Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18580 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18580 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Cesa il 03/09/1973 avverso l’ordinanza del 22/11/2024 del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di NOME COGNOME tesa a ottenere la sostituzione della pena di sei mesi di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Bari in data 30 giugno 2022, irrevocabile il 15 maggio 2024, con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ovvero altra pena sostitutiva ritenuta idonea.
A ragione della decisione, dopo aver riprodotto il testo dell’art. 58 l. n. 689 del 1981, ha valorizzato «la personalità dell’imputato come emergente chiaramente dall’esame degli atti e del casellario giudiziale» quale «chiaro indice dell’impossibilità di formulare una prognosi positiva in ordine alla sua futura condotta, nonchØ al rispetto delle prescrizioni che dovrebbero essere imposte con la sanzione sostitutiva, a nulla valendo le allegazioni difensive sul punto (composte in gran parte da atti in lingua straniera) che si rivelano del tutto ininfluenti ai fini della decisione».
Ricorre per cassazione il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. COGNOME e, con due motivi di ricorso, deduce la violazione di legge e piø vizi di motivazione in punto di ritenuta inidoneità di qualsiasi sanzione sostitutiva.
Lamenta che il Giudice dell’esecuzione avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole sulla scorta di considerazioni generiche e assertive, omettendo di confrontarsi con le allegazioni
difensive attestanti la capacità del condannato di reinserirsi socialmente e, segnatamente, lo svolgimento dell’attività di responsabile di una comunità terapeutica.
Evidenzia, inoltre, l’illogicità della motivazione riguardo la prognosi negativa di rispetto delle prescrizioni, sulla mera scorta del certificato del casellario, trascurando di considerare sia la fruizione da parte di COGNOME di benefici penitenziari con rispetto delle prescrizioni imposte, sia la lontananza nel tempo dei precedenti penali e del reato oggetto della sentenza di condanna riguardo alla quale si chiede la sostituzione della pena detentiva breve.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 17 dicembre 2024, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
In virtø di quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen., «quando Ł stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non Ł stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti», quindi provvedendo all’applicazione della pena sostitutiva secondo la procedura delineata nella medesima disposizione normativa.
Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle “precondizioni”- ovverosia il limite edittale e l’assenza di una condanna per reato di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) – la discrezionalità nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive Ł disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689 del 1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano piø idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati».Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella piø idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo».
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi Ł rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale Ł intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis, v. Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558).
Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione).
Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati.
Nel caso in esame, il Giudice dell’esecuzione ha fornito una motivazione insoddisfacente sotto piø profili, ai limiti dell’apparenza, poichØ suscettibile di attagliarsi a qualsiasi soggetto gravato da precedenti condanne.
Ha, invero, posto a fondamento del provvedimento di rigetto i soli precedenti, senza svolgere alcuna considerazione sulla previsione d’inadeguatezza della misura sostitutiva invocata e, anzi, spingendosi a un giudizio prognostico negativo in punto di ossequio da parte della condanna alle prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive, senza avvedersi del fatto che il ricorrente ha invocato altra sanzione, eventualmente anche quella pecuniaria, che non Ł collegata a prescrizioni di sorta.
¨, dunque, mancata una concreta verifica della prognosi di recidiva che, pur dovendo certamente comprendere la gravità del fatto per cui Ł intervenuta condanna e i precedenti penali, deve altresì tener conto della condotta post delictum, e che – piø in generale – necessita una compiuta valutazione personologica del condannato, relativa alle sue condizioni di vita e personali, se del caso anche attivando i poteri istruttori di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen.
Per tali ragioni l’ordinanza dev’essere annullata, con rinvio al Tribunale di Trani, per un nuovo giudizio, in ossequio ai principi sin qui indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trani.
Così deciso il 06/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME