Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32881 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 32881  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONDOVI’ il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di Firenze Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 dicembre 2024, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva presentata, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, nell’interesse di NOME COGNOME.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge con riferimento all’art. 58 legge n. 689 del 1981 e vizio di motivazione contradditoria e manifestamente illogica.
Ha evidenziato che il titolo in esecuzione nei confronti della condannata ha ad oggetto il reato di furto in abitazione commesso il 20 giugno 2014 e che, in epoca successiva alla consumazione di tale reato, ha riportato una sola condanna a otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., mentre, per i reati fine, la pena Ł stata dichiarata estinta in seguito a condotte riparatorie.
Il tentato furto commesso nel 2023 Ł stato dichiarato estinto per risarcimento del danno e remissione di querela.
Da ciò consegue, secondo il ricorrente, che le affermazioni del giudice dell’esecuzione sulla propensione a delinquere della condannata e sulla certezza che la stessa non osserverà le prescrizioni imposte devono ritenersi prive di fondamento.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
A fondamento del provvedimento di rigetto di applicazione della pena sostitutiva il
giudice  dell’esecuzione  ha  posto  la  denuncia  a  carico  della  ricorrente  per  truffa  e associazione per delinquere del 1 gennaio 2020, l’avviso orale del Questore di Torino del 5 dicembre 2020 e l’arresto per furto aggravato del 14 novembre 2023.
Le risultanze del certificato penale, inoltre, evidenziano una condanna per furto aggravato del 22 agosto 2009, per appropriazione indebita del 2010 e una sentenza di applicazione pena per associazione a delinquere del giugno 2019.
La valutazione complessiva di tali emergenze ha indotto ad escludere l’applicabilità della pena sostitutiva, anche in ragione della natura dei reati e della verosimile inosservanza delle prescrizioni imposte.
Nella disamina degli elementi descritti, il giudice dell’esecuzione ha compiuto una valutazione complessiva motivando, in temini privi di vizi manifesti, sulla non meritevolezza della detenzione domiciliare.
Tale percorso appare, altresì, immune dall’eccepita violazione di legge non assumendo rilievo decisivo, per supportare la richiesta della condannata, la circostanza che le pene siano state estinte secondo a seguito di condotte riparatorie o risarcitorie.
Il  giudicante,  infatti,  ha  assegnato  congruo  rilievo  anche  all’avviso  orale  e  al compimento di condotte devianti anche in epoca piuttosto recente; in definitiva, Ł stato assegnato rilievo a comportamenti complessivamente posti in essere sia prima che dopo il 2014.
Il percorso motivazionale seguito dal giudice dell’esecuzione appare, dunque, conforme al principio di diritto, qui ribadito, in base al quale «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione reiettiva dell’istanza di sostituzione che aveva valorizzato i precedenti specifici dell’imputato e, segnatamente, le precedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale)» (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348 – 01).
Alla luce di quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 16/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME