Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20552 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Lecce DATA_NASCITA avverso la sentenza n. 183/23 della Corte di appello di Lecce del 30/01/2023
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione pronunciata in primo grado in ordine al reato di evasione dagli arresti domiciliari aggravata dalla recidiva (artt. 385, 99 cod. pen.)
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo due motivi di doglianza.
Violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 95 d. Igs. n 150 del 1922 e 53 della legge n. 689 del 1981 poiché la Corte di appello avrebbe omesso di verificare la ricorrenza delle condizioni per la sostituzione della pena detentiva con una di quelle sostitutive, tenuto conto della disciplina transitoria introdotta dal d. Igs n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) applicabile anche ai processi pendenti in grado di appello al 30/12/2022.
Violazione dell’art. 385, comma 4 cod. pen. per mancato riconoscimento della relativa attenuante nonostante il pronto rientro dell’imputato nell’abitazione adibita a domicilio coatto e la tempestiva presentazione ai Carabinieri ivi giunti per l’effettuazione dei periodici controlli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di censura, va preliminarmente rilevato che nell’atto di gravame introduttivo del giudizio di appello, svoltosi in forma cartolare ai sensi dell’art. 23-bis d.l. n. 137/20 convertito con modificazioni nella legge n. 176/2020, non risulta la formulazione di alcuna richiesta di applicazione di pene sostitutive né risulta che il difensore abbia successivamente depositato conclusioni scritte.
Tanto premesso e a prescindere dalla mancata deduzione con l’atto di appello, in caso di omessa formulazione specifica, il motivo va dichiarato senza meno inammissibile, essendosi la giurisprudenza di questa Corte di cassazione attestata sul principio secondo cui l’applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. non può avvenire d’ufficio ma presuppone apposita richiesta da parte dell’imputato, per quanto formulata con le conclusioni scritte o affidate dal difensore a verbale, se vi è stata trattazione orale del procedimento.
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilit come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma-Cartabia), è necessaria, infatti, una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame (per tutte e cronologicamente più recente tra quelle massimate v. Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017).
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di censura.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione, la fattispecie considerata non può dare adito all’applicazione dell’attenuante invocata.
Non è, infatti, configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere (tra molte v. Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, PM in proc. Monticciolo, Rv. 280479; Sez. 6, n. 25602 del 22/05/2008, COGNOME, Rv. 2403; Sez. 6, n. 19645 del 18/02/2004, Grasso, Rv. 228317).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaíle ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2024 Il consigliere sensore , I