Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33612 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/11/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da NOME COGNOME per ottenere, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (o, in subordine, della detenzione domiciliare) in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 6 luglio 2022, irrevocabile il 12 aprile 2023, con la quale egli era stato condannato alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione per i reati di lesioni personali e violenza privata in concorso.
Il Tribunale, rilevata l’astratta ammissibilità e tempestività dell’istanza, reputava ostativi al suo accoglimento i precedenti penali e la personalità dell’istante: evidenziava, in particolare, che COGNOME aveva commesso i reati oggetto della menzionata sentenza il 28 marzo 2017, ovvero nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con sentenza di condanna per furto aggravato divenuta irrevocabile il 31 luglio 2015; ad essa aveva fatto seguito ulteriore condanna per detenzione illecita di stupefacenti e detenzione illegale di armi, sicché il predetto beneficio era stato revocato.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 58 I. n. 689 del 1981.
Si contesta, in particolare, al giudice dell’esecuzione di aver omesso di valutare l’ordinanza dell’Il ottobre 2022 (allegata all’istanza introduttiva), con l quale il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva concesso al ricorrente la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale valorizzando la condotta tenuta dal condannato successivamente ai reati commessi (viceversa ritenuti ostativi dal giudice a quo) e lo svolgimento di attività lavorativa, così da poter escludere ogni rischio di recidiva.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in adesione alle tesi del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Non è superfluo premettere che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l’istanza del condannato al giudice dell’esecuzione ex art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata alla pendenza del procedimento dinanzi alla
Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l’entrata in vigore del predetto decreto dall’art. 99-bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (Sez. 1, n. 36885 del 4/7/2023, Sedicini, Rv. 285270).
Si è precisato che, ai fini dell’operatività della disciplina transitoria di c all’art. 95 citato, in riferimento all’art. 20-bis cod. pen., è la pronuncia de sentenza di appello che determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 34091 del 21/6/2023, Sabatini, Rv. 285154).
Nella specie, risulta che il COGNOME si è attenuto alle condizioni previste dalla legge, sicché la sua istanza al giudice dell’esecuzione – come, del resto, da costui riconosciuto – deve reputarsi correttamente veicolata e, quindi, ammissibile.
Ciò detto, ritiene il Collegio opportuno spendere alcune considerazioni introduttive sulla riforma del processo penale attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ai fini che rilevano in questa sede.
Tale riforma, come noto, ha profondamente innovato lo statuto delle pene sostitutive, chiarendo, anche da un punto di vista lessicale, la loro essenza di “pena” al pari della pena principale sostituita della reclusione o dell’arresto.
La stessa Relazione illustrativa afferma, infatti, che si tratta di pene, diverse da quelle edittali, che possono essere applicate dal giudice in funzione, oltre che delle finalità di prevenzione generale e speciale, anche della rieducazione del condannato.
3.1. In particolare, la riforma, intervenendo sia sul codice penale, attraverso l’introduzione dell’art. 20-bis che sulla legge 24 novembre 1981, n. 689, modificando le disposizioni contenute nel Capo III, ha riconfigurato le pene sostitutive non pecuniarie ed innalzato il limite massimo di pena detentiva sostituibile fino a quattro anni, allineandolo, così, al limite di pena entro il qual ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. opera la sospensione dell’esecuzione. Accanto alla pena pecuniaria sostitutiva, sono state, infatti, introdotte le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità e, al contempo, sono state soppresse le pene sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata.
Dall’esame degli artt. 20-bis cod. pen. e 53 della legge n. 689 del 1981 emerge: che la semidetenzione e la detenzione domiciliare possono essere applicate in sostituzione delle pene detentive contenute entro il limite di quattro anni; che il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena detentiva contenuta entro i tre anni e, infine, che la pena detentiva contenuta entro il limite di un anno può essere sostituita con la pecuniaria della specie corrispondente.
3.2. La sede fisiologica destinata alla valutazione della possibilità di sostituzione della pena detentiva breve è il giudizio di primo grado, in relazione al quale il legislatore ha previsto, per il giudizio ordinario, il meccanismo processuale bifasico descritto dall’art. 545-bis cod. proc. pen., connotato dalla lettura del dispositivo, cui segue, in caso di istanza di sostituzione da parte dell’imputato, la successiva decisione, nel corso della medesima udienza o di un’udienza successiva, in ordine alla sostituzione della pena detentiva.
Un meccanismo analogo è stato, inoltre, previsto all’art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen. nell’ipotesi in cui, in caso di patteggiamento, l’accordo investa anche l’applicazione di una pena sostitutiva.
3.3. Sebbene, come detto, la sede fisiologica destinata alla valutazione ed applicazione delle pene sostitutive sia il giudizio di primo grado, il legislatore della riforma, sul presupposto della loro natura sostanziale e del contenuto favorevole al reo del più elevato limite edittale che consente la sostituzione della pena detentiva, ha previsto una disciplina transitoria che ne permette l’applicazione retroattiva in bonam partem anche nei giudizi di impugnazione pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.
L’art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, contenente le disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, prevede, infatti, che le nuove disposizioni introdotte al Capo III della legge 24 novembre 1981, n.689, se più favorevoli, si applichino anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. (30 dicembre 2022).
3.3.1. Con riferimento al giudizio di legittimità, la norma prevede, invece, che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, possa presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (ed è il caso del COGNOME). In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.
La ratio di tale disciplina differenziata per i procedimenti di impugnazione può essere agevolmente ravvisata nel fatto che la decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva ed all’applicazione della pena sostitutiva implica un giudizio di merito (si veda l’art. 58 legge n. 689 del 1981) estraneo al sindacato di legittimità, sicché, a differenza dei giudizi pendenti in grado di appello, per quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione si riserva ogni decisione al giudice dell’esecuzione, una volta passata in giudicato la sentenza.
3.4. Considerata la ratio sottesa alla disciplina transitoria in esame, volta a consentire la più ampia applicazione in bonam partem sia nei giudizi di primo
grado che nei giudizi di impugnazione delle nuove disposizioni in tema di pene sostitutive, deve ritenersi che, in virtù della regola generale contenuta all’art. 2, comma quarto, cod. pen., di cui l’art. 95 costituisce diretta applicazione, l’unico limite all’applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in tema di pene sostitutive è rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in data antecedente all’entrata in vigore della riforma.
Qualora, il giudicato riguardi, invece, una condanna a pena detentiva già sostituita sulla base della precedente disciplina, troverà applicazione il comma 2 dell’art. 95 d. Igs. n. 150 del 2022, in base al quale, mentre le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore del decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al Magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva (Sez. 6, n. 34091 del 21/6/2023, cit., in motivazione).
L’incidente in sede esecutiva ex art 95 d.lgs. n. 150 del 2022 si delinea, dunque, alla stregua di un’appendice del procedimento di cognizione eccezionalmente collocata fuori dallo stesso per garantire l’applicazione delle nuove pene sostitutive ai condannati dei processi pendenti innanzi alla Corte di cassazione al 30 dicembre 2022, sicché la valutazione da compiere da parte del giudice dell’esecuzione, investito ai sensi dell’art. 95 citato, deve riguardare la prognosi ordinariamente demandata al giudice della cognizione, in particolare, dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981, tenendo conto dell’alveo già definito nel processo cognitorio anche sotto il profilo, rilevante ai fini dell’ammissione, dell’entità della pena irrogata (che sarà quella inflitta con la sentenza e non la pena residua da espiare: Sez. 1, n. 2356 del 12 ottobre 2023, dep. 2024, Salvato, Rv. 285584 – 01).
Con riferimento ai poteri discrezionali che il legislatore ha voluto attribuire al giudice – di cognizione e, nel caso eccezionale che ci occupa, di esecuzione – in sede di applicazione e scelta delle pene sostitutive, il novellato art. 58 I. n. 689 del 1981 recita: «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto cont dei criteri indicati nell’articolo 133 cod. pen., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato» (art. 58 I. 24 novembre 1981, n. 689, come novellata).
5.1. Tale norma, quanto alla motivazione, si limita a prevedere che il giudice deve indicare i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva,
diffondendosi, piuttosto, sulla struttura argomentativa che il provvedimento deve avere quanto alla scelta del tipo (essedo chiaramente da privilegiare la pena non detentiva nell’impostazione che risulta dalle disposizioni in argomento); è soprattutto in tale fase di selezione della pena che entra in gioco la specifica esigenza rieducativa, dovendo il giudice – per espressa previsione contenuta nell’art. 58 – scegliere quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando, quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria (Sez. 5, n. 43622 del 2023, cit.).
6. Venendo al caso in esame, ritiene il Collegio che il giudice dell’esecuzione non si sia conformato al quadro normativo e di principio siccome innovato dal d.lgs. n. 150 del 2022.
Egli, infatti, ha attribuito valore dirimente alla ritenuta gravità dei reati p i quali è stata inflitta la pena detentiva da sostituire e ai precedenti penali, senza, tuttavia, confrontarsi con il recente provvedimento, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Milano in data 11 ottobre 2022, con il quale COGNOME è stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale proprio con riferimento alla espiazione delle pene inflitte con le sentenze di condanna che, ad avviso del giudice dell’esecuzione, dovevano considerarsi ostative alla concessione della pena sostitutiva.
Nel provvedimento citato, il Tribunale di sorveglianza dà, fra l’altro, atto della corretta condotta tenuta dal COGNOME successivamente al reato e dello svolgimento di attività lavorativa, tanto da escludere la sussistenza di alcun rischio di recidiva.
Pur non essendo, ovviamente, il giudice dell’esecuzione vincolato alle considerazioni svolte dalla Magistratura di sorveglianza, egli avrebbe potuto discostarsene esponendo le ragioni della differente prognosi rieducativa, e, quindi, tenendo conto della sequenza cronologica delle condotte illecite, della tempistica delle valutazioni penitenziarie e degli elementi in essa valorizzati, nonché delle caratteristiche delle più recenti condotte di reato e di altri elementi eventualmente emersi.
7. La carenza di motivazione che si registra, viceversa, al riguardo impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, che provvederà a colmare le lacune rilevate.
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Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Milano.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente