Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20692 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20692 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Trani, in funzione di giudic dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di NOME COGNOME tesa a ottenere la sostituzione, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 202 pena di otto mesi di reclusione, oltre alla multa, inflitta con sentenza della di appello di Bari in data 22 novembre 2021, irrevocabile il 15 febbraio 2023, c la pena pecuniaria.
A ragione della decisione ha valorizzato la personalità negativa del condannata, quale emergente dal certificato del casellario, ritenuta «chi indice dell’impossibilità di formulare una prognosi positiva in ordine alla futura condotta, nonché al rispetto delle prescrizioni che le dovrebbero ess imposte con la sanzione sostitutiva».
NOME COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione e, nell’unico motivo di ricorso, deduce vizi di caren contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Lamenta che il Giudice dell’esecuzione avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole sulla scorta di considerazioni generiche e asserti omettendo di confrontarsi con le condizioni di vita familiare e soci dell’imputata, né con la documentazione offerta dalla difesa sulla capacità de condannata di reinserirsi socialmente.
Evidenzia, inoltre, l’illogicità della motivazione riguardo la prognosi negat di rispetto delle prescrizioni, avendo la condannata chiesto la sostituzione d pena detentiva breve con la pena pecuniaria che non prevede alcuna prescrizione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 30 ottobre 2023, ha chiesto l’annullame con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono di seguito.
Preliminarmente osserva il Collegio che l’originaria istanza ai sensi del norma transitoria di cui all’art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 1 tempestiva, siccome formulata il giorno 2 marzo 2023 e, dunque, nei trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza, intervenuta il 15 febbraio 2023, no
correttamente presentata al Giudice dell’esecuzione. In tema di sanzion sostitutive di pene detentive, invero, l’istanza del condanNOME al giu dell’esecuzione, ex art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata pendenza del procedimento dinnanzi la Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l’entrata in vigore del predetto decreto dall’art bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazi dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (Sez. 1, n. 36885 del 04/07/2023, Sedicini, Rv. 285270). Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, ai fi dell’applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lg ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022 data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza procedimento «innanzi la Corte di cassazione» e consente, quindi, al condanNOME, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimit presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al giu dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228).
3. Tanto premesso in rito, in virtù di quanto previsto dalla disposizione di all’art. 545-bis cod. proc. pen.,«quando è stata applicata una pena detentiva superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizional subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizion sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo n. 689/1981, ne dà avviso alle parti», quindi provvedendo all’applicazione del pena sostitutiva secondo la procedura delineata nella medesima disposizione normativa.
Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle “precondizioni”- ovverosia il limite editt l’assenza di una condanna per reato di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 197 354 (Ord. pen) – la discrezionalità nell’applicazione e nella scelta delle sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689 del 1981, in bas quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione d condanNOME e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizio non saranno adempiute dal condanNOME». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannat
con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustifi l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo».
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discreziona del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui al 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il qu intervenuta condanna e la personalità del condanNOME (ex multis Sez. 3, n 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558).
Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanz sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordin la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, NOME, Rv. 285090, in motivazione).
Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però esser declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostit possano assicurare la rieducazione del condanNOME e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati.
Nel caso in esame, il Giudice dell’esecuzione ha fornito una motivazione insoddisfacente sotto più profili.
In primo luogo ha posto a fondamento del provvedimento reiettivo esclusivamente le precedenti condanne, senza svolgere alcuna considerazione sulla previsione d’inadeguatezza della misura sostitutiva invocata e, an spingendosi ad un giudizio prognostico negativo in punto di ossequio da parte della condanna alle prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive, se avvedersi del fatto che la sanzione invocata è quella pecuniaria.
E’ dunque mancata una concreta verifica della prognosi di recidiva che, pur dovendo certamente comprendere la gravità del fatto per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, deve altresì tener conto della condotta post ì delictum, e che – più in generale – necessita vuna compiuta valutazione personologica del condanNOME, relativa alle sue condizioni di vita e personali, del caso anche attivando i poteri istruttori di cui all’art. 545-bis cod. proc.
Ciò tanto più nel caso della pena pecuniaria sostitutiva invocat pacificamente consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona i condizioni economiche disagiate, «in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell’art. 58, secondo comma, L. 24 novembr 1981 n. 689 (“Modifiche al sistema penale”), si riferisce soltanto alle p sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia a
semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione» (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274).
Per le ragioni sin qui esposte, l’ordinanza dev’essere annullata con rinvio al Tribunale di Trani, per un nuovo esame che, libero negli esiti, dovrà essere svolto sulla scorta dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani.
Così deciso il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente