Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17152 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17152 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata – ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobr 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 aprile 2023 la Corte di appello di Lecce, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME, in parziale riforma della pronuncia in data 25 ottobre 2016 Tribunale di Brindisi, ha ritenuto il delitto di furto in abitazione, di cui già il prim aveva ritenuto responsabile giudizio, commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso sotteso al reato già giudicato dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi (con sentenza del 10 m 2016) ed ha rideterminato la pena a lui irrogata ex art. 81, comma 2, cod. pen. in un anno di reclusione ed euro cento di multa e, dunque, la pena complessiva in tre anni di reclusione euro duecentoquaranta di multa.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso p cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173, c 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale – richiamando l’art. 606, comma 1, lett. c) ed proc. pen. – ha denunciato la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 20-bis cod. pen., 53 ss. I. 24 novembre 1981, n. 697, e 95 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, nonché il vizi motivazione in quanto, nonostante l’espressa richiesta di applicazione di una pena sostitut avanzata all’udienza del 12 aprile 2023 dal difensore munito di procura speciale, la Corte merito non ha dato corso a quanto previsto dall’art. 545-bis cit., omettendo qualsivog motivazione al riguardo, quantunque il titolo di reato e la pena detentiva irrogata non s ostativi alla chiesta sostituzione.
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che Corte di appello avrebbe implicitamente disatteso la richiesta difensiva, avendo confermato decisione del Tribunale che aveva negato le circostanze attenuanti generiche a causa dei precedenti penali dell’imputato e del suo comportamento processuale non collaborativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché generico.
Occorre, anzitutto, osservare che l’art. 95, comma 1, d. Igs. 150/2022 (in vigore 30 dicembre 2022: cfr. l’art. 99-bis, inserito in quest’ultimo decreto dall’art. 6 decret 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che reca l disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brev espressamente previsto che le norme novellate («previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689»), «se più favorevoli, si applicno anche ai procedimenti penali pendent primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore» del decreto in discorso ha disposto che, nel caso di pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, i condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni possa presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive «al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articol
del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza» e invece, «in caso di annullamento con rinvio provved il giudice del rinvio».
Ne deriva che, nei casi in cui l’entrata in vigore del d. Igs. 150/2022 sia sopravvenuta proposizione dell’appello, la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva può ritual essere avanzata innanzi al Giudice del gravame anche in sede di discussione, quantunque non articolata con i motivi di impugnazione, proprio in forza del tenore testuale della richi norma transitoria. D’altra parte, una diversa ricostruzione mal si concilierebbe con la disci posta per l’ipotesi in cui il procedimento (all’atto dell’entrata in vigore del decreto pendente in cassazione (Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154 – 01), evenienza nella quale è consentito all’imputato di avanzare la richiesta al giu dell’esecuzione (che, invece, non può essere avanzata – come esposto – qualora il giudizio si pendente in grado di appello) e persino, nel caso di annullamento con rinvio, innanzi al giud di merito chiamato a conoscere nuovamente del procedimento, in entrambi i casi a prescindere dalla sussistenza di un motivo di impugnazione sul punto.
Per tale ragione, nei termini appena esposti, merita condivisione il principio secondo c «in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia te pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene deten brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello» (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2 Agostino, Rv. 285090 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, COGNOME, Rv. 285564 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023 – dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729 – 01), da preferire per le ragioni sopra espresse – a quello posto da Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancell Rv. 285491 – 01 (così massimata «in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, disposizione di cui all’art. 545-bis cod. proc. peri., è applicabile, nei limiti de devolutivo, anche al giudizio di appello, nel senso che le sanzioni sostitutive possono tro applicazione solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appel che, come si trae dalla motivazione, pur avendo provveduto in ordine a un giudizio di appel nel quale (a seguito della sopravvenuta entrata in vigore del d. Igs. 150/2022) la richies applicazione di una pena sostitutiva era «stata formulata dalla difesa per l’udienza» in c Corte di appello aveva deliberato, ha correlato la ritualità della specifica richie proposizione di essa «nel motivo di appello» (ivi).
1.1. Tanto premesso, nella presente fattispecie, il difensore del COGNOME – munito procura speciale – ha tempestivamente presentato richiesta di applicazione di una pena sostitutiva all’udienza del 12 aprile 2023 (cfr. verbale di udienza), all’esito della quale di merito ha deliberato senza pronunciarsi in alcun modo su di essa, bensì argomentando soltanto in relazione al motivo di appello (che ha accolto), volto ad ottenere il riconosci della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento ed altro già giudicato, i non consente di ravvisare – ad avviso del Collegio – un’implicita valutazione dell’insussist
dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (cfr. Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412 – 01) che non può cogliersi dal testo della pronuncia impugnata, si ribadisc incentrata solo sui presupposti per l’applicazione del reato continuato e che non ha in al modo argomentato ulteriormente sotto il profilo sanzionatorio neppure allorché ha determinato l’aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. (profilo non oggetto di censura difensiva e non inerente a vizio rilevabile d’ufficio).
Purtuttavia, il ricorso è del tutto generico per la dirimente considerazione che:
a mente dell’art. 545-bis cod. proc. pen. (nel testo che qui rileva, ossia quello int dal d. Igs. 150/2022 e anteriore alla modifica disposta dall’art. 2 d. Igs. 19 marzo 2024, sopravvenuto alla deliberazione della presente sentenza e in vigore dal 4 aprile 2024), quand – come nella specie – «è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e no è stata ordinata la sospensione condizionale» il giudice, subito dopo la lettura del dispos «dà avviso alle parti» non in ogni caso, bensì «se ricorrono le condizioni per sostituire la detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981 689»; e a tale avviso seguono gli ulteriori incombenti «se l’imputato, personalmente o a mezz di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena divers dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena»;
il ricorrente non ha neppure prospettato che nella specie si fosse dedotto – con u specifica e motivata richiesta (cfr. Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 condivisibilmente richiamata al riguardo da Sez. 6, n. 46013/2023, – che ricorressero condizioni per sostituire la pena detentiva (che neppure constano, per vero, dal verbale udienza richiamato dalla difesa), limitandosi ad addurre che né il titolo di reato né la m della pena sarebbero ostative (cfr. pure Sez. 5, n. 41720 del 05/07/2023, Spano, n.m.), pro che tuttavia non esauriscono il vaglio dei presupposti per applicare una pena sostitutiva ( art. 58 I. 689/1981; Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285358 – 01).
Il che esime dall’immorare oltre.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannat pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli pro di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fa Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/01/2024.