Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17851 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17851 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Molfetta il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 12.05.2023 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 12 gennaio 2022 e appellata dall’imputato NOME COGNOME, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 385, quarto comma, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta all’imputato
in cinque mesi e dieci giorni di reclusione.
AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l’annullamento.
Il difensore deduce congiuntamente l’inosservanza dell’art. 545-bis cod. proc. pen. e la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di avvisare l’imputato della possibilità di sostituire la pena detentiva con le pene indicate dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il difensore, infatti, rileva che la Corte di appello, pur riducendo la pen detentiva in misura tale da consentire la sua sostituzione, non ha avvisato l’imputato di questa possibilità.
Ad avviso del difensore, infatti, la disposizione di cui all’art. 545-bis cod proc. pen. dovrebbe trovare applicazione anche nel giudizio di appello, in virtù dell’estensione, in quanto applicabili, delle disposizioni dettate per il giudizio primo grado sancita dall’art. 598 cod. proc. pen.
L’omessa attivazione di ufficio della Corte di appello, subito dopo la lettura del dispositivo, nell’avvisare l’imputato della possibilità di sostituzione della pen detentiva con la semilibertà, la detenzione domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità, inoltre, determinerebbe una nullità della sentenza a regime intermedio, per lesione del diritto di intervento e di difesa dell’imputato, che è sta tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 21 marzo 2024, il AVV_NOTAIO ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia deve essere contemperata con il principio devolutivo che informa il giudizio di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il difensore deduce congiuntamente l’inosservanza dell’art. 545-bis cod. proc. pen. e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell’omesso avviso all’imputato nel giudizio di appello di chiedere la sostituzione della pena detentiva con le pene indicate dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Dall’esame diretto degli atti processuali – consentito allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) – risulta che la Corte di appello di Bologna non ha effettuato l’avviso di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen., ma anche che l’imputato e il su difensore nel giudizio di appello non hanno chiesto l’applicazione di pene sostitutive, né nell’atto di impugnazione né in udienza.
Nell’atto di appello, infatti, l’imputato non ha chiesto la sostituzione dell pena detentiva (che, peraltro, già era ammissibile in relazione all’entità della pena inflitta dalla sentenza di primo grado) e il difensore all’udienza del 12 maggio 2023 si è riportato ai motivi di appello.
La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, sancito che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01).
In tema di pene sostitutive, a mente della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, da contemperare con il principio devolutivo espresso dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessario che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Amato, Rv. 285708 – 01; Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023).
L’omessa attivazione di ufficio da parte della Corte di appello, dunque, non integra alcuna nullità, in quanto l’applicabilità dell’art. 545-bis cod. proc. pen. n giudizio di appello postula la previa richiesta dell’imputato.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia
stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.