Pene Sostitutive: Inammissibile il Ricorso se il Motivo è Nuovo
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 4430 del 2024, offre chiarimenti fondamentali in materia di pene sostitutive e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La Suprema Corte ha ribadito principi procedurali cruciali, sottolineando come l’omessa deduzione di un motivo in appello ne precluda la discussione in sede di legittimità. Questo caso evidenzia l’importanza di una strategia difensiva completa fin dai primi gradi di giudizio.
Il Contesto del Ricorso: La Mancata Sostituzione della Pena
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato, condannato per la contravvenzione prevista dall’art. 707 del codice penale. La Corte di Appello di Napoli aveva confermato la sua responsabilità penale. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basandolo su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva inflitta. Il ricorrente, in sostanza, lamentava che il giudice non avesse disposto una sanzione alternativa al carcere.
I Motivi dell’Inammissibilità: la catena devolutiva e le pene sostitutive
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione procedurale dirimente. Il motivo relativo alla mancata applicazione delle pene sostitutive non era stato sollevato come motivo di appello nel precedente grado di giudizio. Né la richiesta era stata avanzata nel corso del processo di secondo grado. Questo comportamento processuale, secondo i giudici, ha causato una “evidente interruzione della catena devolutiva”. Tale principio impedisce di presentare al giudice superiore questioni che non sono state prima sottoposte all’esame del giudice inferiore.
Pene Sostitutive e Potere Discrezionale del Giudice
Oltre all’aspetto puramente procedurale, la Corte ha colto l’occasione per ribadire un importante principio sostanziale. In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non ha l’obbligo di proporre d’ufficio all’imputato l’applicazione di una di esse. La scelta rientra nel suo potere discrezionale.
Il Ruolo dell’Art. 545-bis c.p.p.
La difesa implicitamente si doleva anche della mancata attivazione della procedura prevista dall’art. 545-bis del codice di procedura penale. Tale norma prevede che, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice avvisi le parti della possibilità di richiedere la sostituzione della pena. La Cassazione, richiamando un suo precedente orientamento (sentenza n. 43848/2023), ha chiarito che l’omissione di tale avviso non comporta la nullità della sentenza. Al contrario, tale omissione presuppone una valutazione implicita, da parte del giudice, dell’insussistenza dei presupposti per accedere a una misura sostitutiva.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte sono state nette e lineari. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché il motivo non era stato precedentemente dedotto in appello, violando così il principio devolutivo. In secondo luogo, e a titolo di completezza, la Corte ha ribadito che la concessione di pene sostitutive è frutto di un potere discrezionale del giudice. L’assenza di una proposta esplicita o dell’avviso post-sentenza non inficia la validità della decisione, ma sottintende un giudizio negativo sui requisiti per la loro applicazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza rafforza due concetti fondamentali per la pratica legale. Primo, la necessità di articolare tutte le censure e le richieste difensive sin dal primo grado di appello, per non vedersi precludere la possibilità di discuterle in Cassazione. Secondo, conferma che la speranza di ottenere automaticamente pene sostitutive è mal riposta: la loro applicazione dipende da una valutazione discrezionale del giudice, che non è tenuto a sollecitarne la richiesta. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione la sostituzione di una pena detentiva?
No, secondo la Corte il motivo di ricorso deve essere stato presentato anche nel precedente grado di giudizio. Sollevarlo per la prima volta in Cassazione comporta l’inammissibilità del ricorso per rottura della ‘catena devolutiva’.
Il giudice è obbligato a proporre all’imputato l’applicazione di pene sostitutive?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice è investito di un potere discrezionale e non ha l’obbligo di proporre l’applicazione di una pena sostitutiva.
La mancata comunicazione dell’avviso sulla possibilità di chiedere pene sostitutive dopo la lettura della sentenza la rende nulla?
No, l’omissione dell’avviso previsto dall’art. 545-bis c.p.p. non comporta la nullità della sentenza. Secondo la Corte, tale omissione presuppone una valutazione implicita da parte del giudice circa l’insussistenza dei presupposti per concedere la misura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4430 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli c confermava la penale responsabilità dell’imputato in ordine alla contravvenzione di cui all’ 707 cod.pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena dei:entiva, non risulta esse stato previamente dedotto come motivo di appello né la richiesta è stata introdotta in cor di giudizio con evidente interruzione della catena clevolutiva;
che, peraltro, questa Corte ha chiarito in tema di sanzioni sostitutive di pene detent brevi che il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una p sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’om formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo’ dell’avviso di cui all’art. 545-bis, 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicit valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
La Consigliere estensore
Il Presidente