Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19776 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19776 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del TRIBUNALE di MARSALA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 luglio 2023, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME per ottenere, in applicazione dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione – con una della pene sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981 – della pena detentiva inflittagli con sentenza emessa dal predetto Tribunale il 9 settembre 2020, confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 16 settembre 2021, divenuta irrevocabile il 16 marzo 2023.
Il giudice dell’esecuzione poneva alla base della decisione la constatazione che NOME risultava detenuto in espiazione di una pena definitiva.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione dell’art. 59 legge n. 689 del 1981. Secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione avrebbe errato nel ritenere che la sostituzione della pena detentiva non possa essere disposta nei confronti di un condannato che non si trovi in stato di libertà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. L’art. 95 del decreto legislativo n. 150 del 2022, recante disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilisce che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative
alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice rinvio.
1.2. La normativa transitoria non pone come ostacolo, per la emissione di una pronuncia che stabilisca la sostituzione della pena detentiva, la condizione detenzione del condannato.
1.3. Nel caso concreto ora in esame, dall’ordinanza impugnata emerge che la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di sostituzione della pena detent stata emessa in violazione di legge, perché il giudice dell’esecuzione, in mancan di una norma che preveda la detenzione come ostacolo alla pronuncia che disponga la sostituzione, ha ancorato la decisione proprio alla condizione detenzione nella quale il condannato era sottoposto.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguen annullamento dell’ordinanza impugnata e con rinvio al Tribunale di Marsala, che svolgerà nuovo giudizio in proposito senza incorrere nel vizio riscontrato m verificando se sussistano o manchino le condizioni previste dalla legge pe l’accoglimento dell’istanza.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023.