Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5178 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5178 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
FILIPPO CASA NOME COGNOME NOME NOME
SENTENZA
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 01/10/2024 del TRIBUNALE di Napoli udita la relazione del AVV_NOTAIO COGNOME rinvio dell’impugnata ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 1° ottobre 2024 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di COGNOME NOME e volta ad ottenere la concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in relazione alla pena detentiva di anni uno e mesi sei di reclusione inflitta con la sentenza di condanna emessa in primo grado in data 7 gennaio 2011, confermata dalla Corte di Appello di Napoli il 7 febbraio 2018 e divenuta definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione in data 29 marzo 2023.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condanNOME tramite il difensore di fiducia denunciando violazione di legge.
Il Tribunale di Napoli, infatti, declinando la propria competenza, ha disapplicato la normativa transitoria di cui all’art. 95 D.Lgs. 150/2022 che consente di adire il giudice dell’esecuzione per l’applicazione delle pene sostitutive nei casi in cui, all’entrata in vigore della riforma, il procedimento fosse ancora pendente in Cassazione e ciò nella finestra temporale di trenta giorni dal passaggio in giudicato della decisione.
Il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME da depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugNOME provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Ai fini dell’applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre
2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” e consente, quindi, al condanNOME, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023 Rv. 285684)
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l’applicazione della regolamentazione introdotta dalla cd. “riforma Cartabia” ai processi che, alla data della sua entrata in vigore, pendevano dinanzi alla Corte di cassazione – affidata dalla norma transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 al giudice dell’esecuzione, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso – non Ł subordinata alla verifica del suo carattere piø favorevole rispetto alla previgente disciplina. (Sez. 1, n. 33840 del 29/05/2024 Rv. 286696).
NOME, infatti, era stato condanNOME con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 7 febbraio 2018 alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione; avverso detta sentenza aveva poi proposto ricorso per Cassazione che veniva dichiarato inammissibile il 29 marzo 2023; tempestivamente il condanNOME adiva il giudice dell’esecuzione chiedendo la applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, conformemente al disposto dell’art. 95d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e del tutto erroneamente il giudice dell’esecuzione declinava la propria competenza.
L’impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Così Ł deciso, 19/12/2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME