Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19773 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19773 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALBA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Bologna, in funzion di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza formulata nell’inter AVV_NOTAIO COGNOME, tesa a ottenere la sostituzione, ai sensi dell’art. 95 d 150 del 2022, della pena di tre anni e due mesi di reclusione, oltre alla inflitta con sentenza della Corte di appello di Bologna in data 12 lulgio irrevocabile il 24 maggio 2023, con il lavoro di pubblica utilità ovve detenzione domiciliare.
A ragione della decisione ha valorizzato: i) la gravità del fatto giud riguardante condotte, perpetrate nel 2020, di furto di preziosi in dan persone anziane nella cui abitazione il ricorrente si era introdotto fingend militare dell’Arma; ii) la condanna nel 2014 per un reato della stessa i (tentata rapina) di quelli in esecuzione che, dunque, riteneva non aver so alcun effetto deterrente sulla recidiva; iii) i numerosi precedenti di pol fatti analoghi; iv) la condotta di COGNOME COGNOMECOGNOME in occasione dell’interroga garanzia, si era avvalso della facoltà di non rispondere e non aveva partec al giudizio di primo grado, omettendo di fornire qualsiasi contributo ricostruzione dei fatti.
COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso p cassazione e deduce un unico, articolato motivo.
Lamenta l’illogicità della motivazione del Giudice dell’esecuzione c avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole «ribaltando l motivazione contenuta nella sentenza di condanna», ove era stata valorizza l’ottima condotta del ricorrente e la prognosi fausta che, difatti, gli e all’ottenimento delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, la sospen condizionale fruita con riferimento alla condanna del 2014, con conseguen estinzione del reato, avrebbe dovuto impedire la valutazione di tale preced in termini «così punitivi» com’è invece è stato fatto nel provvedime impugNOME.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto co requisitoria scritta in data 12 ottobre 2023, ha chiesto la decla d’inammissibilità GLYPH del GLYPH ricorso, GLYPH rilevandone GLYPH l’a-specificità GLYPH e, GLYPH comunque, l’inapplicabilità della disposizione transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. 2022, poiché il giudizio della cui pena detentiva si chiede la sostituzione, d dalla Corte di appello il 12 luglio 2022, alla data dell’entrata in vigo
richiamata riforma non era pendente in appello, né risultava proposto ricorso cassazione avverso la relativa sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso.
Preliminarmente osserva il Collegio che l’originaria istanza ai sensi de norma transitoria di cui all’art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 1 tempestiva, siccome formulata nei trenta giorni dall’irrevocabilità della sente intervenuta il 24 maggio 2023, nonché correttamente presentata al Giudice dell’esecuzione.
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, invero, l’istanz condanNOME al giudice dell’esecuzione, ex art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. è subordinata alla pendenza del procedimento dinnanzi la Corte di cassazion alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l’entrata in vigore del pr decreto dall’art. 99-bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (Sez. 1, n. 36885 d 04/07/2023, Sedicini, Rv. 285270).
Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, ai fini dell’applicabilità regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispos della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento «innanzi la Corte cassazione» e consente, quindi, al condanNOME, una volta formatosi il giudic all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’istanza di sostituzi pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228).
Tanto premesso in rito, in virtù di quanto previsto dalla disposizione di all’art. 545-bis cod. proc. pen.,«quando è stata applicata una pena detentiva superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condiziona subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizi sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articol n. 689/1981, ne dà avviso alle parti», quindi provvedendo all’applicazione de pena sostitutiva secondo la procedura delineata nella medesima disposizion normativa.
Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, un volta verificata la sussistenza delle “precondizioni”- ovverosia il limite edi
l’assenza di una condanna per reato di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 19 354 (Ord. pen) – la discrezionalità nell’applicazione e nella scelta dell sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689 del 1981, in ba quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pe disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione condanNOME e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano l prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizi non saranno adempiute dal condanNOME». Tra le diverse pene, il giudice scegl «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condanna con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustif l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo».
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezion del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui a 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il intervenuta condanna e la personalità del condanNOME (ex multis Sez. 3, 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558).
Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove san sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordi la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, NOME, Rv. 285090, i motivazione).
Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però esse declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sost possano assicurare la rieducazione del condanNOME e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati.
Nel caso in esame, la motivazione della corte di appello si espone lamentato profilo d’illogicità.
Il ricorrente, sin dal momento dell’istanza al Giudice dell’esecuzione indicato elementi obiettivi funzionali alla formulazione di un giudizio prognost favorevole e, nel ricorso, ha segnalato l’evidente distonia con la valutazione affatto positiva del Giudice di merito.
La Corte di appello, senza superare tale profilo, ha posto a fondamento d provvedimento reiettivo esclusivamente le precedenti condanne e i precedenti d polizia, senza svolgere alcuna considerazione sulla previsione d’inadeguatez delle misure sostitutive invocate e, anzi, spingendosi a un giudizio prognos
4 GLYPH
negativo, in punto di ossequio da parte della condanna alle prescrizioni connes alle sanzioni sostitutive, sulla scorta del legittimo esercizio da parte dell’i dei “diritto al silenzio”.
E’, dunque, mancata una concreta verifica della prognosi di recidiva che, pu dovendo certamente comprendere la gravità del fatto per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, deve altresì tener conto della condotta post delictum, e che – più in generale – necessita di una compiuta valutazione personologica del condanNOME, relativa alle sue condizioni di vita e personali del caso anche attraverso l’attivazione dei poteri istruttori di cui all’art. cod. proc. pen.
Per le ragioni sin qui esposte, l’ordinanza dev’essere annullata con ri alla Corte di appello di Bologna per un nuovo esame che, libero negli esiti, do essere svolto sulla scorta dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 1° dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente