reato di cui al capo Q), mancanza di motivazione ovvero motivazione apparente in relazione ai motivi di appello concernenti l’affermazione della responsabilità dell’imputato per tale reato;
9.7. erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione per essere state ritenute integrate entrambe le ipotesi di reato di cui agli artt. 353 e 629 cod. pen. in luogo della sola ipotesi della turbata libertà degli incanti. Entrambi i giudici del merito hanno ritenuto sussistente il danno per la perdita di chance, connessa all’omessa presentazione di eventuali offerte. Tale approdo,
però, secondo il ricorrente, stravolge la natura della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 629 cod. pen., che rientra nel perimetro delle fattispecie ad evento naturalistico, determinandone uno scivolamento verso una qualificazione sostanziale di reato di pericolo concreto attraverso la proiezione in sede penalistica di una visione del danno prettamente civilistica. In sede penalistica, invece, il danno consiste nella perdita di un elemento di ricchezza del portafoglio patrimoniale in favore di quello del soggetto agente o del beneficiario della condotta; viceversa, il fondamento della pretesa risarcitoria, esercitabile in sede civile, è collegato al danno economico, derivante dalla perdita di una mera occasione che, in via più o meno statisticamente probabile, avrebbe potuto determinare un accrescimento del patrimonio. Laddove si facesse rientrare nella tutela penale, apprestata dal delitto di estorsione, questa accezione più estesa del concetto di danno rispetto a quella convenzionalmente riconosciuta, si andrebbero a tutelare situazioni in cui si è verificata non una concreta deminutio patrimonii ma la compressione di una mera aspettativa, che solo da un punto di vista statistico avrebbe potuto determinare un accrescimento patrimoniale. Ricondurre la mera perdita di un’occasione a partecipare a un’asta nel perimetro di offensività della fattispecie tipica determinerebbe la frustrazione della ratio della norma, perché verrebbe ad essere punito con un trattamento sanzionatorio il mero pericolo concreto che l’azione possa aver interrotto una concatenazione di eventi, all’esito dei quali il soggetto, che ha subito il comportamento ostruzionistico, avrebbe potuto conseguire un arricchimento patrimoniale. Correttamente, invece, il Tribunale del riesame, con l’ordinanza dell’8 gennaio 2013, aveva annullato la misura cautelare per questi fatti, affermando proprio la carenza del requisito del danno patrimoniale, mancando la prova di una concreta diminuzione patrimoniale e di una forte probabilità statistica che COGNOME e COGNOME potessero aggiudicarsi i beni, se avessero partecipato all’asta, dopo l’aumento del sesto effettuato da NOME COGNOME. A prescindere dalla correttezza di una interpretazione estensiva del concetto di danno patrimoniale, la Corte di appello non avrebbe considerato che COGNOME e COGNOME avevano ritirato i titoli e non avevano, nelle more tra il ritiro della cauzione e la dat dell’udienza, predisposto alcun atto funzionale alla partecipazione della gara o idoneo, comunque, a determinare condizioni di forte probabilità statistica di aggiudicarsi il complesso immobiliare, oggetto dell’incanto. La condotta, contestata all’imputato, avrebbe avuto inizio nel maggio del 2009 e, quindi, successivamente alla revoca dell’aggiudicazione e al ritiro dei titoli, come sottolineato dal Tribunale del riesame e come emerge dalle conversazioni n. 1346 e 1348 del 18 maggio 2009, cioè del giorno prima della celebrazione dell’udienza, da cui si evincerebbe che COGNOME e COGNOME non avevano Corte di Cassazione – copia non ufficiale
interesse a partecipare alla gara. Tale profilo non risulterebbe in alcun modo evaso ai fini della configurabilità giuridica della fattispecie, quando, viceversa, avrebbe dovuto costituire momento qualificante la decisione per sostenere la violazione dell’elemento integrante il delitto di estorsione rispetto a quello di turbata libertà degli incanti. La mancata individuazione di elementi attestanti il concreto e non solo astratto interesse alla partecipazione all’asta da parte delle persone offese impatterebbe sull’erronea applicazione della legge e non sarebbe in linea nemmeno con gli indirizzi giurisprudenziali che conferiscono valore alla. perdita di chance;
9.8. violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento ai reati di cui al capo Q) della rubrica;
9.9. violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche;
9.10. vizi della motivazione in relazione alla disposta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, proposti dagli imputati indicati in epigrafe, devono essere rimessi alle Sezioni unite penali di questa Corte, stante la ravvisata necessità di definire due questioni: l’una, concernente la configurabilità, oltre al reato di cui all’art. 353 cod. pen., del reato di cui all’art. 629 cod. pen. nella condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private; l’altra, strettamente connessa alla prima, relativa al se nella nozione di danno patrimoniale di cui all’art. 629 cod. pen. rientri anche la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico.
La necessità di rimettere la definizione delle anzidette questioni al magistero delle Sezioni unite è legata, principalmente, alla necessità di definire la nozione di perdita di chance, in relazione alla quale si registrano orientamenti contrastanti, con conseguenti ripercussioni sulla sussistenza o meno di un danno rilevante ai sensi dell’art. 629 cod. pen. e, quindi, sulla configurabilità del concorso del delitto di estorsione con quello di turbata libertà degli incanti, nell’ipotesi di allontanamento, con violenza o minaccia, di offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private.
La definizione del concetto di perdita di chance sollecitata anche dalle difese dei ricorrenti, che hanno sollevato censure avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che i fatti, accertati con riguardo alle imputazioni di cui ai capi Q) e R) della rubrica accusatoria, integrassero, oltre al reato di turbata libertà degli incanti, quello di estorsione – consentirebbe di dirimere il
contrasto esistente riguardo a una categoria, per l’appunto la perdita di chance, che, elaborata da tempo dalla dottrina francese e dalle Corti d’oltralpe, solo recentemente è stata esplorata nel nostro sistema giuridico, specie da parte del giudice civile e di quello amministrativo, e presenta contorni non ancora ben definiti.
La risoluzione del contrasto eliminerebbe fattori di imprevedibilità circa l’ambito applicativo delle due richiamate fattispecie di reato e ingiustificate, casuali, disparità di trattamento, contrastanti con il principio della certezza del diritto (o “legai certainty” o “sécurité juridique”), riaffermato reiteratamente dalla Corte europea dei diritti dell’uomo quale valore fondamentale, benché non espressamente codificato, inteso innanzitutto come esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di affidamento del pubblico nella giustizia (Corte eur. dir. uomo, II Sez., 9 febbraio 2016).
Allo scopo di evitare, quindi, un contrasto giurisprudenziale, si ritiene necessario sottoporre le questioni, formulate da questa Sezione, alla massima espressione nomofilattica dell’organo preposto, ai sensi dell’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario, all’uniforme interpretazione della legge e all’uniformità del diritto oggettivo.
La rilevanza delle questioni nel presente giudizio è data dal fatto che NOME COGNOME è stato condannato, oltre che per il delitto di cui all’art. 416bis cod. pen., per quelli di turbata libertà degli incanti e di tentata estorsione aggravata ai danni della famiglia COGNOME (capo R); NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati condannati, oltre che per altri reati, per i delitti di turbata libertà degli incanti ed estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo Q).
In relazione ad entrambe le fattispecie, descritte ai capi R) e Q), la Corte territoriale ha rimarcato che, oltre ad essere stata turbata la regolarità della gara, si era verificata la perdita della chance delle persone offese ad aggiudicarsi gli immobili, oggetto delle procedure esecutive.
Nello specifico, quanto alla vicenda di cui al capo R), la Corte napoletana ha affermato che era stato intimato ai componenti della famiglia COGNOME, nel mentre stavano visionando la casa di NOME COGNOME, di non partecipare all’asta relativa a tale immobile, «così ottenendo che gli stessi COGNOME, e NOME COGNOME in particolare, presentassero offerte di acquisto solo per il lotto numero 3 nella disponibilità di COGNOME NOME e non per il lotto numero 4, procurandosi così l’ingiusto profitto conseguente alla mancata presentazione di offerte per il lotto numero 4 con correlativo danno per la famiglia COGNOME, con tale condotta turbando altresì la regolarità delle aste relative ai beni suindicati».
Riguardo alla vicenda di cui al capo Q), la Corte di appello ha osservato che era stata «coartata (persino fisicamente) la volontà di COGNOME e COGNOME, al fine di non farli partecipare all’incanto dei beni sta ggiti, con conseguente frustrazione delle aspettative e perdite di chance». A tale epilogo la menzionata Corte, al pari del COGNOME di primo grado, è pervenuta essendo risultato che, nell’ambito della procedura esecutiva avente ad oggetto l’immobile di proprietà della fallita RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO aveva depositato un’istanza di partecipazione per l’asta del 27. gennaio 2009, con allegata la procura speciale, sottoscritta da NOME COGNOME, quale amministratore unico e legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, e da NOME COGNOME, quale amministratore unico e legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE Il 27 gennaio 2009 era stata depositata anche un’altra istanza di partecipazione all’asta, sempre per persona da nominare, da parte dell’AVV_NOTAIO, che aveva delegato a partecipare all’asta l’AVV_NOTAIO. Quest’ultimo e l’AVV_NOTAIO avevano effettivamente partecipato all’asta e l’immobile, oggetto della procedura, era stato aggiudicato provvisoriamente all’AVV_NOTAIO per euro 500.000,00. Il 6 febbraio 2009 NOME COGNOME, figlia di NOME, aveva presentato un’offerta in aumento ex art. 584 cod. proc. civ. pari a 654.080,00 e, perciò, il 10 febbraio 2009 il giudice delegato, preso atto dell’offerta di acquisto in aumento di un sesto, presentata entro 10 giorni dall’aggiudicazione e dotata di adeguata cauzione, aveva fissato l’udienza del 19 maggio 2009 per l’aggiudicazione dell’immobile. Il 23 febbraio 2009 l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME e COGNOME, aveva chiesto al giudice delegato la restituzione degli assegni, depositati all’udienza del 27 gennaio 2009, formulando expressis verbis la riserva di partecipare al successivo incanto e precisando che quella istanza di restituzione dei titoli non poteva essere interpretata nemmeno per facta concludentia come rinuncia a partecipare all’asta successiva, se non che all’udienza del 19 maggio 2009 si era presentata solo NOME COGNOME e, trascorsi tre minuti senza che fosse giunta alcuna altra offerta da parte di chicchessia, il giudice aveva aggiudicato l’immobile in via definitiva al prezzo di euro 654.000,080 a NOME COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le conversazioni registrate il 18 maggio 2009, ovvero esattamente un giorno prima di quello fissato per la nuova gara conseguente alla presentazione dell’aumento del sesto, e quelle successive dimostravano inequivocabilmente, secondo i giudici del merito, che l’assenza di altri potenziali soggetti interessati all’aggiudicazione dei beni, messi all’incanto nell’asta fallimentare, era stato il frutto non causale di forti pressioni esercitate dagli imputati nei riguardi di COGNOME e COGNOME nell’ufficio di un avvocato di Ottaviano, nel giorno e nelle ore (19 maggio 2009) in cui si svolgeva l’asta.
3. Al fine di chiarire i termini dei quesiti, sottoposti all’esame delle Sezioni unite penali, appare necessario ricordare succintamente, per ciò che rileva in questa sede, gli elementi costituivi dei due reati in considerazione.
3.1. La fattispecie, delineata dall’art. 353 cod. pen., si colloca tra i delitti de privati contro la Pubblica amministrazione. Le condotte, alternativamente indicate nella norma, possono essere commesse da chiunque (il secondo comma dell’art. 353 cod. pen. introduce una circostanza aggravante a effetto speciale in relazione al soggetto attivo del reato, ove questi si identifichi in «persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni») ma devono necessariamente essere realizzate in relazione a uno o più gare nell’ambito dei pubblici incanti o delle licitazioni private.
Si è precisato (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270338 01; Sez. 2, n. 34746 del 4/05/2018; COGNOME e altro, Rv. 273550 – 01) che il delitto di turbata libertà degli incanti è integrato da tutte le condotte indicate dall’art. 353 cod. pen. che si inseriscono nell’ambito della procedura di incanto falsandone l’esito, anche se intervenute successivamente alla chiusura dell’asta.
Le condotte assumono, secondo l’elencazione tassativa, la forma della violenza, della minaccia, dei doni, delle promesse, delle collusioni o di altri mezzi fraudolenti, che devono provocare, alternativamente, l’impedimento o la turbativa della gara o l’allontanamento degli offerenti dalla partecipazione alla gara: ipotesi, quest’ultima che si realizza distogliendo gli offerenti dalla gara o impedendo agli stessi di parteciparvi, potendosi qualificare come offerenti anche coloro che non possiedono i requisiti per partecipare alla gara; coloro che hanno la semplice possibilità di presentare un’offerta in presenza dei requisiti; coloro che hanno la possibilità e l’intenzione di partecipare; coloro che si accingono a partecipare; coloro che vi abbiano realmente partecipato.
Pur registrandosi posizioni dottrinarie e pronunce di legittimità secondo cui la fattispecie in esame va inquadrata nei reati di evento, inteso in senso naturalistico, dovendo essere accertato il verificarsi dell’impedimento della gara o del suo turbamento o l’allontanamento degli offerenti (così Sez. 6, n. 40304 dell’8/7/2014, Libardi, n.m.), secondo l’orientamento prevalente l’art. 353 cod. pen. descrive un reato di pericolo “concreto”. Da tempo la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, infatti, che il delitto di turbata libertà della gara si configura sia nel caso di danno effettivo sia nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l’effettivo conseguimento del risultato, perseguito dagli autori dell’illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l’andamento della gara (Sez. 6, n. 12333 dell’1/03/2023, COGNOME, Rv. 284572 – 01; Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, COGNOME, Rv. 254906 – 01; Sez. 6, n.
28970 del 24/04/2013, COGNOME, Rv. 255625 – 01; Sez. 6, n. 41365 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 256276 – 01). Si è precisato che, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 353 cod. pen., occorre che tale idoneità si sia in qualche modo manifestata, nel senso che le condotte dell’agente devono essersi tradotte in una concreta minaccia, ossia che abbiano in qualche modo cagionato la verificazione del citato evento di pericolo, determinando un rischio di alterazione di quello che, diversamente, sarebbe stato il corso degli incanti.
Quanto al reato di cui all’art. 353 cod. pen., è ricorrente in giurisprudenza l’assunto secondo il quale l’oggetto giuridico di esso – fatto palese anche dalla collocazione della norma – è rappresentato dall’interesse della Pubblica amministrazione a che la gara, che deve precedere la stipulazione di un contratto dal quale deriva un’entrata oppure una spesa, si svolga nella più ampia libertà e regolarmente sotto ogni aspetto, poiché soltanto da una competizione nella quale le leggi economiche abbiano potuto agire e spiegare ogni loro effetto possono essere indicate le condizioni per una contrattazione giusta e conveniente.
In una prospettiva volta a mettere in risalto la garanzia che la norma mira ad apprestare anche per il normale gioco della concorrenza (Sez. 6, n. 8443 dell’8/05/1998, COGNOME e altri, Rv. 212224 – 01; Sez. 2, n. 30050 dell’11/06/2014, COGNOME, Rv. 260137 – 01), si è evidenziato che il bene, protetto dall’art. 353 cod. pen., è rappresentato, non soltanto dalla libertà di partecipazione alle gare nei pubblici appalti o nelle licitazioni private, ma anche dalla libertà di chi vi partecipa di influenzarne l’esito, secondo la libera concorrenza e attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte. Il tutto secondo una linea volta a privilegiare il valore della par condicio, insito in qualsiasi procedimento di tipo concorsuale. Da tutto ciò, la diffusa affermazione secondo cui la fattispecie in esame “rientra tra i reati plurioffensivi, con connotazioni anche di plurilesività, proprio in considerazione della platea dei partecipanti alla gara e delle posizioni soggettive qualificate che essi rivestono agli effetti dei diritti e degli interessi di cui sono portatori” (così: Sez. 2, n. 4925 del 26/01/2006, COGNOME, Rv. 233346 – 01).
3.2. Diversi sono, invece, gli elementi costitutivi del delitto di estorsione.
L’art. 629 cod. pen., inserito nell’ambito dei reati contro il patrimonio, punisce il soggetto il quale, con violenza o minaccia, costringe la vittima a fare o omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. L’estorsione, quindi, si caratterizza per una coartazione dell’altrui volontà con lo specifico fine del conseguimento di un ingiusto profitto, con altrui danno patrimoniale.
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che l’elemento dell’ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l’autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto, ovvero è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso (Sez. 2, n. 16658 del 31/03/2008, COGNOME, Rv. 239780 – 01; Sez. 2, n. 29563 del 17/11/2005, P.G. in proc. Calabrese, Rv. 234963 – 01).
Nel concetto di danno, invece, è richiesta una connotazione di ordine patrimoniale e l’elaborazione giurisprudenziale ha riconosciuto tale connotazione anche nel caso in cui la condotta intimidatrice sia diretta ad ottenere la rinuncia a una propria legittima aspettativa nell’ambito di rapporti di lavoro (Sez. 2, n. 8477 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 275613 – 01; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, COGNOME, Rv. 269905 – 01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, COGNOME, Rv. 261553 – 01) o la desistenza dall’esercizio, attraverso la legittima tutela dei diritti e degli interessi, di una tempestiva azione giudiziaria (cfr. Sez. 6, n. 1533 del 20/06/1987, COGNOME, Rv. 177531 – 01; Sez. 2, n. 34900 del 10/07/2008, Quarti, Rv. 241817 – 01; Sez. 2 n. 43769 del 12/07/2013, Ventimiglia, Rv. 257303 – 01), impedendo alla persona offesa di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune.
Si è affermato, in particolare, che il patrimonio non è un insieme di beni materiali, ma un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in considerazione dell’appartenenza al medesimo soggetto, per cui qualsiasi situazione possa incidere negativamente sull’assetto economico di un individuo, comprese la delusione di aspettative e chance future di arricchimento o di consolidamento dei propri interessi, è destinata a rientrare nel concetto di danno di cui all’art. 629 cod. pen. (cfr: Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013 e n. 34900 del 10/07/2008, cit; Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, NOME, Rv. 270209 – 01).
4. La differenza tra i due reati è, pertanto, evidente con riguardo sia all’elemento soggettivo che all’evento. Il fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, elemento costitutivo del reato di estorsione, è del tutto estraneo al reato di cui all’art. 353 cod. pen., connotato, invece, dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti, con l’uso dei mezzi indicati dalla stessa previsione normativa. Inoltre, il reato di turbata libertà degli incanti si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l’uso di uno dei mezzi previsti dalla legge, si
è impedita o turbata la gara, senza che occorra né la produzione di un danno, né il conseguimento di un profitto.
Così sinteticamente delineati gli elementi costitutivi dei due reati, giova altresì precisare che, a prescindere dalle fattispecie in cui il danno dell’estorsione si concretizza nella perdita di un bene materiale (ipotesi per le quali non vi sono dubbi sulla integrazione degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 629 cod. pen. e sul concorso con quello di cui all’art. 353 cod. pen.), in alcune pronunce di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, PMT c/ Di Grazia, Rv. 278998 – 01; in senso analogo Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 (dep. 27/02/2017), P.G. in proc. COGNOME e altri, Rv. 269364 – 01; Sez. 2, n. 6383 del 3 febbraio 2016 n.m.; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G. in proc. RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 258168 – 01) il danno dell’estorsione si è individuato nella lesione dell’autonomia negoziale, ossia della libertà di regolamentare i propri interessi.
Aderendo a tale nozione di danno, sorgerebbero problemi incidenti sulla configurabilità del concorso dei reati in questione.
Difatti, nel momento in cui si è ampliata l’obiettività giuridica del reato di cui all’art. 353 cod. pen., ricomprendendovi, oltre all’interesse della Pubblica amministrazione alla regolarità della gara, anche l’interesse del privato a potervi liberamente partecipare e influenzarne l’esito, si è ricondotta anche la lesione del menzionato interesse privatistico nell’alveo degli elementi costitutivi del reato di turbata libertà degli incanti.
Posto che la lesione dell’autonomia negoziale, nel caso della fattispecie in questione, ossia dell’allontanamento da una gara, si risolve nella compromissione della libertà di curare i propri interessi scegliendo di partecipare o meno a una gara, dovrebbe affermarsi che il danno consistente nella lesione dell’autonomia negoziale è già preso in esame dal reato di cui all’art. 353 cod. pen.
Ne discenderebbe che il soggetto non potrebbe essere punito per due reati, i cui elementi costitutivi risulterebbero coincidenti, eccezion fatta per il contesto in cui le condotte descritte dall’art. 353 cod. pen. devono realizzarsi, ossia un pubblico incanto o una licitazione privata. Così configurati i due reati, potrebbe profilarsi un rapporto di specialità tra gli stessi, con conseguente integrazione esclusivamente del reato di turbata libertà degli incanti.
A COGNOME tale COGNOME epilogo COGNOME è COGNOME pervenuta COGNOME un’isolata COGNOME pronuncia COGNOME (Sez. COGNOME 6, n. 19607 del 3/03/2004, P.M. in proc. Del Regno, Rv. 228964 – 01), concernente condotte minatorie dirette a dissuadere i titolari di ditte concorrenti a partecipare alla gara, per le quali è stato escluso il concorso di reati, facendo leva invero più sulla natura plurioffensiva del reato di cui all’art. 353 cod. pen., idonea a
comprendere anche gli interessi sottesi all’art. 629 cod. pen., piuttosto che sul confronto degli elementi costitutivi dei due reati.
Secondo altre pronunce, invece, alle quali si è conformata la sentenza impugnata, il danno del reato di estorsione può consistere nella perdita di chance.
Premesso che tale figura non è definita in alcuna norma e trova le sue · origini nell’elaborazione della dottrina e della giurisprudenza francesi, accolti nel nostro ordinamento in virtù di principi volti a garantire l’integrale risarcimento dei danni subiti in base al combinato disposto degli artt. 2043 e 1223 cod. civ., deve rilevarsi che sulla nozione di perdita di chance si registrano due orientamenti.
Alcune pronunce di questa Corte, nell’affermare che il danno del delitto di estorsione può individuarsi nella perdita dell’aspettativa del soggetto di conseguire vantaggi economici favorevoli, non aggiungono altro, idoneo a meglio descrivere il significato della categoria indicata, così che deve ritenersi che esse facciano riferimento a qualsiasi chance.
Altre pronunce, invece, nel dare rilievo alla chance, precisano che deve trattarsi di una situazione connotata da una consistente probabilità di successo: definizione, questa, che evoca l’approdo cui sono pervenute la dottrina e la giurisprudenza civile riguardo a tale categoria.
Espressione del primo orientamento è ad esempio il precedente arresto della Seconda Sezione di questa Corte (n. 41433 del 27/4/2016, COGNOME, n. m.) relativo a NOME COGNOME, imputato coinvolto anch’egli nella medesima vicenda afferente alle odierne persone offese COGNOME e COGNOME, con cui è stata confermata la decisione della Corte di appello di Napoli, che aveva ritenuto integrato sia il delitto di estorsione che quello di turbata libertà degli incanti, i riforma della pronuncia di primo grado, che aveva condannato l’imputato per la sola violazione dell’art. 353 cod. pen., aggravato ex art. 7 L. n. 203/1991.
Con la citata sentenza n. 41433 del 2016, questa Corte, partendo dal rilievo che nella nozione di danno nel reato di estorsione rientra qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull’assetto economico di un soggetto, ivi compresa la frustrazione di aspettative e chance future di arricchimento o di consolidamento di propri interessi, ha rimarcato che, «nel caso sottoposto all’esame della Corte territoriale, appariva di tutta evidenza che le persone offese, già aggiudicatarie della prima fase di vendita giudiziaria con incanto, avevano subito la delusione della chance di consolidamento dei propri interessi, quale conseguenza dell’azione dell’imputato in concorso con altri».
7.1,Nel solco tracciato da questa sentenza si colloca anche la sentenza della Quinta Sezione n. 18508 del 16/02/2017, NOME e altri, Rv. 270209 – 01, secondo cui integrano il delitto di estorsione la minaccia o la violenza diretta a far recedere la vittima dalla richiesta di concessione di un’area demaniale per svolgere la propria attività economica. Si è affermato che era stata lesa una legittima aspettativa e «il danno patrimoniale di tal fatta andava inteso come danno futuro, consistente non già nella perdita di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione da formularsi ex ante e da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale».
8. In tali sentenze, in cui si è identificato il danno del reato di estorsione nella perdita di chance, si è richiamata tale figura senza alcuna altra aggiunta, atta a meglio delinearne i contorni (v. sent. n. 41433 del 2016), o si è descritta la chance come “possibilità” di ottenere un vantaggio economico (n. 18508 del 2017).
Pare, quindi, che le menzionate pronunce abbiano trascurato l’elaborazione, dottrinaria e giurisprudenziale civile sul tema, che, invero, partendo anche dall’etimologia della parola chance, che deriva dall’espressione latina cadentia, che indica il cadere dei dadi e significa “buona probabilità di riuscita”, delinea due categorie, distinguendo fra probabilità di riuscita (chance risarcibile) e mera possibilità di conseguire l’utilità sperata (chance irrisarcibile), dando rilevanza alla chance intesa come una situazione teleologicamente orientata verso il conseguimento di un’utilità o di un vantaggio, caratterizzata da una possibilità di successo presumibilmente non priva di consistenza (Cass. civ., Sez. 3, n. 24050 del 7/08/2023, Rv. 668589 – 01, in nnotiv.).
Pur non dimenticando che vi sono aspetti ancora discussi (per esempio se si tratti di danno emergente o lucro cessante; se si tratti di danno presente o futuro), la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, in ambito civile, ha fissato comunque dei punti fermi, abbandonando la tesi, sostenuta soprattutto da parte della dottrina, secondo cui la chance è un’aspettativa di mero fatto, priva del collegamento materiale tra condotta ed evento richiesto dall’art. 1223 cod. civ., così da non essere suscettibile di risarcimento in caso di lesione. Si è quindi pervenuti ad affermare – come ricordato nella citata pronuncia n. 24050 del 2023 – che «la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione (ex pluribus: Cass. n.
2261/2022; Cass. 6485/2021; Cass. 26694/2017; Cass. n. 29829/2018 Cass. n. 1752/2005; Cass., 11340/1998; n. 2167/1996; n. 6506/1985)».
La giurisprudenza civile ha elaborato, quindi, una definizione AVV_NOTAIO della chance che ne postula l’autonomia e l’attualità rispetto al risultato finale futuro ed incerto, strutturandola come una situazione giuridica già di per sé stessa rilevante, «onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale» (tra le altre, Cass. n. 2261 del 2022).
8.1. Sulla scia delle pronunce del giudice civile, il danno da perdita di chance è stato ritenuto risarcibile anche dalla giurisprudenza amministrativa, pronunciatasi di recente non solo con riferimento all’ambito della contrattualistica pubblica ma anche in relazione ad altri campi, quale quello del pubblico impiego privatizzato.
Ai fini della risarcibilità del danno da perdita di chance, il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa configura l’accesso al risarcimento per equivalente solo laddove essa abbia effettivamente raggiunto un’apprezzabile consistenza, condensata nel concetto di probabilità seria e concreta ovvero di elevata probabilità di conseguire il bene della vita sperato (C.d.S., Sez. V, n. 4225 del 2018; Sez. II, 20 maggio 2019 n. 3217; C.d.S. n. 5223 del 2006; C.d.S. n. 686 del 2002).
Il giudice amministrativo (C.d.S. n. 686 del 2002, cit.) è pervenuto anche ad affermare che la verificazione dell’azione o della situazione fattuale – come situazione soggettiva tutelabile che si pone quale condizione, certa o probabile, di un evento favorevole – deve essere misurata alla luce della migliore scienza ed esperienza con un giudizio ex ante e secondo il criterio dell’id plerumque accidit, sulla base di elementi di fatto forniti dal danneggiato, intesi a dare la prova che il pericolo di non verificazione dell’evento favorevole, indipendentemente dalla condotta illecita, sarebbe stato inferiore al 50%.
9. A fronte della connotazione della chance da parte del giudice civile, non può trascurarsi di considerare che – con riguardo all’interpretazione da dare, nell’ambito dei reati contro il patrimonio, alle nozioni di derivazione privatistica, ovvero ai numerosi concetti che il legislatore, per descrivere le singole fattispecie tipiche, mutua dal diritto civile (si pensi alla «cosa», al «danno», al «profitto», all’«altruità», al «possesso», alla «detenzione», ai «rapporti di famiglia» posti a fondamento della disciplina di cui all’art. 649 cod. pen. – le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975 01, in motivazione, hanno affermato che, in linea di principio «quando la fattispecie penale utilizza per la designazione di un fatto, o di un istituto, un
“termine” che ha in altro ramo del diritto una propria configurazione “tecnica”, dovrebbe presumersi che anche il diritto penale lo assuma con analogo significato, giacché il diritto richiede certezze e riconoscibilità, e dunque l’uso di elementi normativi deve conformarsi quanto più possibile ai canoni della determinatezza e tassatività. Per accogliere ai fini penali una diversa accezione del termine, occorre trovare nella stessa legge penale una ragione, ovverosia quella che autorevole dottrina definisce “una giustificazione conveniente”, per “segni certi”, della diversa accezione. Tali segni, o indicatori, vanno ricercati, secondo le regole generali sull’interpretazione delle leggi, oltre che nella formulazione della disposizione, nel confronto con altre disposizioni e nella funzione della norma: sulla base, in altri termini, delle “finalità perseguite dall’incriminazione e del più ampio contesto ordinannentale in cui essa si colloca”, come costantemente ricorda il COGNOME delle leggi segnalando la necessità di verificare il rispetto del principio di determinatezza mediante il ricorso al criterio, altresì, dell’offesa (tra molte: Corte cost., sentenze n. 327 del 2008, n. 5 del 2004, n. 34 del 1995, n. 122 del 1993, n. 247 del 1989; ordinanze n. 395 del 2005, n. 302 e n. 80 del 2004)».
Con riguardo al termine danno, che si rinviene nell’art. 629 cod. pen., potrebbero non ravvisarsi ragioni per attribuire ad esso un significato diverso da quello proprio del diritto civile. Anzi, posto che la finalità perseguita dall’incriminazione è la tutela del patrimonio e, quindi, dei “beni” e delle “utilità” che lo compongono, non potrebbe prescindersi dal diritto civile che proprio quei beni e quelle utilità individua. Peraltro, nel linguaggio comune non è dato rinvenire un significato preciso del termine chance, trattandosi di categoria solo recentemente esplorata.
A conforto di tale epilogo soccorrerebbe anche il rilievo che in tal modo sarebbe assicurato anche il principio di prevedibilità, che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU (cfr., ad esempio, sentenze 5 aprile 2011, COGNOME c. Italia; 17 maggio 2010, COGNOME e. Estonia; 3 novembre 2009, COGNOME c. Bosnia-Erzegovina), costituisce garanzia sia per i destinatari dei precetti sia per l’ordinamento obiettivo, poiché anche l’effetto di prevenzione AVV_NOTAIO degli illeciti presuppone che il testo normativo sia uniformemente interpretato e reso così riconoscibile dai consociati.
Siffatta elaborazione, svolta dalla giurisprudenza civile, pare recepita, invece, da altre pronunce di questa Corte, sia pure concernenti ambiti diversi dal reato di estorsione.
Si è ritenuto, infatti, che non costituisce profitto del reato un vantaggio futuro – eventuale, sperato, immateriale o non ancora materializzato in termini
economico-patrimoniali – né la mera aspettativa di fatto, c.d. “chance”, salvo che questa, in quanto fondata su circostanze specifiche, non presenti caratteri di concretezza ed effettività tali da costituire essa stessa un’entità patrimoniale a sé stante, autonoma, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione in relazione alla sua proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Sez. 6, n. 1754 del 14/09/2017, Bentini, Rv. 271967 – 01).
E ancora. In tema di riparazione dell’errore giudiziario, si è affermato che è risarcibile anche il danno da “perdita di chance”, consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo; situazione soggettiva diversa rispetto a quella relativa al danno cagionato della mancata realizzazione del medesimo risultato. Si è precisato che deve trattarsi di un pregiudizio concreto e attuale, non ricollegato a un’ipotesi congetturale, ravvisabile nell’occasione concreta di ottenere un rapporto di lavoro o di partecipare con esito positivo a un concorso) (Sez. 3, n. 26739 del 21/06/2011, COGNOME, Rv. 250663 – 01; Sez. 4, n. 24359 del 23/2/2006, Min. Econ. Fin. e Pisano, Rv. 234611 – 01).
Mutuando la nozione di chance dal settore civile, potrebbe affermarsi che solo in ipotesi di chance con concreta probabilità di successo si configura il danno del delitto di estorsione, con conseguente integrazione degli elementi costitutivi di tale reato e di quello di turbata libertà degli incanti.
Ove invece siffatta probabilità fosse ritenuta insussistente, si dovrebbe affermare l’inesistenza del danno e, quindi, la mancata integrazione del reato di estorsione con l’ulteriore conseguenza del difetto del concorso dei reati, non configurandosi uno stesso fatto riconducibile a due fattispecie astratte di reato.
In altri termini, nell’ipotesi di soggetto allontanato con violenza o minaccia da una gara, ove si dimostri che lo stesso non aveva concrete probabilità di successo e che l’aggiudicatario sarebbe comunque prevalso con la medesima offerta, potrebbe affermarsi che non si verifica un ingiusto profitto, giacché la presenza del concorrente escluso non avrebbe compromesso le possibilità di successo dell’effettivo vincitore, né un danno poiché, da una parte, l’offerente allontanato, anche nell’eventualità in cui avesse gareggiato, non avrebbe visto incrementare il proprio patrimonio. Si potrebbe dirsi prodotto, invece, un sacrificio del bene tutelato dall’art. 353 cod. pen., dal momento che l’assenza di un ulteriore interessato ha impedito che il libero gioco della concorrenza trovasse piena esplicazione, mettendo quindi a repentaglio, secondo un giudizio ex ante, le aspettative della Pubblica amministrazione di addivenire a una contrattazione giusta e conveniente.
12. A fronte di un concetto come delineato in ambito civile – e sulla scia della giurisprudenza civile anche da quella amministrativa – non può nondimeno trascurarsi di considerare, ponendosi nell’ottica dei principi propri del diritto sanzionatorio, che la figura della perdita di chance assume connotazioni per le quali è difficile individuare i parametri cui il giudice dovrebbe fare riferimento al fine dell’accertamento dell’esistenza in concreto di tale situazione.
Ciò potrebbe avere incidenza sul rispetto del principio di determinatezza, che ha una duplice direzione, perché non si limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell’attività giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate ma assicura a chiunque una percezione sufficientemente chiara ed immediata dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta. Potrebbe essere incisa anche la prevedibilità delle decisioni, che soprattutto in ambito penale rappresenta un valore fondante dei sistemi democratici ed evoluti.
La valorizzazione di tali aspetti potrebbe sfociare anche nella rinneditazione della perdita di chance, pur intesa come consistente probabilità di conseguire un vantaggio economico, come danno rilevante ai fini dell’integrazione del delitto di estorsione (cfr. Sez. 2, n. 41433 del 27/4/2016, COGNOME, n. m.).
La nozione di chance rilevante ai fini della concretizzazione del danno del reato di estorsione, come già detto, dispiega effetti nel caso in esame.
Quanto alla vicenda di cui al capo R) deve rilevarsi che gli COGNOME erano meri interessati alla gara e non si traggono da entrambe le sentenze di merito ulteriori elementi atti a configurare in capo a essi una situazione tale da individuare una probabilità di successo.
Con riguardo alla vicenda di cui al capo Q) occorre precisare (indiscusso che solo dal decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. civ., consegue l’effetto traslativo), che, dopo l’aggiudicazione provvisoria in favore di COGNOME e COGNOME, vi era stata l’offerta del sesto da parte della figlia di NOME COGNOME.
La COGNOME giurisprudenza COGNOME civile COGNOME di COGNOME legittimità COGNOME (tra COGNOME le COGNOME altre: COGNOME Sez. 3 civ., n. 790 del 15/01/2013, Rv. 624705 – 01) è ferma nel ritenere che l’art. 584 cod. proc. civ. (sia nel testo originario, qui applicabile come affermato nelle sentenze, sia nella riscrittura intervenuta ad opera della L. 14 maggio 2005, n. 80) subordina il consolidarsi degli effetti dell’aggiudicazione al decorso del termine di dieci giorni, senza che siano state fatte offerte in aumento del sesto (oggi del quinto). Nell’ipotesi in cui dette offerte vengano formulate, invece, l’aggiudicatario provvisorio, ha la possibilità di consolidare l’aggiudicazione, mettendosi in gara con l’offerente o gli offerenti.
Si è precisato, inoltre, che l’offerta di acquisto con aumento del sesto (oggi del quinto) dopo l’incanto non determina da sola la caducazione dell’aggiudicazione provvisoria di cui all’art. 581, comma 3, cod. proc. civ. poiché è solo con l’apertura della gara, disposta dal giudice dell’esecuzione, che assume giuridico significato l’offerta stessa, in modo che eventuali interessati possano rilanciare nella prospettiva del miglioramento del prezzo precedente: tanto in sintonia con la finalità dell’espropriazione forzata, preordinata a ricavare dalla vendita il massimo risultato possibile, sia per il debitore, che si libera della maggiore consistenza del debito, sia nell’interesse dei creditori, che sono più largamente soddisfatti (cfr. Sez. civ. 3, n. 10693 del 07/07/2003, Rv. 564872 – 01; v. anche Sez. 3, n. 5164 del 06/04/2001, Rv. 545703 – 01).
Una volta aperta la gara e intervenuta l’aggiudicazione definitiva, gli effetti dell’inadempimento dell’aggiudicatario soggiacciono al disposto dell’art. 587 cod. proc. civ., non potendo postularsi un’inammissibile “reviviscenza” dell’aggiudicazione provvisoria. In particolare, si è affermato che il problema delle conseguenze dell’inadempienza dell’aggiudicatario definitivo trova soluzione nel disposto dell’art. 587 cod. proc. civ., nel quale va individuata la norma che sanziona in via AVV_NOTAIO tutti i casi di inadempimento dell’aggiudicatario, stabilendo che, se il prezzo dell’aggiudicazione non è versato nel termine stabilito, va dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario, pronunciata la perdita della cauzione e disposto un nuovo incanto. La scelta legislativa di rimettere il processo di espropriazione nella fase immediatamente anteriore all’inadempimento dell’aggiudicatario – cioè nella fase di un nuovo incanto dei beni – non trova deroghe nell’ipotesi di aggiudicazione definitiva conseguente alla procedura di rincaro, in coerenza con la natura della procedura di rincaro, costituente, pur nella peculiarità del sub procedimento, prosecuzione del procedimento di vendita e in considerazione della ragione della norma di cui all’art. 587 cod. proc. civ.: questa, infatti, poggia sul rilievo che il versamento del prezzo costituisce il presupposto del futuro trasferimento del bene posto in vendita, per cui l’inadempimento dell’aggiudicatario si riflette sulla posizione di maggiore offerente da lui assunta sia nel procedimento di vendita con il sistema dell’incanto, sia in quello di vendita attraverso la gara seguente all’offerta di aumento di sesto (oggi, del quinto) (così, Sez. 3 civ., n. 5506 del 08/04/2003, in motivazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le esigenze di tutela dell’aggiudicatario provvisorio devono, dunque, confrontarsi con la preminente finalità della vendita forzata, che è quella di conseguire il massimo risultato possibile; mentre la dilatazione dei tempi, conseguente al nuovo incanto, trova un suo bilanciamento nell’accollo dei relativi
costi a colui che l’ha determinato, dal momento che, a mente dell’ultima parte dell’art. 587 cod. proc. civ. “se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza”.
Si è anche precisato (Sez. 3 civ., n. 790 del 2013, cit.) che non contrasta con quanto sopra il tenore del “nuovo” comma b) dell’art. 584 cod. proc. civ.. Invero, la norma – a prescindere dall’inapplicabilità ratione temporis, rilevata dal giudice di merito – non offre alcuno spunto argomentativo a favore della tesi volta, in buona sostanza, a “spostare” l’effetto della caducazione dell’aggiudicazione provvisoria dal momento dell’apertura della gara a quello del trasferimento in favore dell’aggiudicatario definitivo, giacché essa postula che “nessuno degli offerenti partecipi alla gara”: id est che la gara non si sia neppure aperta. Risulta, dunque, confermato che anche nel sistema del novellato art. 584 cod. proc. civ. è solo l’apertura della gara che è in grado di dare significato all’offerta di acquisto mediante aumento di un quinto del prezzo raggiunto nella precedente aggiudicazione, così determinando la caducazione dell’aggiudicazione provvisoria.
Giova aggiungere che è vero che la disciplina processual-civilistica differenzia la posizione dell’aggiudicatario provvisorio rispetto a quella del mero interessato alla gara.
In tema di impugnazione del decreto di trasferimento, per esempio, l’opposizione agli atti esecutivi può essere proposta, oltre che dalle parti del procedimento esecutivo (debitore esecutato, terzo assoggettato all’esecuzione, creditore procedente ecc.), dall’aggiudicatario, anche provvisorio, dall’offerente non aggiudicatario e all’offerente in aumento del sesto, in quanto soggetti la cui posizione si è differenziata rispetto a quella di chi non è entrato in contatto con il procedimento esecutivo.
L’aggiudicatario provvisorio è anche legittimato a proporre reclamo ex art. 261.f. avverso gli atti del giudice delegato relativi alla liquidazione giudiziale.
Tali facoltà, tuttavia, non incidono sulla posizione che l’aggiudicatario provvisorio assume dopo la presentazione dell’offerta in aumento del sesto (o del quinto), come sopra delineata sulla base dell’art. 587 cod. proc. civ., rilevante al fine della soluzione del problema relativo al se sia portatore o meno di una chance, idonea ad integrare il danno del delitto di estorsione.
Ne discende che, nel caso in esame, essendovi stata con l’apertura della gara la caducazione dell’aggiudicazione provvisoria di COGNOME e COGNOME, pare potersi affermare che non è evidente che le persone offese rivestissero una posizione di consistente probabilità di successo a fronte della partecipazione alla nuova gara dei precedenti soggetti coinvolti e di NOME COGNOME.
Alla luce di quanto precede, può allora affermarsi che vi è la necessità di comprendere il significato da assegnare alla categoria chance e, quindi, di sciogliere il nodo sul se nella nozione di danno del reato di estorsione rientri qualsiasi chance o debba ricomprendersi soltanto la chance come delineata in sede civile, che, come detto, presuppone la prova in via presuntiva e probabilistica della concreta e consistente possibilità di conseguire vantaggi economicamente apprezzabili.
Ancora più radicalmente vi è anche la necessità di comprendere se la perdita di chance, come delineata in sede civile, possa concretizzare il danno del reato di estorsione.
Alla luce di quanto precede si ritiene necessario rimettere alle Sezioni unite penali della suprema Corte di cassazione la definizione dei seguenti quesiti di diritto:
se sia configurabile, oltre al reato di cui all’art. 353 cod. pen., anche quello di estorsione nella condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private;
se nella nozione di danno patrimoniale di cui all’art. 629 cod. pen. rientri anche la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico.
P.Q.M.
Visto l’art. 618, comma 1, cod. proc. pen., rimette i ricorsi alle Sezioni Unite Penali.
Così deciso in Roma, udienza pubblica dell’Il luglio 2023.