Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7984 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7984 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a Bentivoglio il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 03/05/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa valutazione della richiesta di pena AVV_NOTAIOutiva.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna -dichiarata la prescrizione di tut le ipotesi qualificate in primo grado come contravvenzioni (art. 712 cod. pen.), riconosciu per le residue ipotesi di ricettazione, l’attenuante ad effetto speciale della lieve entità d (art. 648, comma quarto, cod. pen.)- confermava l’affermazione di responsabilità dell’imputato appellante in ordine ai reati di ricettazione di biciclette e rideterminava la sanzione in un di reclusione, oltre la multa, senza concedere il beneficio della sospensione condizionale del pena.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, nell’interesse dell’imputato, il difenso deducendo i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto prescrive l’art. 173 comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione per mancanza del tratto grafico (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte di appe pur sollecitata da specifica domanda posta in sede di conclusioni dal difensore munito d procura speciale- non accolto la richiesta di provvedere alla AVV_NOTAIOuzione della pena detentiva un anno di reclusione con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 20 b codice penale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduceva ancora i medesimi vizi concretizzatisi n mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur avendo riconosciuto la lieve entità dei fatti contestati ad imputato gravato da unico precedente penale del tu aspecifico.
COSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è ammissibile e fondato.
1.1. Questa Corte ha recentemente precisato (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090; seguita da Sez. 6, n. 43263 del 13/9/2023, Rv. 285358, in motiv.; Sez. 2, n. 43848 del 29/9/2023, Rv. 285412, in motiv.; Sez. 6, n. 46782 del 29/9/2023; Sez. 5, n. 50440 del 8/11/2023, non mass.) che ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d. n 150/2022 (cd. riforma Cartabia), affinché il giudice d’appello sia tenuto a pronunciarsi merito all’applicabilità o meno delle pene AVV_NOTAIOutive di cui all’art. 20-bis cod. p necessaria una richiesta congruente dell’imputato, che non deve essere necessariamente formulata con l’atto di appello o con la deduzione di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, co proc. pen., ma deve comunque intervenire – al più tardi – nel corso dell’udienza di discussione d’appello, come si è verificato nella fattispecie.
Tale interpretazione, si è rilevato, «non è preclusa dal principio ricavato dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d’ufficio le sa AVV_NOTAIOutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l’atto d’appello,
rientrando le sanzioni AVV_NOTAIOutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata no Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che san espressamente l’applicabilità delle nuove pene AVV_NOTAIOutive, in quanto più favorevoli, ai gi d’appello in corso all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, senza porre limitazioni at alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell’imputa essere formulata con l’atto d’appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione giudizio d’appello. Si tratta dell’interpretazione maggiormente conforme all’intenzione legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene AVV_NOTAIOutive».
Ritiene il Collegio che detta interpretazione vada qui ribadita. Deve ritenersi isolata la di ricostruzione della indicata disciplina transitoria, fatta propria da questa Corte in una re pronuncia (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, non mass.), che ha ritenuto che la richiesta in t senso formulata in sede di conclusioni non è idonea ad attribuire il relativo potere decisori Giudice di appello «se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivat richiesta in merito» considerato «che le eccezioni tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., (eccezione alla regola AVV_NOTAIO del principio devolutivo dell’appello) autorizzano alcuna estensione generalizzata alla possibilità di AVV_NOTAIOuire la pena detenti previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv 269125 – 01)». Detta pronuncia ha poi rilevato che «La lettura congiunta, pertanto, della disposizione di cui all’art. 545-bis e 597, comma 1, cod. proc. pen. in uno all’art. 95, d.lg 150 del 2022 impone di ritenere che affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena AVV_NOTAIOutiva di pene detentive brevi (materia eminentemente deputata ad essere trattata dal giudice di primo grado ed in via transitoria consentita al Giudice di appello dalla citata no la stessa debba essere veicolata attraverso i tipici strumenti processuali individuati p regime delle impugnazioni in genere e dell’appello in particolare attraverso i motivi nuo quando ciò, ovviamente, sia in concreto possibile», concludendo che la formulazione della relativa richiesta solo in sede di conclusioni del giudizio di appello è inammissibile l’impossibilità di ampliare d’ufficio il tema devoluto alla Corte di appello con i mo gravame. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, detta argomentazione – che replica il ragionamento operato dalle Sezioni unite nella sentenza “Punzo” in ordine alla richiesta di applicazione in appello delle sanzioni AVV_NOTAIOu delle pene detentive brevi ex art. 53 della legge n. 689 del 1981 – non tiene conto che il d.l n. 150 del 2022 ha dettato una apposita disciplina transitoria il cui significato, per il giu appello, è proprio quello di ampliare l’ambito applicativo della AVV_NOTAIOuzione oltre i ricavabili dal mero innesto nell’ordinamento penale delle nuove “pene AVV_NOTAIOutive”. In tal sen sembra possa leggersi anche l’indicazione presente nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (in Supplemento speciale n. 5 alla Gazzetta Ufficiale, ser AVV_NOTAIO n. 245 del 19-10-2022, p. 429) secondo cui “L’applicabilità delle nuove pene AVV_NOTAIOutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica; è tuttavia imposta dal rispe del principio di retroattività della lex mitior una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una
dichiarazione.di illegittimità costituzionale – e, comunque, promette possibili effetti deflat es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va confermato che anche la richiesta formulata dall’imputato nel corso dell’udienza di discussione nel giudizio di appello impone al giudice gravame di pronunciarsi sulla invocata AVV_NOTAIOuzione della pena detentiva con le nuove sanzioni alternative.
1.2. Ciò posto in diritto, deve rilevarsi che l’imputato ha diligentemente chiesto alla Cor mezzo del procuratore speciale all’uopo nominato (v. proc. speciale allegata al verbale d udienza del 3/5/2023), la AVV_NOTAIOuzione della pena detentiva con la pena AVV_NOTAIOutiva del lavoro pubblica utilità; mentre la Corte di appello nulla ha argomentato per negare la richies AVV_NOTAIOuzione.
1.3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto.
Manifestamente infondato è invece il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di merito rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando proposito il precedente penale dell’imputato e la non occasionalità della condotta ricettazione.
Il giudice di rinvio, scontata l’affermazione irretrattabile della penale responsabilità fatto ascritto, dovrà quindi valutare se sussistono i presupposti e le condizioni per accedere a disciplina sanzionatoria AVV_NOTAIOutiva richiesta, fornendo congrua motivazione dell’eventual rigetto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.